CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 05084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22405/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono –ricorrenti – contro A.R.P.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto: Pubblico impiego – Costituzione rapporto - Concorso – Blocco assunzioni R.G.N. 22405/2018 Ud. 08/02/2024CC Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 2 di 16 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza n. 1666/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1666/2018 del 2 maggio 2018, la Corte d’appello di Napoli - nel contraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FABIO TAGLIALATELAed INPS , e nella contumacia della REGIONE [OSCURATO:PERSONA] - ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:PERSONA] (de seguito [OSCURATO:PERSONA]), e per l’effetto, in riformadella sentenza del Tribunale di Napoli n. 3476 del 28 marzo 2013 - la quale aveva Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 3 di 16 parzialmente accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ha integralmente respinto le domande originariamente formulate dagli appellati. 2. Questi ultimiavevano partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'[OSCURATO:PERSONA] per la copertura di n. 3 posti di dirigente geologo e, con graduatoria approvata in data 9 ottobre 2009 , erano stati dichiarati vincitori di concorso. Successivamente, tuttavia, la stessa [OSCURATO:PERSONA], con delibera n. 479 del 29 giugno 2010, aveva dichiarato operante per gli odierni ricorrenti il divieto di assunzione derivante dal disposto di cui all’art. 14, D.L. n. 78/2010. A tale delibera aveva fattoseguito ulteriore delibera n. 506 del 6 luglio 2010 con la quale il divieto di assunzione era stato ricondotto alla delibera della Giunta della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 507/2010. Proposto ricorso innanzi il Tribunale di Napoli- allo scopo di vedere accertato il diritto all’assunzione sin dalla data di approvazione della graduatoria, con conseguente condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] alla stipula dei contratti di lavoro, all'assegnazione dei relativi incarichi dirigenziali, nonché al risarcimento dei danni ed alla regolarizzazione contributiva- il Tribunale di Napoli aveva accolto parzialmente la domanda, accertando il diritto all’assunzione solo con decorrenza dal 1° gennaio 2013, avendo ritenuto operante il blocco delle assunzioni fino al 31 dicembre 2012. 3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], si erano costituitiVINCENZO BARBUTO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che, nelle more, essi, con distinte delibere [OSCURATO:PERSONA], erano stati immessi in servizio ma con decorrenza, per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], dal 1° agosto 2014 e , per [OSCURATO:PERSONA],dal giorno 11 agosto 2014. Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 4 di 16 Avevano pertanto proposto appello incidentale, chiedendo c he fosse accertato il loro diritto all’immissione in servizio sin dal 9 ottobre 2009 (data di approvazione della graduatoria), o dalla data di richiesta della sottoscrizione del contratto di lavoro o,al più tardi, dal 16 aprile 2010 (data della ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della diffida e messa in mora) 4. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello principale, disattendendo quello incidentale. La Corte territoriale ha osservato che, nonostante gli appellati fossero titolari di un diritto all'assunzione, avendo superato un concorso ed essendo stati nominati vincitori dello stesso, la loro assunzione era tuttavia preclusa dall’operatività dell’art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008) in quanto la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva violato per il 2009 il patto di stabilità interno e non poteva procedere ad assunzione del personale, con conseguente illegittimità di qualsiasi deliberazione contraria al disposto legislativo. La Corte d’appello, in particolare, ha osservato che: − la specifica delibera della Giunta della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 507/2010 altro non costituiva se non una “presa d’atto” dell’operatività del blocco delle assunzioni, con conseguente estensione dello stesso anche agli enti strumentali, come l'[OSCURATO:PERSONA], senza che non fosse necessaria una legge regionale per operare tale estensione; − conseguentemente, la previsione di cui all’art. 77 - ter , comma 10, del medesimo D.L. n. 112/2008 concerneva la sola estensione del patto di stabilità facoltativo agli enti strumentali, ma non il blocco delle assunzioni, in quanto quest’ultimo veniva a derivare direttamente dalla legge e valeva per tutte le assunzioni da farsi anche per gli enti Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 5 di 16 strumentali tra cui l'[OSCURATO:PERSONA], “altrimenti il divieto sarebbe stato facilmente eluso con grave dispendio di risorse economiche da parte della stessa regione che era tenuta a finanziarie gran parte del bilancio dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'art. 22 della l.r. 10 del 1998”; − doveva , pertanto , essere tenuto distinto il profilo dell’estensione del patto