CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) Istituto vendite giudiziarie di Pisa, s.r.I., in persona del responsabile Case!la Francesco avverso la sentenza del 07/12/2021 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dell —Istituto vendite giudiziarie" s.r.l. e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore dell'"Istituto vendite giudiziarie" s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti ex art. 444, cod. proc. peri., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa perizia e turbata libertà degli incanti, in continuazione tra loro, con le pttenuanti generiche e del vizio parziale di mente. Gli ha irrogato, altresì, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici Per cinque anni. Sempre su richiesta delle parti, ha applicato alla s.r.l. "Istituto vendite giudiziarie" di Pisa, in relazione all'illecito amministrativo da reato di cui all'art. 25, digs. n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria di 70.000 euro (pari a 200 quote da 350 euro ognuna), oltre all'interdizione per sei mesi dall'esercizio dell'attività, sostituita con la nomina di un commissario giudiziale, ex art. 15, stesso d.lgs.. Ha condannato entrambi, infine, al pagamento delle spese del procedimento. 2. Ricorre avverso tale decisione, per il tramite del proprio difensore, la predetta società, dolendosi della condanna al pagamento delle spese processuali, che violerebbe l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.. La sanzione pecuniaria applicata, infatti, ragguagliata a norma dell'art. 135, cod. pen., sarebbe inferiore ai due anni di reclusione, perciò rimanendo al di sotto della soglia entro la quale detta norma di rito - applicabile anche alla materia della responsabilità degli enti da reato, in quanto compatibile - prevede l'esonero dal pagamento delle spese processuali. 3. Impugna l'anzidetta sentenza, per la parte che lo riguarda, anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore, sulla base di cinque motivi: I) violazione degli art. 448, comma 1, 542, commi 1 e 2, e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con conseguente nullità insanabile della sentenza, perché pubblicata mediante lettura del solo dispositivo, con motivazione riservata, del cui deposito non è stato dato avviso né all'imputato né al suo difensore; II) violazione dell'art. 34, cod. proc. pen., perché il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver separato d'ufficio il processo per una delle imputazioni elevate al ricorrente, tutte riconducibili alla medesima vicenda processuale, all'esito dell'udienza ha pronunciato, nell'ordine, sentenza di non luogo a procedere per tale imputazione e, quindi, la sentenza di "patteggiamento" oggetto di ricorso, che è pertanto intervenuta dopo che lo stesso giudicante aveva espresso valutazioni sul merito della complessiva contestazione; III) violazione degli artt. 444 e 446, cod. proc. pen., avendo il giudicante disposto l'applicazione della pena soltanto su parte delle imputazioni; IV) violazione dell'art. 125, cod. proc. pen., per erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere la sentenza riconosciuto: a) l'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., pur avendo dato atto in motivazione dell'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato e dell'assenza di significativi profitti; b) l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., pur avendo l'imputato spontaneamente versato all'Erario, prima del processo, a titolo di risarcimento, la somma di diecimila euro; c) la diminuzione di pena nella massima estensione per l'attenuante dell'art. 89, cod. pen., ritenendo «la fragilità psichica dell'imputato... già apprezzata con la concessione delle attenuanti generiche», mentre le due fattispecie circostanziali si fondano su presupposti logico-giuridici differenti e, perciò, non possono essere tra loro sovrapposte; V) violazione dell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., per avere il Tribunale disposto ex officio la pena accessoria interdittiva, senza alcuna motivazione sul punto, benché tale disposizione preveda soltanto come facoltativa l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 317-bis, cod. pen.. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti della s.r.l. "I.V.G." e per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ha depositato memoria scritta la difesa della "I.V.G." s.r.I., insistendo per l'accoglimento del proprio ricorso e ribadendone le ragioni. 6. Ha depositato documentazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dell'Istituto vendite giudiziarie dev'essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nella parte relativa alla condanna di tale ente al pagamento delle spese del procedimento. 