CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 12332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17503/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la SENTENZA n. 705/2021 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto, quanto alle spese, che le stesse debbano seguire la soccombenza tra il ricorrente e la parte controricorrente ritualmente costituitasi in giudizio, mentre nulla deve essere liquidato nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva ed ha solo depositato procura P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Nulla per le spese quanto all’[OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma,il 18/