di stabilità agli enti strumentali dal profilo dell’estensione del blocco delle assunzioni, in quanto solo il primo necessitava di una delibera della Regione, mentre il secondo derivava direttamente dalla legge, senza bisogno di autonoma delibera regionale, come desumibile dal disposto dell’art. 77-ter, comma 16, il quale richiamava espressamente l’art. 76, comma 4, che aveva disposto in via generale il blocco delle assunzioni per le enti che non avessero rispettato il patto di stabilità interno; − era da escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno degli enti che non dovevano subire gli effetti della violazione del patto di stabilità in quanto gestore della spesa sanitaria avendo una fonte di finanziamento nel fondo sanitario regionale, e ciò sia perché solo una parte del finanziamento dell'[OSCURATO:PERSONA] derivava dal fondo sanitario regionale, sia perché era da ritenere che per spesasanitaria debba intendersi quella che direttamente e immediatamente è destinata alle prestazioni sanitarie verso i cittadini, funzione non svolta dall’[OSCURATO:PERSONA]; − la successiva previsione di cui all’art. 14, D.L. n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010) non aveva determinato alcuna lacuna temporale nell’operatività del blocco delle assunzioni, determinando, semmai un regime ancora più severo,peraltro Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 6 di 16 successivamente esteso anche agli anni dal 2013 al 2016 per effetto della L. n. 228/2012; − assumeva rilievo anche la sentenza Cost. 25 febbraio 2013, n. 28, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - proprio per violazione delle regole previste dal D.L. n. 78/2010 - dell'art. 24, comma 3, della L.R. [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 2012, n. 1, che autorizzava proprio l'[OSCURATO:PERSONA] ad utilizzare le graduatorie per il profilo di dirigente ambientale, in essere al 31 dicembre 2009,per procedere all'assunzione di personale da preporre allo svolgimento di attività di vigilanza e di monitoraggio del territorio. La Corte d’appello, quindi, ha concluso che la violazione del patto di stabilità interno comportava sia per la Regione che per i suoi enti strumentali un divieto di assunzione che perdurava fino al ripristino delle regole di rispetto del patto di stabilità interno e che, per effetto degli interventi normativi succedutisi a far tempo dal D.L. n. 112/2008, tale blocco si era prolungato fino al 2016 “anche se le leggi precedenti e in particolare il d.l. 78 del 2010 non prevedevano alcun limite temporale”. Tale blocco, secondo la Corte territoriale avevaintegrato gli estremi di un factum principis che impediva ad [OSCURATO:PERSONA] di adempiere all’obbligazione di assunzione degli appellati, e veniva ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. INPS risulta resistente, avendo provveduto unicamente provveduto al deposito di procura in allegato alla copia notificata del ricorso Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 7 di 16 È rimasta intimata REGIONE [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.: 76, comma 4, e 77-ter, commi 10 e 16, D.L. n. 112/2008; 4, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 10/1998; 11, 12 e 14 Preleggi, della L. n. 689/1981 “e dei principi dl irretroattività, legalità, tassatività, ragionevolezza, determinabilità - determinatezza degli elementi presenti in un testo normativo. certezza del diritto”; 1218 e 1221 c.c. Argomenta, in sintesi, il ricorso che il percorso motivazionale della decisione della Corte d’appello di Napoli si baserebbe su una serie di interpretazioni non corrette delle previsioni di legge, in quanto: 1) la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il blocco delle assunzioni si estendesse anche agli enti strumentali, violando il principio di legalità e tassatività nonché il divieto di interpretazione analogica, laddove gli artt. 76, comma 4, e 77- ter, commi 10 e 16, D.L. n. 112/2008 prevederebbero il blocco delle assunzioni solo per gli enti inadempienti e non anche per i loro enti strumentali, salva facoltà per le regioni di estendere il blocco agli enti strumentali; 2) nella specie , la Regione [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esteso le regole del patto di stabilità agli enti strumentali mentreARPAC non aveva superato i limiti del patto di stabilità, da ciò derivando che, sino all’emissione della delibera della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 507/2010, [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi esente Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 8 di 16 dall’osservanza dei vincoli del patto di stabilità e dal blocco delle assunzioni; 3) erroneamente, quindi, la Corte territoriale avrebbe affermato l’assenza di limiti temporali al divieto di assunzione, in quanto l’art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010 viene a richiamare l’art. 77-ter, commi 15 e 16, D.L. n. 112/2008, il quale a propria volta richiama il proprio art. 76, comma 4, norme, quest’ultima, che prevedeva il blocco delle assunzioni unicamente per l'anno successivo a quello dello sforamento delle regole del patto di stabilità e non in modo permanente, laddove né nell’anno 2010 né neglianni