CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2022 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata il 25 gennaio 2020 dal Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso il 25 agosto 2018, e condannato alla pena di un mese di arresto ed C 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva nel biennio, necessaria affinché sia integrata la fattispecie incriminatrice in parola. La difesa osserva che la reiterazione dell'illecito è stata contestata con riferimento a un verbale del 16 luglio 2018, ma non si è verificato che quel verbale non fosse più suscettibile di annullamento. Sottolinea, in tal senso che, alla data del fatto (25 agosto 2018), i termini p e r l'impugnazione amministrativa del verbale del 16 luglio non erano ancora decorsi. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla sentenza impugnata emerge: che, in data 26 agosto 2018, [OSCURATO:PERSONA] fu sorpreso alla guida dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA], e risultò non aver mai conseguito la patente; che, anche il 16 luglio 2018, egli era stato fermato alla guida di un veicolo e, in quella occasione, gli era stato c:ontestato l'illecito amministrativo previsto dalla prima parte dell'art. 116, comma 15, cod. strada. Secondo la Corte di appello, nel caso di specie, la recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, dovrebbe ritenersi sussistente perché l'imputato si è limitato «ad ipotizzare la non definitività dell'accertamento» e non ha neppure dedotto di averlo impugnato. La difesa obietta che, alla data del 25 agosto 2018, i sessanta giorni previsti dall'art. 203 cod. strada per impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione del 16 luglio 2018 non erano ancora decorsi.3. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di guida senza patente, perché sia integrata la recidiva nel biennio (elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116, comma 15, seconda parte), non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione di un precedente illecito, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901). A tal fine, come è stato giustamente puntualizzato, devono essere considerati anche episodi che non hanno rilievo penale e tuttavia anch'essi devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa. È evidente infatti che, «fino a quando la (precedente) violazione amministrativa sia suscettibile di annullamento, di essa non si può tenere conto ai fini della sussistenza del reato in questione» (Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273405, pag. 3 della motivazione). Tali conclusioni trovano conferma nell'art. 8-bis della legge n. 689/81 (che disciplina la "reiterazione" degli illeciti amministrativi), in base al quale: la reiterazione «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta»; «gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo»; «gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato». Ne consegue che la reiterazione dell'illecito depenalizzato - su cui si basa la nozione di «recidiva nel biennio» di cui all'art. 116, comma 15, cod.. strada - si fonda su un precedente illecito amministrativo che sia stato definitivamente accertato perché basato su un provvedimento non più annullabile secondo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge. Tale condizione non sussiste nel caso di specie: anche se il verbale di contestazione è un provvedimento esecutivo, infatti, ai fini della sussistenza della recidiva del biennio, quel provvedimento non ha valore fino a che è suscettibile di annullamento e, nel caso di specie, i termini per l'impugnazione non erano ancora decorsi sicché non si trattava di provvedimento definitivo. Non rileva in contrario che in seguito il provvedimento possa essere diventato definitivo. La reiterazione nel biennio, infatti, è presupposto del reato e deve sussistere nel momento in cui la condotta illecita viene tenuta. 4. Poiché la reiterazione della condotta nel biennio è stata contestata con esclusivo riferimento al verbale del 16 luglio 2018, si può procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ai sensi dell'art. 220, comma 4, cod. proc. pen. copia della presente sentenza deve essere trasmessa alla Questura di Potenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Questore di Potenza ex art. 220, comma 4, c.d.s. Così deciso il 13