CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Mantova, ai senside l l ' a r t . 444 cod . p roc . pen . , ha app l i ca to , ne i con f ron t i d iXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciuto il fatto di minore gravità ai sensi dell'art.609 bis, comma 3, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, prevalentirispetto alle contestate aggravanti, la pena di dieci mesi di reclusione in relazioneal contestato delitto di cui agli articoli 609 -bis e 61, nn. 5 e 11-quinques cod.pen.2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale haproposto ricorso per cassazione, che denuncia l'illegalità della pena, posto che,individuata la pena base in sei anni di reclusione, corrispondente al minimoedittale, la stessa è stata poi diminuita per l'attenuante specifica del fatto diminore gravità ad anni due di reclusione, infine ridotta per le attenuantigeneriche ad anni uno e mesi tre di reclusione, dunque in misura eccedente ilterzo, infine ridotta di un ulteriore terzo per il rito; configurandosi in tal modol'applicazione di una pena inferiore al minimo edittale irrogabile, in violazione deldisposto di cui all'articolo 65, comma 1, n. 3 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile e fondato.2. Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i casi inrelazione ai quali, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., è ammissibile il ricorso per cassazione rientra anche quello attinente allaillegalità della pena, situazione che ricorre nel caso in esame.2.1. A tal proposito, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (n.47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818), nel ricapitolare, confermandoli, gliapprodi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep.2021, Acquistapace), nell'ambito di una più ampia riflessione in chiavecostituzionale e convenzionale, hanno messo a fuoco le nozioni di illegalità e diillegittimità della pena. Ai fini qui di interesse, le Sezioni Unite hanno chiarito che"l'illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi siaqualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo)assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storicoreato. Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione dellecornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono lamanifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - adintegrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicareper la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del poterecommisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima" (par. 9). Diconseguenza, "gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano ingioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo sela risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o pervalore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per iltipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico di reato. Fuorida tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errataapplicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativonormativamente previsto" (da ultimo, nell'escludere l’illegalità dell’omessasubordinazione della sospensione condizionale della pena agli obblighi di cuiall'art. 165, comma 5, cod. pen., nel caso di applicazione della pena su richiestadelle parti, ha ripercorso i medesimi approdi Sez. U, Sentenza n. 5352 del28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851 - 01).Non è, pertanto, illegale la pena conclusivamente corrispondente pergenere, specie e quantità a quella legale, anche se determinata attraverso unpercorso argomentativo viziato da una o più violazioni di legge: gli errori relativiai singoli passaggi interni che conducono alla determinazione della penarisultano, infatti, privi di rilievo, ove non abbiano comportato la conclusivairrogazione di una pena illegale nel senso in precedenza indicato.2.2. Quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (siain difetto che in eccesso), deve farsi riferimento, secondo l'insegnamento che sitrae dalle Sezioni Unite Sacchettino (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022,dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01):- sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti delcodice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagliartt. 65 e seguenti del codice penale, e, in presenza del concorso di più reati,dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice;- sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna normapenale incriminatrice.La struttura del reato, infatti, può essere arricchita dalle circostanze,elementi accidentali od accessori del reato che possono mancare, ma quandopresenti, trasformano il reato semplice importando una variazione, in aumento odiminuzione, della pena per esso stabilita, incidendo variamente sui limiti edittalifissati dalle norme incriminatrici: alcune di esse (le cc.dd. circostanze ad efficaciacomune) variandoli proporzionalmente (cfr., ad esempio, artt. 61 e 62 cod.pen.); altre (le cc.dd. circostanze ad efficacia speciale) comportandol'applicazione di una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reatonon circostanziato (cc.dd. circostanze ad efficacia speciale in senso stretto, odautonome: cfr., ad esempio, artt. 576 e 577 cod. pen.), oppure prevedendol'applicazione di una pena della stessa specie di quella prevista per la fattispecienon circostanziata, ma determinata non operando un aumento od una riduzioneproporzionale rispetto alla pena-base, bensì prescindendo da essa (cc.dd.circostanze ad efficacia non proporzionale, od indipendenti: cfr., ad esempio, art.628, comma terzo, cod. pen.).2.3. Deve, quindi, ritenersi che, sia pur nel rispetto dei limiti edittaligenerali previsti dagli artt. 23 e seguenti cod. pen. per le singole tipologie dipene, e dagli artt. 65 e seguenti cod. pen. per il caso del concorso di circostanze,la contestazione di circostanze incida sulla determinazione della pena in astrattolegale.Ne consegue che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, aprescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall'art.69 cod. pen.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entroi quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sonorappresentati, nel rispetto dei limiti astratti innanzi richiamati, dal minimo dellapena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista perla fattispecie aggravata.3. Nel caso in esame, non vi è dubbio che si versi in un caso di illegalitàdella pena.Infatti, per effetto del riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale dicui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., la pena è stata determinata in due annidi reclusione (sei anni ridotti nella misura massima di due terzi), che corrispondeal minimo edittale per l'ipotesi attenuata, quindi ulteriormente ridotta per lericonosciute attenuanti generiche (prevalenti sulle contestate aggravanti) a unanno e tre mesi di reclusione, operando così una riduzione eccedente il terzo,previsto, dall'art. 65, comma 1, n. 3, cod. pen., quale diminuzione massima perle attenuanti comuni; in definitiva la pena commisurata sulla quale è stata poioperata la riduzione per il rito, è inferiore al minimo editale per il reatocircostanziato, dunque, alla luce dei principi sopra esposti, certamente illegale.4. Stante l'illegalità della pena, che travolge l'accordo intervenuto tra leparti, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, contrasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Mantova per l'ulteriore corso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.