CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22850/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Do $a Elis èyta Arrabito SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 08/09/2025, eseguita il 16/09/2025, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3;(30, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7.19, 11.2, 12.3, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6). L'accoglimento parziale riguardava il reato di cui al capo 11.2, per il quale il Tribunale cautelare riteneva non sussistere la gravità indiziaria. Il Tribunale respingeva, in particolare, la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e la connessa richiesta di retrodatazione dell'ordinanza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di esecuzione di precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Marsala per i medesimi reati. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, sollevando due motivi, 2.1. Con un primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione alla regola prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Premette il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta in sede di riesame a condizione che:a) il termine di durata della misura cautelare sia interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva siano desumibili dalla prima ordinanza applicativa della misura coercitiva. 2.1.1. Deduce la difesa che, con riferimento alla prima condizione, il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere dal 17/02/2023 e che era stato giudicato con rito abbreviato ammesso il 30/01/2024, quindi 11 mesi e 14 giorni dopo l'applicazione della misura, per cui residuavano 18 giorni per completare il termine di fase. E poiché la custodia cautelare in carcere, nel presente procedimento, era stata eseguita il 16/09/2025, il termine di durata era scaduto alla data del 06/10/2025, in cui era stata fissata l'udienza dal Tribunale del riesame. La difesa aveva prodotto davanti al Tribunale cautelare la documentazione necessaria per verificare la scadenza del termine di durata della misura applicata con la prima ordinanza. 22.1.2. Deduce, inoltre, la difesa, con riferimento alla seconda condizione, che _02./.1rekt) il ricorrente sottoposto per altro titolo alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso dal novembre 2019 al marzo 2022, e che l'ordinanza cautelare oggetto di ricorso riguarda i medesimi reati commessi dall'aprile 2019 al gennaio 2021, quindi in un periodo antecedente e in parte coevo con i fatti oggetto del secondo titolo cautelare. Aggiunge la difesa che il fascicolo originario riporta il n. 19469/19 R.N.R., per cui l'indagine era unica sotto il profilo temporale. Inoltre, l'indagine riguardante la precedente ordinanza cautelare era di competenza della Procura di Palermo sin dall'origine, tanto che il Tribunale del riesame aveva dichiarato la incompetenza della Procura di Marsala. Evidenzia la difesa che l'informativa di reato, posta a sostegno della misura cautelare oggetto di ricorso, contiene dei capitoli riguardanti i rapporti con i marsalesi Adorno e Torre ed era stata trasmessa per competenza alla Procura di Palermo il 04/12/2019, determinando così la conoscenza anche dell'indagine di Marsala. Anche l'informativa del 4 ottobre 2021 della Compagnia dei Carabinieri di Bagheria conteneva dei capitoli sui rapporti illeciti con i marsalesi. Per cui, sottolinea la difesa, sulla base di tale piattaforma di informazioni, il tema della desumibilità dagli atti era stato nella cognizione dei giudici del riesame che l'avevano totalmente disatteso, concludendo nel senso che le interrelazioni tra i reati contestati nel procedimento di cui all'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i reati contestati nel presente procedimento erano nel patrimonio di conoscenze della Procura della Repubblica di Palermo. 2.2. Con un secondo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. Deduce la difesa che le contestazioni di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nei due procedimenti contengono una evidente ripetizione sia di correi che di fatti contestati, essendo unico il reato di condotta associativa, per cui rileva essere già intervenuta una sentenza pronunciata per il medesimo fatto e contro la stessa persona, con conseguente ineseguibilità degli episodi facenti parte della ordinanza oggetto di ricorso sulla base del principio del ne bis in idem. Aggiunge la difesa che la struttura associativa è stata costituita nello stesso chi- periodo temporale, ossia nel 2019,1"vi è coincidenza di soggetti, essendo indicati in 9.v¦ entrambi i procedimenti Caruso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altriiYil campo di operazione è il medesimo, ossia Palermo, per cui vi sarebbe corrispondenza storico-naturalistica del fatto, non rilevando, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Occorre premettere che nella giurisprudenza di legittimità si è registrato un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di dedurre nel procedimento di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare. Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto, hanno precisato che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549; nello stesso senso, Sez. 2, n. 37879 del 05/05/2023, Macrì, Rv. 285027). 1.2. Occorre poi richiamare lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale, compiutamente descritto nella pronuncia Sez. 6, n. 10127 del 31/01/2024, che ha caratterizzato l'istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) elimitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma». 1.3. La portata applicativa della norma in esame è stata ampliata da alcune pronunce della Corte costituzionale: la sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; la sentenza n. 233 del 2011, con la quale è stata dichiarata la illegittimità dello stesso art. 297, comma 3, cod. 4proc. pen. nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. 1.4. Le Sezioni unite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, n. 21957 del 22/03/2005, Rv. 231057-8-9 e n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235909- 10-11) hanno ravvisato tre distinte ipotesi di contestazione a catena. 