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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09362/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41950/2024 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazio- ne di legge, vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione all'affermata responsabilità contestando la motivazione della sentenza impugnata laddove dalla disamina della sentenza si evincerebbe chiaramente che la Corte territoriale ha omesso di valutare nella loro interezza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ovvero di colui che, sentito prima come fonte confidenziale e poi come persona informata sui fatti, ha consentito l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA]. .

In ricorso si trascrivono i passaggi di tali dichiarazioni che non sarebbero stati valutati.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa se- de, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito ade- guatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, N. 41950/2024 RG. così prospettate, solo 3pparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

3. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla per- sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gii elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatarrente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, alle pagg. 4 e ss. tutti i motivi di doglianza proposti, dando conto analiticamente delle risultanze istruttorie che hanno portato all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, come rilevava già il giudice di primo grad p — con una motivazione con cui in concreto i motivi di appello non si erano confrontati — nel corso del giudizio era stata acqulsita con il consenso delle parti la comunicazione di notizia di reato al cui interno e'ano contenute le s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo veniva sentito a dibattimento, rendendo una versione dei fatti non coincidente con quanto in precedenza riferito, il che lo ha reso un teste inattendibile, per cui si è pervenuti all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado) prescindendo da quelle.

Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ri- corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorqo inammissibile e, a norma dell art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asser,za di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- N. 41950/2024 RG. te al pagamento delle spese ciel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniar a nella misura indicata in disposicivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41950/2024 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazio- ne di legge, vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione all'affermata responsabilità contestando la motivazione della sentenza impugnata laddove dalla disamina della sentenza si evincerebbe chiaramente che la Corte territoriale ha omesso di valutare nella loro interezza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ovvero di colui che, sentito prima come fonte confidenziale e poi come persona informata sui fatti, ha consentito l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA]. . In ricorso si trascrivono i passaggi di tali dichiarazioni che non sarebbero stati valutati. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa se- de, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la man- canza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito ade- guatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, N. 41950/2024 RG. così prospettate, solo 3pparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 3. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla per- sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gii elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba- torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatarrente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, alle pagg. 4 e ss. tutti i motivi di doglianza proposti, dando conto analiticamente delle risultanze istruttorie che hanno portato all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, come rilevava già il giudice di primo grad p — con una motivazione con cui in concreto i motivi di appello non si erano confrontati — nel corso del giudizio era stata acqulsita con il consenso delle parti la comunicazione di notizia di reato al cui interno e'ano contenute le s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo veniva sentito a dibattimento, rendendo una versione dei fatti non coincidente con quanto in precedenza riferito, il che lo ha reso un teste inattendibile, per cui si è pervenuti all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado) prescindendo da quelle. Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ri- corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorqo inammissibile e, a norma dell art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi asser,za di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- N. 41950/2024 RG. te al pagamento delle spese ciel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniar a nella misura indicata in disposicivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-
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