CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di assise di Napoli in data 17/5/2013, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati ritenuti responsabili dei reati ad essi ascritti. In quel giudizio, alla prima udienza il codifensore dei primi quattro imputati aveva eccepito la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per il mancato rispetto del termine di venti giorni tra la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e l'emissione della richiesta di rinvio. L'eccezione era stata respinta con ordinanza del 18/1/2012, nonché, dopo che essa era stata riproposta nell'atto di appello, con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 28/4/2014. 1.1. In sede di ricorso per cassazione, i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato, con uno specifico motivo, tale decisione, mentre [OSCURATO:PERSONA], nel presentare i motivi di ricorso, non aveva riproposto la questione. La Corte di cassazione, con sentenza in data 4/6/2015, accolse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ravvisando una nullità a regime intermedio ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen.; e rigettò, nel merito, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. A seguito dell'istanza di non esecutività della sentenza della Corte di assise di Napoli in data 17/5/2013, con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di estendere al proprio assistito l'annullamento della sentenza in parola pronunciato nei confronti dei coimputati, la Corte di assise di Napoli, con ordinanza in data 14/9/2021, ha respinto la richiesta, rilevando che l'annullamento era derivato da motivi esclusivamente personali riferibili agli altri imputati e non estensibili all'odierno ricorrente. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.587 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà illogicità della motivazione in relazione al carattere non personale della nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Nel dettaglio, la difesa sostiene la erroneità della tesi secondo cui la questione relativa al mancato rispetto del termine sarebbe strettamente personale, avendo la nullità riguardato il singolo rapporto notificatorio. E ciò in quanto [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe non avere risentito, come gli altri due, dell'illegittima compressione dei termini previsti dalla legge a sua difesa, tanto che la questione era stata sollevata anche nel suo interesse. La Corte di assise, dapprima ammetterebbe che il motivo in diritto fosse «comune», poi farebbe riferimento al «singolo rapporto notificatorio», salvo riconoscere che il difensore era il medesimo, sicché non potrebbe negarsi una comunanza della•violazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 181 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'omessa riproposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'eccezione di nullità configuri una ipotesi di sanatoria, laddove la citata disposizione porrebbe, per le nullità a regime intermedio, un onere di tempestiva deduzione, senza richiedere che, in caso di rigetto dell'eccezione, essa debba essere reiterata necessariamente nei gradi successivi, come previsto per le nullità relative dal terzo e quarto comma dell'art. 181 cod. proc. pen.„ potendo la sanatoria intervenire solo a fronte di rinunce esplicite. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 670 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata escluso l'incidente di esecuzione nel caso in cui con esso si intenda fare valere delle nullità processuali non rilevate nel giudizio di cognizione. In realtà, la richiesta formulata con l'incidente di esecuzione atteneva all'estensione della pronuncia favorevole anche nei confronti di colui che aveva subito quella nullità e l'aveva tempestivamente dedotta, come gli altri coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dal primo motivo, va ribadito che il mancato rispetto del termine di venti giorni tra la notifica al difensore dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio è questione strettamente personale che riguarda il singolo rapporto notificatorio, essendo irrilevante al riguardo il fatto che, nella specie, il difensore fosse il medesimo di diversi coimputati; e tale circostanza rende pacificamente inapplicabile l'art.587 cod. proc. pen. Le censure difensive sul punto si limitano a ribadire quanto già enunciato in sede di merito, senza offrire argomenti specifici in grado di confutare l'opposta ricostruzione e rivelandosi, in tal modo, aspecifiche. 3. Quanto al secondo motivo, va ribadito che quella dichiarata nella specie dalla Suprema Corte era una nullità a regime intermedio, attenendo alla partecipazione e assistenza del difensore dell'imputato, che avrebbe dovuto essere riproposta tra i motivi di ricorso per cassazione, stante il regime di U-- rilevabilità, eccepibilità e sanatoria delle nullità di ordine generale (cfr. Sez. 6, n. 11399 del 29/1/2015, Fasolo, Rv. 262795 - 01, relativa proprio a un caso di nullità per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.). 4. Dalle considerazioni che precedono deriva la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, atteso che una volta riconosciuto l'onere della parte di reiterare l'eccezione di nullità in tutti i gradi del giudizio di cognizione, deve escludersi che il giudice dell'esecuzione possa estendere il proprio accertamento dalla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione alle nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione, che devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione, secondo le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche in presenza di violazioni processuali presidiate da nullità assoluta (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, che ha affermato la non deducibilità mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., anche delle nullità assolute e insanabili in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versam