CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 472/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA’ [OSCURATO:PERSONA] E FRANCIACORTA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2/C, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio Orrick, [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 472/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimati – Avverso l a sentenza n. 2251 /2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 4 novembre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale di Brescia, accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi dispiegata dalla Banca del [OSCURATO:PERSONA] (in appresso, per brevità: B.T.L.), ha dichiarato la nullità: (a) del provvedimento del 26 giugno 2015 con cui il giudice dell’esecuzione di tale ufficio giudiziario aveva dichiarato «exart. 538 cod. proc. civ. esaurita l’esecuzione» promossa dalla B.T.L. «nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla sua quota di partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» e rigettato l’istanza di fissazione di nuova vendita di detta quota; (b) del provvedimentodel 5 febbraio 2016 di quel giudice dell’esecuzione che aveva confermato «l’ordinanza di rigetto della reiterazione della vendita della quota». 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la B.T.L.; non spiegano difese in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe indicati come intimati. 3. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.111 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, r.g. n. 472/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 cod. proc. civ., e nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Si assume che nel giudizio di opposizione agli atti la B.T.L. difettava di legittimazione attiva, dacché «nel procedimento esecutivo immobiliare n. 670/2013 r.g.e. che deriva dallo stesso credito su cui si fondano» le opposizioni decise con la se ntenza impugnata si era costituita la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionaria del credito dalla B.T.L., cessionaria non intervenuta nelle controversie di opposizione; rileva che sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva mossa da parte opposta la gravata pronuncia non «ha speso nemmeno una riga». 1.1. Ambedue le doglianze sono infondate. La contestazione sulla legittimazione della B.T.L. è stata vagliata e compiutamente disattesa nella sentenza qui impugnata. Dopo averrichiamato la portata precettiva dell’art. 111 cod. proc. civ., il giudice territoriale ha ritenuto che, avvenuta la cessione del credito in pendenza della lite oppositiva, la cedente B.T.L., originaria opponente, avesse conservato la legittimazione ad agire «in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 cod. proc. civ.)», essendo mancato un provvedimento di estromissione della cedente. Una motivazione completa, esaustiva, corredata dall’individuazione delle disposizioni considerate applicabili, senza dubbio idonea a dare conto delle ragioni fondanti il dictum. Una motivazione conforme altresì a diritto. Se infatti dal punto di vista sostanziale, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto che sia già (come pacifico nella specie) controverso, dal punto di vista processuale, in forza dell’inequivoco precetto dell’art. 111 cod. proc. civ., il giudizio validamente prosegue tra le parti originarie, assumendo il cedente la veste di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d’intervento di quest’ultimo in lite sino all ’adozione di un r.g. n. 472/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] provvedimento di formale estromissione del cedente dal giudizio, previo consenso di tutte le parti ( ex plurimis , Cass. 22/10/2009, n. 22424; Cass. 16/03/2011, n. 6183; Cass. 11/02/2021, n. 3454). Correttamente applicato dal giudice di merito il suddetto principio, alcun rilievo può attribuirsi al (peraltro meramente dedotto) intervento praticato dalla cessionaria (non già nella lite oppositiva de qua, bensì) in un procedimento esecutivo diverso da quello da cui sono originate le opposizioni decise con la sentenza in vaglio. 2. Il secondo motivo lamenta«nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione exart. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. –violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In ogni caso, illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 cod. civ. exart. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». 2.1. La doglianza è inammissibile. Il giudice territoriale ha ritenuto la valutazione sui provvedimenti opposti (recanti pronuncia declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e di conferma di taleestinzione) preclusa in conseguenza del giudicato formale costituito dalla ordinanza di questa Corte n. 6054 del 9 marzo 2017, la quale - rigettando il ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] -aveva definitivamente accertato «l’illegittimità dell’estinzione della procedura esecutiva promossa relativamente alle quote invendute di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» pronunciata con provvedimento del 17 marzo 2015. La censura di parte ricorrente non attinge criticamente la testé riassunta ratio decidendi. L’impugnante circoscrive il suo argomentare alla deduzione della erroneità delle ragioni poste a base del precedente giudicato (in specie, sostenendo che il provvedimento scrutinato dalla Cassazione nel 2017 avesse dichiarato l’estinzione non per inattività ma per mancata vendita) ma non contesta l’efficacia preclusiva ascritta dalla decisione r.g. n. 472/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qui gravata all’ordinanza n. 6054 del 2017 della Cassazione, cioè a dire non contesta che quest’ultima pronuncia copra tutte le possibili cause, dedotte e deducibili, di estinzione del procedimento. Manca quindi una specifica e puntuale critica in ordine alla portata del precedente giudicato, elemento fondante la sentenza de qua. 3. Il terzo motivo censura la disposta condanna di [OSCURATO:PERSONA] pagamento delle spese di lite, asseritamente ingiusta, poiché relativa «ad un processo originato da un provvedimento del giudice poi ritenuto illegittimo, non da un ricorso infondato». 3.1. La doglianza è infondata: già soltanto l ’ attiva resistenza manifestata dal Chionni alla opposizione agli atti legittimamente avanzata dalla B.T.L. ben giustifica la statuizione di condanna alle spese del relativo giudizio, in ossequio al principio della soccombenza per causalità che governa il riparto delle spese di lite tra le parti. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del gradosegue la soccombenza. 6. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 r.g. n. 472/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il