successivi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero superato i limiti del patto di stabilità; 4) contrariamente a quanto asserito dalla Corte di merito, per effetto dell’abrogazione del comma 10 dell’art. 77-ter, D.L. n. 112/2008 e sino alla reintroduzione della previsione con l’art. 1, comma 137, L. n. 220/2010, si sarebbe determinato un vuoto normativo e tale vuoto non avrebbe potuto essere colmato con una mera delibera della Regione, necessitando di una vera e propria legge regionale; 5) inconferente sarebbe il richiamo a Corte Cost. n. 28/2013, in quanto la Consulta si sarebbe pronunciata su una diversa ipotesi -costituita dalla previsione di assunzione di personale senza previa quantificazione degli oneri ed individuazione delle coperture finanziarie e senza svolgimento di pubblico concorso –non sussistente nel caso ora in esame; 6) erronea, infine, sarebbe l’affermazione della Corte territoriale per cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva annoverarsi tra gli enti preposti alla spesa sanitaria, in quanto la qualificazione delle spese come Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 9 di 16 sanitarie deve avvenire unicamente in considerazione della fonte di finanziamento e della funzione, presupposti sussistenti in capo ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa è finanziata in parte con quote del fondo sanitario e svolge attività preventiva di tutela dell’ambiente e della salute pubblica. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. Vanno, sul punto, richiamati i principi già enunciati recentemente da questa Corte, in vicenda che presenta punti di contattato con quella ora in esame (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3978 del 2022). Si è osservato, in quella sede, che i l Patto di [OSCURATO:PERSONA], che si ricollega a quello di Stabilità e di Crescita, stipulato dagli Stati membri dell'Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, persegue, fra gli altri obiettivi, quello di limitare l'indebitamento degli enti territoriali attraverso l'imposizione di vincoli alle politiche di bilancio, vincoli che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimi in quanto, pur incidendo sull'autonomia regionale di spesa, sono volti ad assicurare «l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»(Corte Cost. n. 237/ 2009, richiamata da Corte Cost. n. 284/2009 sulla legittimità costituzionale del D.L. n. 112/2008). Il D.L. n. 112/2008 ( conv . con L. n. 133/2008 ) , ha previsto le conseguenzea carico delle Regioni che negli anni dal 2008 al 2011 non avessero rispettato il Patto di Stabilità edha imposto, da un lato, all'art. 77-ter,comma 15, un limite massimo dell'impegno per spesa corrente (in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio), oltre a l divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, e, dall’altro, all'art. 76, comma Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 10 di 16 4, il divieto di procedere «ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto». In questo contesto si è inserito il D.L. n. 78/2010 ( conv . con L. n. 122/2010), che, all'art. 14, commi da 19 a 21, ha previsto ulteriori limitia carico delle Regioni per le quali era stato certificato il mancato rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2009. Il fatto che la previsione si riferisca a vincoliulteriori è reso evidente dall'incipitdel comma 19, richiamato anche dai ricorrenti nelle proprie difese: «Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,(...)». Detto intervento normativo ha superato il vaglio di costituzionalità, avendo la Corte Costituzionale escluso, con le sentenze nn. 155/2011 e n. 148/2012, la denunciata violazione della competenza legislativa regionale, rilevando, in entrambe le decisioni , che le previsioni impugnate, essendo ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi, osservando che detta conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale»(sentenza n. 69/2011, che richiama la sentenza n. 169/2007). Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 11 di 16 Detti principi hanno trovato conferma anche nella più recente sentenza Corte Cost. n. 247/2021, la quale – nel ribadire che « l a competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio»e che «i n quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia»- ha rammentato che « (…) in altre circostanze, ma sempre inerenti alla concreta attuazione dei limiti di spesa per il personale, questa Corte ha ribadito che tali limiti devono applicarsi a tutte le voci del comparto, in forza della natura del rendiconto della Regione, in cui confluiscono tutte le spese sostenute dall'ente (sentenza n. 39 del 2014), "poiché anche esso costituisce un mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente" (sentenza n. 235 del 2015). Di conseguenza, "non sono ammissibili deroghe ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, salvo quelle espressamente previste dal legislatore statale" (da ultimo, sentenza n. 215 del 2021)». La competenza dello Stato a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rappresenta, quindi, uno strumento necessario per assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti anche a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio. Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 12 di 16 In quest'ottica, i vincoli alla spesa per il personale sono –come ha ricordato la Consulta -strategici ai fini del conseguimento degli equilibri sostanziali del bilancio pubblico consolidato e pertanto sono inderogabili, salvo i casi in cui sia lo stesso legislatore nazionale a rimodularne gli ambiti ovvero ad abrogarne l'efficacia. Tornando, allora, all'art. 14, D.L . n. 78/2010 , va rilevato che il legislatore nazionale, da un lato, al comma 20 ha stabilito che «Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo» e, dall’altro lato, al comma 21, ha previsto che «I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto». Questa Corte ha quindi concluso che dalla comparazione fra il testo dell'art. 14, D.L. n. 78/2010 e quello degli artt. 76 e 77 del D.L. n. 112/2008 emerge l'intento del legislatore di rendere più incisive le restrizionipreviste a carico delle Regioni non virtuose qualora vengano Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 13 di 16 in discussione atti adottati in un arco temporale prossimo alla data delle elezioni regionali. In tal caso, infatti, in primo luogo, è imposto all'organo che ha assunto la decisione di procedere all'annullamento dell'atto, superando ogni profilo di discrezionalità nell'esercizio del potere di autotutelae, in secondo luogo, il divieto di instaurazione di nuovi rapporti, subordinati o autonomi, già previsto dall'art. 76, viene esteso anche alle proroghe nonché, dal punto di vista soggettivo, agli incarichi conferiti ed alle assunzioni disposte da enti e soggetti diversi dalla Regione, purché da questadipendenti o controllati, e viene rafforzato dalla previsione della «revoca di diritto», senza indennizzo alcuno per il titolare dell'incarico o del contratto. 2.2. Alla luce di dette premesse, risultano prive di fondamento le deduzioni dei ricorrenti circa l’inoperatività del divieto di assunzioni nei confronti dell’odierna controricorrente, in quanto quest’ultima sarebbe Ente strumentale e, secondo la prospettazione, “non inadempiente” rispetto agli obblighi del Patto di stabilità. Escluso ogni pregio del richiamo al principio di legalità e tassatività di cui alla L. 689/1981, consegue dai principi poc’anzi richiamati, ed in particolare dalle decisioni della Corte costituzionale, che la concreta applicazione del Patto di stabilità - e , conseguentemente, delle previsioni dettate per l’ipotesi di suo superamento – opera necessariamente con riferimento all’Ente regionale nel suo complesso, dovendosi ritenere precluse scissioni tra la Regione stessa ed i suoi Enti strumentali, atteso che in tal modo – ed è , peraltro, proprio la non condivisibile interpretazione sostenuta dai ricorrenti – l’Ente strumentale di una Regione che abbia violato il Patto di stabilità potrebbe continuare ad operare senza quei vincoli che invece si sarebbero venuti ad attivare nei confronti della Regione, sebbene sia Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 14 di 16 proprio dal bilancio di quest’ultima che l’Ente strumentale trae le proprie risorse. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che il divieto di assunzioni di cui al D.L. 78/20 10 si estendesse anche agli Ent i strumentali della Regione, senza necessità di appos i ta delibera regionale, operando detto divieto ex lege per effetto della semplice violazione del patto di stabilità. Altrettanto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto di escludere l’esistenza di uno iato temporale nella disciplina del divieto di assunzioni, in quanto è da ritenere che l’art. 1, comma 137, L. n. 220/2010 abbia semplicemente prorogato, e non reintrodotto - come invece viene argomentato dai ricorrenti– detta disciplina . Altrettanto corretta, infine, è la conclusione cui è pervenuta la Corte partenopea nel negare che l’odierna controricorrente fosse esentata dagli effetti della violazione del patto di stabilità in quanto ente preposto alla spesa sanitaria. A tale approdosi perviene ancora una volta sulla scorta dei principi prima richiamati, dai quali è dato desumere la necessità che le ipotesi di esenzione dal rispetto del Patto di stabilità ricevano un’interpretazione rigorosa e non estesa ad ipotesi solo apparentemente simili. Sulla scorta di tale premessa, si deve escludere che l’esenzione operi per unEnte che - al di là del profilo formale costituito dalle fonti di finanziamento –non rientra nella strutturadel S.S.N. ed è funzionale a finalità che investono la tutela ambientale e quindi incidono solo latamente sul profilo della salute. Conclusione, questa, che appare pianamente desumibile dalla disciplina istitutiva delle [OSCURATO:PERSONA] di Protezione dell’Ambiente, ed in particolare sia,direttamente, da gli a rtt. 01 e 03, D.L. n. 496/1993 Sez. S4/L- R.G. 22405/2018 – CC 08/02/2024 - Pagina nr. 15 di 16 (conv. con L. n. 61/1994)sia, indirettamente, dal dato normativo (art. 1, del medesimo D.L.) che rimette all’Agenzia Nazionale (ANPA) lo svolgimento di attività «di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente»e non del Ministero della Salute. 3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna i ricorrent i a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembr