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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 16593/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1280/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il domicilio digitale comunicato , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 524/2016depositata il 22/06/2016 , R.G.N. 352/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 1280/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.6.2016 n. 524, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, che aveva chiesto il ricalcolo del rateo di pensione per un importo di € 2980,13 mensili per tredici mensilità annuali, nonché il ricalcolo sullo stesso rateo dei supplementi di pensione biennale e triennale (quinquennale) ex art. 2.8 della legge n. 576/80 e dell’art. 1 della legge n. 141/92, nonché la statuizione di essere tenuto, con decorrenza 2007 e sino all’esercizio della professione forense, a pagare il contributo soggettivo solo sulla quota di reddito dichiarato ai fini Irpef che avesse superato la soglia indicata di anno in anno dalla Cassa, per determinare i redditi tenuti al contributo di solidarietà.

Il ricorrente aveva contestato anche la compensazione disposta dalla Cassa tra il credito per arretrati dovuti al professionista con i debiti contributivi del medesimo, in parte, a suo avviso, non dovuti e in parte inesigibili.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto degli assunti di accoglimento parziale del gravame della Cassa, ha ritenuto che il contributo soggettivo dell’avvocato in pensione che continua l’esercizio della professione è dovuto sulla percentuale di reddito (3% successivamente aumentata) dell’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione, mentre rigettava per il resto il gravame.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 113 e 132 comma 2 n.4 c.p.c., dell’art. 10 della legge n. 141/92 e dell’art. 2 comma 12 della legge n. 335/95 (nella formulazione originaria), in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva fatto derivare in capo all’avocato titolare di trattamento pensionistico che abbia continuato a esercitare la professione per più di cinque anni, l’obbligo contributivo anche per il reddito inferiore al limite di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 10 della legge n. 576/80.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 12 della legge n. 335 del 1995 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione, apportate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006 e del giudicato costituzionale di cui alle sentenze nn. 433/99, 428/92, 264/94, 201/99, 427/97, 338/95, 307/89, 822/88 della Corte Costituzionale, perché la Corte di appello non aveva considerato che il ricorrente aveva maturato il diritto a pensione nel dicembre 2002 così che non sisarebbero dovuti applicare nei suoi confronti tutti i regolamenti della Cassa e atti normativi indicati alle pp. 10 e 11 del ricorso, infatti, il giudice del merito avrebbe dovuto disapplicare le predette norme, specie quelle di natura regolamentare perché contrastanti con i diritti quesiti del ricorrente che essendo pensionato di vecchiaia con decorrenza dicembre 2002, doveva essere sottoposto all’applicazione rigorosa del principio del pro rata di cui alla formulazione originaria dell’art. 1 comma 12 della legge n. 335; sulla base di ciò, a decorrere dal sesto anno di maturazione del diritto al trattamento di pensione, il ricorrente pensionato dal dicembre del 2002, avrebbe dovuto versare il contributo soggettivo sul reddito inferiore alla “soglia” soltanto se tali importi richiesti dalla Cassa forense fossero stati utilizzati per incrementare, secondo il principio del “pro rata” il suo trattamento pensionistico.

Con il terzo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1comma 5 della legge n. 141/92, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., laddove con violazione della ragionevolezza, della adeguatezza e della salvaguardia della tutela previdenziale restringe l’erogazione dei supplementi di pensione al 5° anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, senza considerare ai fini dell’incremento pensionistico i versamenti successivi; la medesima questione di legittimità costituzionale solleva in riferimento all’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, in relazione agliartt. 3 e 38 Cost., laddove ha autorizzato gli enti previdenziali privatizzati ad emettere regolamenti di variazione delle aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento ad ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, ma ha omesso di indicare le regole da seguire per il trattamento pensionistico dovuto agli iscritti già pensionati che continuano ad esercitare la professione in considerazione dei contributi versati dopo la maturazione del diritto a pensione; analoga questione di legittimità costituzionale anche in riferimento all’art. 18 comma 11 del DL 98/11 conv. in legge n. 111/11, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., laddove con violazione del profilo della ragionevolezza, della adeguatezza e della salvaguardia della tutela previdenziale obbligatoria, ha previsto in via generale a carico dei pensionati iscritti che continuano a svolgere attività produttiva di reddito, una contribuzione soggettiva minima obbligatoria, con aliquota non inferiore al 50% di quella posta a carico degli iscritti e laddove ha omesso di salvaguardare il diritto dei pensionati di vecchiaia a percepire supplementi di pensione in ragione degli importi versati e secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 1 comma 12 della legge n. 335/05, prima e dopo le modifiche apportate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di previdenza forense, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175, per l'avvocato pensionato, che prosegue l'attività professionale oltre la data del pensionamento, la riduzione alla misura del tre per cento del reddito del contributo soggettivo, decorre, alla luce del tenore letterale e della "ratio" della disposizione nonché in considerazione del principio di infrazionabilità dei contributi annuali, solamente a decorrere dal primo giornodell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento (non diversamente da come successivamente disposto, con più chiara formulazione, dall'art. 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 141)” (Cass. sez. un. n. 10033/97, cfr. 23421/18).