1.1. La doglianza, anzitutto, è ammissibile. Essa attinge, infatti, un profilo estraneo all'accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio, sicché non incontra il limite dei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto rillegalità della pena o della misura di sicurezza). Sul punto, è sufficiente richiamare l'ampia e dettagliata ricostruzione dell'istituto compiuta da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348. 1.2. Il motivo, inoltre, è fondato. Stabilisce l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, che «l'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria»; quindi aggiungendo, con un'evidente disposizione di chiusura, che «si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili». Dalla piana lettura della prima parte di tale disposizione, si rileva, dunque, che l'ente può accedere al "patteggiamento" in tre ipotesi: a) se anche il processo nei confronti della persona fisica che ha agito per suo conto si concluda in tal modo; b) se tale processo sia normativamente suscettibile di essere definito secondo quel rito, ma non vi sia accordo tra le parti o, per qualsiasi altra ragione, tale definizione non si realizzi; c) se, indipendentemente dalle scelte di rito dell'imputato persona fisica e dall'esito del giudizio nei suoi confronti, anche per quel che concerne la misura della pena da lui concordata, l'illecito amministrativo da reato ascritto all'ente medesimo sia punibile con la sola sanzione pecuniaria e non anche, cioè, con una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d. Igs. cit.. Se ne deve coerentemente dedurre, allora, che l'opzione dell'imputato per il "patteggiamento" rappresenti uno dei presupposti per l'accesso dell'ente al medesimo rito alternativo, ma non anche una condizione indefettibile. Di conseguenza, un pedissequo ripiegamento della disciplina di rito applicabile all'ente su quella prevista per la persona fisica non sarebbe logicamente coerente, (in questi termini, Sez. 3, n. 30610 del 25/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Né una diversa scelta interpretativa può considerarsi imposta dal generale rinvio al codice di rito, contenuto nella seconda parte della norma, che, in quanto delimitato dalla compatibilità delle relative disposizioni, impone di tener conto della ratio delle medesime nonché di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Invece, una siffatta disparità ingiustificata si verrebbe a creare proprio in caso di applicazione "patteggiata" di una sanzione pecuniaria, dal momento che la persona fisica andrebbe sempre esente dal pagamento delle spese (a norma dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.), mentre l'ente sarebbe tenuto al relativo pagamento, se non altro quando, a seguito di ragguaglio, tale sanzione superasse i due anni di pena detentiva. Né alcun rilievo, in senso contrario, può assegnarsi al fatto che, per la persona fisica, si tratterebbe di una "pena" pecuniaria, mentre, per l'ente, di una "sanzione" di tal genere. Si è in presenza, infatti, di strumenti sanzionatori del tutto simili tra loro e di una diversità di denominazione imposta non da differenze ontologiche tra gli stessi, bensì soltanto dalla natura della responsabilità da reato degli enti, "amministrativa" nel nome ma, nella sostanza, in tutto assimilabile a quella penale. Dev'essere, allora, ribadito il principio affermato da Sez. 3, n. 30610 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit., secondo cui "la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell'ente, ai sensi dell'art. 63, d.lgs. n. 231 del 2001, non comporta la condanna dell'ente medesimo al pagamento delle spese processuali". 1.3. Nello specifico, poi, non può condurre ad un diverso esito la circostanza per cui il Tribunale abbia ravvisato i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'ente - anche - di una sanzione interdittiva, tuttavia sostituendola con la nomina di un commissario giudiziale, a norma dell'art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001. Come si evince nitidamente dal testo della norma, infatti, la nomina di un commissario rappresenta lo strumento specificamente previsto dal legislatore per «la prosecuzione dell'attività dell'ente» ed «in luogo dell'applicazione della sanzione» interdittiva, che impedirebbe tale prosecuzione e, comunque, ne limiterebbe significativamente l'àmbito operativo. Si rileva agevolmente, dunque, come il commissariamento non possa essere annoverato tra le "sanzioni amministrative" applicabili all'ente (non a caso, infatti, esso non è compreso nel relativo catalogo di cui all'art. 9 del decreto n. 231, cit.), bensì rappresenti una misura del tutto diversa da quelle, per natura e funzioni, alternativa rispetto ad esse nonché precipuamente volta ad evitarne alcuni "effetti collaterali". In questi termini, del resto, la Corte di cassazione ha già avuto modo di esprimersi, allorché ha parlato di «misura sostitutiva delle sanzioni interdittive, diretta ad evitare che l'accertata responsabilità dell'ente si risolva in un pregiudizio per la collettività ogni qual volta la sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'ente, provocandone l'interruzione, ovvero (...) provochi rilevanti ripercussioni sull'occupazione» (Sez. 6, n. 43108 del 28/09/2011, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., P.v. 250846). Nessun'altra sanzione, dunque, oltre quella pecuniaria, è stata applicata all'I.V.G., sì che vale, nei suoi confronti, quanto dianzi osservato sull'esonero degli enti dal pagamento delle spese giudiziali in caso di "patteggiamento" di una sanzione pecuniaria. 2. Nessuno dei motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], invece, può essere ammesso. 2.1. Il primo è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934) hanno sì affermato che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta dev'essere depositata contestualmente alla sua pronuncia, ma hanno precisato che, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, e pure nel caso in cui questo termine non venga rispettato, non si verifica alcuna nullità della sentenza, derivandone, quale unica conseguenza in rito, che il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della stessa. Per altro verso, la circostanza per cui il difensore abbia compiutamente dedotto sugli aspetti trattati in sentenza, citandone anche passaggi testuali, dimostra che ne ha avuto compiuta conoscenza, pur in mancanza di formale notificazione, talché nessuna violazione del diritto di difesa si è verificata e, conseguentemente, nessuna nullità del provvedimento. 2.2. Il secondo motivo, in tema d'incompatibilità del giudice che ha emesso la sentenza, anzitutto non è consentito, poiché esula da quelli previsti dal già ricordato art. 448, comma 2-bis. In ogni caso, esso è manifestamente infondato. L'esistenza di una causa d'incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37, cod. proc. pen. (così, tra moltissime altre, Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266990). E, comunque, nessun "pre-giudizio" negativo - tale da giustificare l'astensione - può derivare dalla pronuncia di una sentenza contestuale a quella resa ex 444, cod. proc. pen., e per di più, nel caso specifico, liberatoria per l'imputato dal relativo addebito. 2.3. Analoga valutazione di manifesta infondatezza merita il terzo motivo. Non si è verificato, infatti, alcun "patteggiamento" parziale, avendo il giudice correttamente separato il processo per l'imputazione ritenuta infondata. In caso d'imputazioni plurime, la separazione per alcune non trova alcun ostacolo normativo, ma, semmai, una specifica indicazione nell'art. 18, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Seguendo, invece, la lettura difensiva, si perverrebbe ad un risultato non soltanto paradossale, ma addirittura penalizzante per l'imputato: il quale, laddove non fosse colpevole - o non si ritenesse tale - per alcune delle imputazioni elevategli, si troverebbe davanti all'alternativa di chiedere l'applicazione di pena anche per queste, oppure, per ottenere in relazione alle medesime la giusta pronuncia liberatoria, optare per un diverso rito, così però precludendosi la possibilità di accedere ad una pena ridotta per le altre. 2.4. Il quarto motivo, con cui formalmente si revoca in dubbio l'esatta qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà si lamenta il mancato riconoscimento di alcune attenuanti, esula da quelli consentiti dal citato art. 448, comma 2-bis.La norma, in verità, prevede l'erronea qualificazione giuridica del fatto quale possibile motivo d'impugnazione, ma per tale s'intende quella che risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, dovendo invece escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). Il ricorso, invece, censura esclusivamente aspetti valutativi, peraltro con argomentazioni ampiamente discutibili e sulla base di circostanze nient'affatto evidenti. 2.5. Privo di ogni fondamento giuridico, infine, è il quinto motivo. Come la sentenza spiega espressamente, la pena accessoria interdittiva è stata applicata a norma dell'art. 29, cod. pen., che ne prevede l'irrogazione obbligatoria in ragione della misura della pena detentiva principale superiore ai tre anni. L'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., invece, conferisce al giudice un potere discrezionale soltanto per l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis, cod. pen., perciò sussistendo solamente in relazione a queste ultime il correlato dovere di motivazione. 3. L'inammissibilità del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del medesimo a pagare le spese del procedimento ed una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta condanna della società ricorrente, "Istituto vendite giudiziarie" s.r.I., al pagamento delle spese processuali.Dichiara inammiss