CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32141/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte di appello di Sassari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta tempestivamente depositata,concludeva per l’inammissibilità del ricorso; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Sassari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un orologio provento di un furto presso la gioielleria “Bonino” avvenutonel dicembre 2024. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],che allegava nove motivi di ricorso 2.1. con i primi otto motivi deduceva violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazionein ordine alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della conferma della responsabilità. Segnatamentededuceva: -che non sarebbe stato valutato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferitodi avere appreso dal Fiori che questi intendeva “ incastrare ” il S erra consegnandogli l’orologio provento del furto in danno della gioielleria Bonino; -che tali dichiarazioni sono state rese sia all'udienza del 5 dicembre 2018 che in quella del 13 aprile 2023 , nonostante siano state valutate solo queste ultime; -che sarebbe illegittima la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Fiori(sentito come “teste assistito”) che non sarebbe stato preciso nell'indicare il luogo della consegna dell'orologio; si deduceva che le sue dichiarazioni sarebbero state dettate dalla acredine nutrita nei confronti del S erra e d a lla sua volontà di collaborare con la giustizia, invero funzionale ad ottenere i l trasferimentonel carcere di Bollate; -che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state adeguatamente valutate, nésmentite, nonostante lo stesso non si fosse mai contraddetto ed avesse sempre sostenuto le ragioni per le quali il suo amico aveva deciso di punire il [OSCURATO:PERSONA] indicandone le modalità; -che sarebbero carenti le indagini volte a reperire gli oggetti provento del furto alla gioielleria e che , contrari amente a quanto ritenuto dalla Corte di appello,l'orologio che l ’ [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato al l'udienza del 13 a prile 2023 era quello sottratto al Fiori; - che sarebbe stata assegnata illegittimamente credibilità ai contenuti accusatori delFiori, nonostante le contrarie dichiarazioni rese d all ’ A llocca ; - che sarebbe stata violata la regola di giudizio del “ l'al di là di ogni ragionevole dubbio”; -che le indagini volte a individuare il negozio di orologi Swarovski dove il [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito di aver acquistato quello oggetto della ricettazione contestata sarebbero tardive rispetto all'epoca del fatto ( le indagini s arebbero state effettuate solo nel 2021, mentre la ricettazione si sarebbe verificata nel 2014); 2.2. con il nono motivodi ricorso si deduceva violazione di legge (art. 270 cod. proc. pen.) contesta ndo l’utilizzabilità dei contenuti delle intercettazioni disposte in altro procedimento (pendente a carico del [OSCURATO:PERSONA] per i reati di corruzione e peculato),ed acquisiste nell’ambito del presente, senza che fosse stato provato il collegamento ritenuto necessario dalle Sezioni Unite nel la pronuncia emessa nelcaso “Cavallo” per legittimar ne l ’ utilizzo . Si deduceva che tra la condotta che aveva legittimato l'autorizzazione alle intercettazioni e la ricettazione contestata nel presente procedimento sussisterebbe solo un labile collegamento investigativo ai sensi dell'art . 371 cod. proc. pen., ma non un legame inquadrabile tra quelli previsti d a ll'art . 12 cod. proc. pen. , sicché tal i intercettazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.I primi otto motivi di ricorso non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono nella richiesta – non consentita in sede di legittimità - di rivalutare integralmente il compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate– o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). 1.2. Quanto all’allegata violazione della regola de l’“al di là di ogni ragionevole dubbio” il Collegio riafferma che il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può, invece, essere invocata solo ove precipiti in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce infatti in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna. Si ritiene,cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale. Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte; l’apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità,se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento. Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo. In sintesi: la “regola b.a.r.d.” (acronimo anglosassone: “beyond any reasonable doubt”) in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione “precipita” in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (tra le altre, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 1.3. Nel caso in esame la Corte di appello ha effettuato una valutazione accurata e persuasiva delle prove raccolte, affrontando tutti i temi devoluti dalla difesa con l’atto di appelloe reiterati con il ricorso per cassazione. Le doglianze si incentrano sulla valutazione di attendibilità del compendio dichiarativo, dato che il ricorrente ha reiteratamente censurato l’ insufficien za della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Fiori e la carenza di quella relativa alle dichiarazionidell’[OSCURATO:PERSONA]. Invero, contrariamente a quanto dedotto, l a Corte d'appello ha effettuato un’analitica valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dal Fioried una altrettanto accurata valutazione delle dichiarazioni d ell’A llocca . Nel dettaglio, la Corte ha considerato q uanto all ’ epoca dedotto (ed oggi reiteratocon il ricorso per cassazione), ovvero (a ) che il F iori aveva dei motivi di risentimento verso S erra , (b) c he i l F iori inte ndeva collaborare con la giustizia con la speranza di ottenere il trasferimento dal carcere di Bancali (dove era mal visto dagli altri detenuti in ragione del suo ruolo di confidente) a quello di Bollate. La Corte ha ritenuto tuttavia che tali circostanze non implicassero che i l F iori avesse dichiarato il falso, ritenendo, persuasivamente, che lo stesso ave va semplicemente deciso di svelare i reali contenuti del suo rapporto con l'imputato. La Corte di appello hainfatti rilevato la narrazione del Fiori aveva trovato decisive conferme, sia nelle intercettazioni che nel rinvenimento dell ’ orologio nella disponibilità della Ledda , al contrario del la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa che, pertanto,veniva ritenuta inverosimile. Segnatamente:è stato persuasivamente ritenuto che il fatto che il Fiori avesse visto l'orologio al polso della Ledda commentandone la bellezza non era un elemento idoneo a demolire la convergenza delquadro probatori o; invero la stessa Ledda aveva dichiarato che l ’ incontro con il Fiori era avvenuto dopo Natale, cioè quando il furto era già stato commesso e - c o me dichiarato d a l Fiori- l'orologio era già stato consegnato al S erra (precisamente il 24 dicembre nel corso di un appuntamento che risultava confermato dalle intercettazioni). Veniva valutata nel dettaglioanche la narrazione d ell’ A llocca : co n motivazione accurata la Corte di merito ha ritenuto che fosse del tutto inverosimile quanto dichiarato dall’[OSCURATO:PERSONA], ovvero che egli aveva aggredito il Fiori per prendergli l’orologio esibito in giudiziodopo otto anni, all'udienza del 13 a prile 202 3 . Inoltre la Corte di appello ha rilevato che il F iore aveva dichiarato di avere notato l'orologio al polso della Ledda nel periodo del Natale 2014, il che era in contraddizione con quanto riferito dall ’ [OSCURATO:PERSONA], e cioè che lo stesso Fiore , solo nel febbraio 2015 avrebbeescogitato un’azione per incastrare il ricorrente (pag. 54 della sentenza impugnata). Anche le doglianze con le quali si contesta la parte della motivazione relativa alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle circostanze in cui avrebbe acquistato l’orologio in Casablanca non superano la soglia di ammissibilità. La Corte di appello, sul punto, ha effettuato un’accurata valutazione delle allegazioni difensive rilevando che, per quanto gli accertamenti compiuti nel 2020 non avessero consentito di verificare se anche nel 2014 l’ubicazione del negozio fosse la stessa, tuttavia non sussistevano elementi di segno contrario tali da far ritenere che nel 2014 fosse presente a Casablanca un altro esercizio commerciale che vendeva prodotti Swarosvski diverso da quello accertato nel 2020. Inoltre la versione del [OSCURATO:PERSONA] non risultava confortata dalla allegazione di alcun documento, come lo scontrino o la garanzia relativi all ’ acquisto (pag. 56 della sentenza impugnata) 1.4.Il nono motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, exart.12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab originedisposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 -01). Secondo le Sezioni Unite in caso di imputazioni connesse ex12 cod. proc. pen. «il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti - reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'"autorizzazione in bianco". Soluzione, questa, che, d'altra parte, consente di attribuire al sintagma "procedimenti diversi" un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), ora ai reati (art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni». Diversamente con riguardo alcollegamento investigativo di cui all'art. 371 cod. proc. pen. (fuori dei casi di connessione, naturalmente) le Sezioni Unite hanno affermato che lo stessocosì come configurato dal legislatore codicistico, «risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini, ma le relazioni tra i reati alla base dell'istituto non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale che, come si è visto, consente invece di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. all'originaria autorizzazione». Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche,la Corte di appello rilevava che il regime di utilizzabilità delle intercettazioni era quello stabilito dalle Sezioni Unite “Cavallo”, in quanto il procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stato iscritto prima del 31 agosto 2020 sicch é le intercettazioni acquisite erano sicuramente utilizzabili in quanto il procedimento per ricettazione era connesso ex art. 12, lett. b) cod. proc. pen. a quell o per corruzione e peculato nell’ambito dei quali le intercettazioni erano state originariamente disposte (pag. 46 della sentenza impugnata). 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen