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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 16029/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 16/4/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 28/1/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli di plurime condotte di cui al d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando il vizio della motivazione, sul presupposto che la sentenza non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi oggetto di gravame.

Ancora, si evidenzia che gli imputati sarebbero stati condannati esclusivamente per responsabilità da posizione, in contrasto con l'art. 27 Cost., senza aver compiuto alcun atto di gestione dell'ente (invero riferibile soltanto a [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, i ricorsi contestano la motivazione quanto alla misura della pena, ritenuta eccessiva.

3. [OSCURATO:PERSONA] che le impugnazioni sono inammissibili, atteso che la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

In particolare, la Corte di appello, lungi dall'operare un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, come affermato nei ricorsi, ha diffusamente esaminato le censure difensive, evidenziando non solo la genesi dell'ampia indagine, ma anche gli accertamenti che avevano interessato le numerose società coinvolte, con riferimento alle singole operazioni illecite riscontrate e alle fatture di riferimento (pagg. 11-14).

Ebbene, di tutti questi argomenti i ricorsi non fanno alcun cenno, risultando così sostenuti da considerazioni generiche e, dunque, omettendo un confronto con il provvedimento impugnato, doveroso ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

4. Rilevato, ancora, che le stesse considerazioni debbono essere ribadite quanto al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, infatti, non ha sostenuto alcuna responsabilità da posizione, ma ha individuato per ciascun imputato elementi atti ad escludere un ruolo di mero prestanome.

Salvo, comunque, richiamare costante giurisprudenza di questa Corte con oggetto la responsabilità penale dell'amministratore di diritto di un ente, a titolo di dolo generico o dolo eventuale, così sottolineando le condotte omissive - anche in termini di esercizio dei poteri di gestione e di controllo - riscontrate in capo agli imputati.

5. Evidenziato, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza ha rilevato il carattere proporzionato della pena irrogata, alla luce della gravità dei fatti, del numero delle fatture emesse, dell'entità dell'imposta evasa e della sistematicità delle operazioni illecite.

Di seguito, la Corte di appello si è misurata sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pronunciandosi ancora con argomento congruo e privo di vizi.5.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 16/4/2025 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 28/1/2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli di plurime condotte di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando il vizio della motivazione, sul presupposto che la sentenza non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi oggetto di gravame. Ancora, si evidenzia che gli imputati sarebbero stati condannati esclusivamente per responsabilità da posizione, in contrasto con l'art. 27 Cost., senza aver compiuto alcun atto di gestione dell'ente (invero riferibile soltanto a [OSCURATO:PERSONA]). Infine, i ricorsi contestano la motivazione quanto alla misura della pena, ritenuta eccessiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] che le impugnazioni sono inammissibili, atteso che la sentenza impugnata - pronunciatasi sulle questioni qui riproposte - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. In particolare, la Corte di appello, lungi dall'operare un mero rinvio alla pronuncia di primo grado, come affermato nei ricorsi, ha diffusamente esaminato le censure difensive, evidenziando non solo la genesi dell'ampia indagine, ma anche gli accertamenti che avevano interessato le numerose società coinvolte, con riferimento alle singole operazioni illecite riscontrate e alle fatture di riferimento (pagg. 11-14). Ebbene, di tutti questi argomenti i ricorsi non fanno alcun cenno, risultando così sostenuti da considerazioni generiche e, dunque, omettendo un confronto con il provvedimento impugnato, doveroso ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. 4. Rilevato, ancora, che le stesse considerazioni debbono essere ribadite quanto al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del gravame, infatti, non ha sostenuto alcuna responsabilità da posizione, ma ha individuato per ciascun imputato elementi atti ad escludere un ruolo di mero prestanome. Salvo, comunque, richiamare costante giurisprudenza di questa Corte con oggetto la responsabilità penale dell'amministratore di diritto di un ente, a titolo di dolo generico o dolo eventuale, così sottolineando le condotte omissive - anche in termini di esercizio dei poteri di gestione e di controllo - riscontrate in capo agli imputati. 5. Evidenziato, infine, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza ha rilevato il carattere proporzionato della pena irrogata, alla luce della gravità dei fatti, del numero delle fatture emesse, dell'entità dell'imposta evasa e della sistematicità delle operazioni illecite. Di seguito, la Corte di appello si è misurata sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pronunciandosi ancora con argomento congruo e privo di vizi.5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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