CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02934/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudie per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 29 aprile 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. relativamente ai reati di cui agli artt. 56,628 cod.pen. e 23 L.110/75. 1.1 II difensore osserva che la sentenza impugnata meritava censura sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto, alla luce dell'accertamento tecnico irripetibile condotto sull'arma da fuoco, che aveva consentito di verificare agevolmente il numero di matricola dell'arma, che non poteva quindi essere considerata clandestina, con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 699 cod.pen. e non di quello dell'art. 23 1.110/75. 2 n Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; ciò premesso, si deve rilevare che.in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato, e della necessità di accertamenti di fatto per valutare la fondatezza del ricorso. Pertanto, nel caso in esame, anche a voler ammettere che sia risultato che dall'accertamento irripetibile sull'arma sia risultata la possibilità di verificare il numero di matricola dell'arma (ma il ricorso è generico, non essendo stato precisato da quale atto del fascicolo processuale risulterebbe tale accertamento), poiché l'errata qualificazione giuridica risulterebbe solo a seguito di un accertamento e non si potrebbe quindi parlare di errore manifesto, il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],4Mte [OSCURATO:PERSONA]