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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06210/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela GUERRA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]AIELLO con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 14 settembre 2016, irrevocabile in data 17 aprile 2017.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dal Tribunale di Milano il 10 giugno 2021, irrevocabile il 27 luglio 2021, ricompresa nel cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 30 novembre 2021.

3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale per materia.

3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione (foglio 9: certificato penale) che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile è la sentenza del Tribunale di Milano del 10 giugno 2021.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo.

Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo, Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc.

Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc.

Salah, Rv. 228253).

3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Milano al quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza avanzata in data 29 marzo 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela GUERRA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]AIELLO con la sentenza pronunciata dal medesimo ufficio in data 14 settembre 2016, irrevocabile in data 17 aprile 2017. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché emanato da giudice incompetente, in quanto l'ultima sentenza passata in giudicato, in relazione alla quale va stabilita la competenza in sede esecutiva, è quella pronunciata dal Tribunale di Milano il 10 giugno 2021, irrevocabile il 27 luglio 2021, ricompresa nel cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 30 novembre 2021. 3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio perché affetto da incompetenza funzionale per materia. 3.1. Emerge dagli atti del procedimento di esecuzione (foglio 9: certificato penale) che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile è la sentenza del Tribunale di Milano del 10 giugno 2021. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo. Infatti, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (da ultimo, Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679; in precedenza Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl., comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253). 3.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio per incompetenza funzionale assoluta del GIP del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Milano al quale vanno trasmessi gli atti perché provveda sull'istanza avanzata in data 29 marzo 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano. Così dec
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