CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1961
Cassazione n. 00576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAato avviso alle paR udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Marsala, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 22 ottobre 2020 in Mazara del Vallo e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: capo b) tentata violenza privata, ai sensi degli artt. 56 e 610 cod. pen., poiché aveva inviato un SMS intimidatorio alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere quest'ultima ad accettare il proprio proposito; capo c) detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 2 e 7 legge 14 ottobre 1974 n. 497, poiché aveva illecitamente detenuto un fucile, marca Investanm, di colore nero, cal. 36, con delle punzonature illeggibili; capo d) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché aveva illecitamente detenuto l'arma di cui al capo c, da considerarsi clandestina; capo e) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto, senza farne denuncia all'Autorità, n. 26 cartucce, marca Fiocchi, cal. 36, all'interno di una scatola di cartone. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato il fatto di cui al capo b come tentata violenza privata, considerando il tenore dell'imputazione e lo stralcio per i fatti di cui al capo a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, eugor 11/1{.- (9fr4(.a -i3ut erp. Giova premettere che in tema di applicazione della pena su richiesta delle )/( parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); l'errore manifesto, quindi, è configurabile solo quando tale erronea qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Deve trattarsi, quindi, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata, perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica, come quella dibattimentale, degli atti del procedimento. La Corte, pertanto, ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di VA, fu fr* legittimità la0enerica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa, Collq risulta, innanzitutto, incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla discrezionalità dello strumento processuale e alla impossibilità per il giudice di «sostituirsi» alla determinazione delle parti) e, infine, perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con Il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi (di diritto) che non risultino palesati dal provvedimento impugnato. Nel caso di specie,yll ridorso è generico, in quanto non rende possibile comprendere il collegamento tra il capo a e il capo b. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso *senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammiSsibile il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]