1.4.1. Innanzitutto, l'emissione nello stesso procedimento di più ordinanze che dispongono nei confronti di un imputato la medesima misura cautelare per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica. In queste situazioni, la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure disposte con le ordinanze successive, prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità, al momento dell'emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (art. 297, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.). 1.4.2. In secondo luogo, il caso in cui, in procedimenti diversi, vengano emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza (art. 297, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen.). 1.4.3. Infine, l'emissione di più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali o non sussiste alcuna connessione ovvero sia configurabile una connessione non qualificata, nel senso sopra indicato. In tali ipotesi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure applicate con le ordinanze successive. Tale regola vale solo se le ordinanze sono state emesse nello stesso procedimento. [OSCURATO:PERSONA], hanno, infatti, chiarito che, qualora i titoli cautelari siano stati emessi in procedimenti diversi, occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del Pubblico ministero. Nei casi descritti, come illustrati dalla sentenza Sez. 6, n. 10127 del 31/01/2024, è comunque necessario che i reati oggetto della ordinanza cautelare 5cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della prima ordinanza cautelare, dal momento che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., prende in considerazione solo i "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza". L'ordinanza cautelare segna, dunque, il momento entro il quale la condotta illecita deve essere cessata, perché il provvedimento non può "coprire", attraverso la retrodatazione, fatti o parti di fatti successivi alla sua emissione. 2. Tanto premesso, il Tribunale cautelare ha argomentato il provvedimento di rigetto sulla base di una motivazione scevra da vizi logici o giuridici, essendosi attenuto ai principi sopra richiamati. Ha, infatti, correttamente escluso che, al momento della esecuzione della prima ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Marsala il 17/02/2023, il Pubblico ministero avesse a disposizione gli elementi per contestare anche i reati oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento, sia perché la prima ordinanza traeva fondamento da materiale investigativo acquisito dai Carabinieri di Marsala relativo a fatti di reato commessi dal ricorrente solo parzialmente coincidenti con i fatti oggetto della seconda misura cautelare, sia perché la seconda ordinanza cautelare, emessa il 08/09/2025, si fondava su un diverso compendio investigativo acquisito sulla base di indagini del Carabinieri di Bagheria, concernenti condotte criminose diverse per contesto, ambito territoriale e sviluppo investigativo. Il Tribunale cautelare ha così logicamente concluso nel senso di escludere in radice il requisito della desunnibilità dagli atti richiesto per la configurabilità della contestazione a catena, non potendo il Pubblico ministero di Marsala, all'epoca della richiesta della prima misura, avere una compiuta conoscenza dei fatti oggetto delle successive indagini svolte in un diverso ambito territoriale. L'affermazione del Tribunale si pone in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui il requisito della "desumibilità" dagli atti consiste non nella mera conoscenza o conoscibilità dei fatti posti a base della seconda misura cautelare, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo tale da consentire al Pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351), senza richiedere ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesse (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464). 6Del resto, grava sulla parte che invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577, in cui la Corte ha precisato che, a tal fine, la parte deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità); onere che nella specie non è stato assolto. Per altro verso, il ricorrente tralascia di considerare che il meccanismo della retrodatazione deve riguardare tutti i fatti oggetto del secondo titolo cautelare (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 10127 del 31/01/2024, cit.), mentre, nel caso in esame, le deduzioni difensive non riguardano in modo specifico i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7.19, 12.3, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6), che quindi devono ritenersi esclusi dalla retrodatazione. Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché nuovo. Non risulta, infatti, che le relative censure siano state proposte con la richiesta di riesame, tanto che il Tribunale cautelare, nella ordinanza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di impugnazione prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Deve essere in proposito rammentato, sia che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni contenuto nel provvedimento impugnato, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame, sia che in ragione di tale principio, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Secondulfo, Rv. 286752). Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare personale (Sez. 1, n. 26997 del 31/03/2023, Portale; Sez. 2, n. 33732 del 08/06/2017, Surgo; Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271, secondo cui non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni 7giuridiche che presuppongono un'indagine di merito; Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271, in materia di cautela reale). In tema di impugnazioni cautelari personali, pertanto, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove (cfr. Sez. 3, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243). 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente medesimo, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara P.Q.Mter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 31/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente anni gior ni t [OSCURATO:PERSONA] 8