CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3562-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 533/2019; Oggetto R.G.N. 3562/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 3562/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 23.7.2020 n. 414, la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso gli avvisi di addebito emessi dall’Inps, a titolo di contributi e sanzioni, per gli anni 2009 (ricevuto l’8.7.15) e 2010 (ricevuto il 6.7.16), dovuti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme. Il tribunale accoglieva il ricorso sia perché i crediti azionati erano prescritti e sia perché non sussisteva alcun obbligo del professionista di iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA], avendo egli percepito, per l’anno in contestazione, redditi pari ad € 2.250,00, inferiori alla soglia minima di € 5.000,00. In particolare, il tribunale ha ritenuto che la prescrizione decorresse dal momento in cui avrebbe potuto essere preteso il pagamento, cioè, nello specifico dal 16.6.10 (per i contributi del 2009) e dal 16.6.11 (per i contributi del 2010) che erano le date di scadenza del versamento, mentre era pacifico che la richiesta di pagamento, che avrebbe potuto interrompere il decorso della prescrizione, era stata ricevuta rispettivamente l’8.7.15 e il 6.7.15, non ritenendo, peraltro, il tribunale che fosse stata posta in essere alcuna condotta dolosa, da parte del professionista, idonea, ai sensi dell’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., a sospendere la prescrizione in corso. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 comma 1 n. 8 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 comma 26 e ss., della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi, essendo decorso il termine quinquennale, alla data di notifica dell’atto interruttivo, rispetto alla data di scadenza per il versamento dei contributi, inteso quale dies a quo (e non ritenendo che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi), laddove, invece, l’omessa compilazione del quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, configurava un’elusione del relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari, integrando la fattispecie del doloso occultamento del debito, ai sensi delle norme di cui alla rubrica, con l’effetto della sospensione del termine di prescrizione, perché la compilazione del quadro RR era l’unico modo per l’Inps di venire a conoscenza della fattispecie impositiva. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Va rilevato, in via preliminare, come l’eccezione di prescrizione, una volta introdotti i fatti (inerzia del titolare e volontà di volerne profittare) è una quaestio iuris che può essere decisa d’ufficio (Cass.n. 32485/19). In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei contributi per l’anno 2010, la proroga della scadenza per il versamento, in virtù del DPCM 12.5.2011 (per la contribuzione del 2010), comporta lo slittamento in avanti del dies a quo (al 6.7.11), con conseguente tempestiva interruzione del decorso della prescrizione da parte dell’Inps, con la notifica dell’avviso di addebito (entro detta scadenza e, precisamente, il 6.7.16, come accertato dalla Corte d’appello), e ciò anche se l’Inps ha chiesto, nella presente sede, solo la sospensione del decorso del predetto termine di prescrizione, per occultamento doloso del reddito, dovuto alla mancata compilazione del quadro RR, in quanto i fatti rilevanti sono stati introdotti in causa e, quindi, questa Corte può decidere sulmancato decorso del termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 34034/21, in motivazione, sullo slittamento dei termini di prescrizione a seguito del predetto D.P.C.M.). Per quanto riguarda i contributi dell’anno 2009, il motivo è , invece, infondato, in quanto l’atto interruttivo è pervenuto al destinatario oltre il termine di cinque anni dalla scadenza prorogata del 6.7.10 per il versamento dei contributi e, precisamente, in data 8.7.15. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte,” In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata dii cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Cass. n. 37529/21). Nella specie, la Corte d’appello, dopo aver accertato che la richiesta di pagamento dei contributi per il 2009 era stata ricevuta l’8.7.15 (quindi, successivamente alla scadenza prorogata dal D.P.C.M. del 10.6.10 al 6.7.10) ha ritenuto che il dolo, relativo all’occultamento del debito, ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., richiedesse una intenzionalità del comportamento che non poteva essere correlato alla mera mancata compilazione di una parte della dichiarazione dei redditi, mentre, l’istituto previdenziale non ha censurato il predetto accertamento con un vizio di motivazione, ma ha articolato solo una censura di violazione di legge, prospettando solo una difficoltà di fatto, nella necessità di svolgere sollecitamente un controllo nei confronti di tutti i soggetti obbligati. Va accolto, pertanto, il motivo di ricorso, solo in riferimento al profilo relativo ai contributi del 2010, mentre il profilo della richiesta dei contributi per il 2009 va dichiarata infondato e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia, in riferimento al profilo di censura accolto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il motivo di ricorso nei termini di cui in parte motiva. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per l