Come è noto, il sistema della previdenza forense era (all’epoca dei fatti oggetto di causa) ed è tutt’ora ispirato al principio della solidarietà categoriale, tant’è vero che il legislatore, nell’area della previdenza, ha abbandonato precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando ora sistemi decisamente improntati al diverso carattere solidaristico(Corte Cost. n. 132/84, cfr. da ultimo Corte Cost. n. 67/18), così che è venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri contributivi e prestazioni previdenziali, restando giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici (Corte Cost. 169/86,cfr. anche, Corte Cost. n. 439 del 2005); pertanto, nella specie, occorre dare continuità al superiore precedente giurisprudenziale.

Il secondo motivo è infondato; infatti, il principio del pro rata vieta alle Casse previdenziali privatizzate di rideterminare in peius il trattamento pensionistico già maturato per le pregresse annualità di anzianità contributiva imponendo, per converso, che le modificazioni al regime previdenziale di categoria si applichino solo alle annualità di anzianità contributive successivo all’intervento normativo della Cassa.

Ed oggetto di controversia non è la rideterminazione, decurtazione o modificazione in peius o retroattiva del trattamento pensionistico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma oggetto del contendere è l’obbligo contributivo cui soggiace il pensionato attivo ed i regolamenti della Cassa menzionati dal ricorrente, che hanno modificato tale onere, hanno sempre operato pro futuro, sicché non può sussistere alcun dubbio di violazione del principio del pro rata.

Le tre distintequestioni di costituzionalità sollevat e , infine, sono sia inammissibiliche manifestamente infondat e.

Con la primaquestione , il ricorrente lamenta che l’art. 1 comma 5 della legge n. 141 del 1992, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. , abbia ristretto l’erogazione dei supplementi di pensione al quinto anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, senza considerare ai fini dell’incremento pensionistico i versamenti successivi.

Con la seconda questione, il ricorrente deduce che l’art. 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., - pur avendo i regolamenti di variazione delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento rispettato formalmente il principio del pro rata – abbia omesso di indicare le re gole da seguire per il trattamento pensionistico dovuto agli iscritti già pensionati, che continuano ad esercitare la professione in considerazione dei contributi versati dopo la maturazione del diritto a pensione.

Con la terza questione, il ricorrente prospetta che l’art. 18 comma 11 del DL n. 98 del 2011, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non abbia considerato il diritto dei pensionati di vecchiaia a percepire i supplementi di pensione in ragione degli importi versati dopo il quinto anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, violando il criterio sinallagmatico “contribuzione versus prestazione”.

Tali questioni sono, innanzitutto, inammissibili, perché chiedono alla Corte Costituzionale una pronuncia additiva (il ricorrente prospetta sial’aumento della pensione che l’esclusione dell’onere contributivo per il pensionato attivo da oltre cinque anni), la quale è possibile solo allorché esista un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (cd.

“a rime obbligate”) che nella specie, non è configurabile, in considerazione “dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale” (cfr. sul punto, Cass. n. 5287/18).

Tali questioni sono, in ogni caso , infondate , in quanto, in ossequio al principio di solidarietà, non è necessario, per la legittimità costituzionale dell’obbligo contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale (cfr.

Corte Cost. n. 264/1994); inoltre, non sussiste la violazione del principio di irragionevolezza (art. 3 Cost.) o dell’art. 38 Cost., in quanto la Corte costituzionale ha ripetutamente ricordato che tale disposto normativo non comporta, in ossequio al principio di solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che – in forza dei contributi obbligatori e volontari – al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (Cfr.

Corte Cost. n. 307/1989).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1280/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso il domicilio digitale comunicato , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 524/2016depositata il 22/06/2016 , R.G.N. 352/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1280/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.6.2016 n. 524, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, Cassa) avverso la sentenza del tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, che aveva chiesto il ricalcolo del rateo di pensione per un importo di € 2980,13 mensili per tredici mensilità annuali, nonché il ricalcolo sullo stesso rateo dei supplementi di pensione biennale e triennale (quinquennale) ex art. 2.8 della legge n. 576/80 e dell’art. 1 della legge n. 141/92, nonché la statuizione di essere tenuto, con decorrenza 2007 e sino all’esercizio della professione forense, a pagare il contributo soggettivo solo sulla quota di reddito dichiarato ai fini Irpef che avesse superato la soglia indicata di anno in anno dalla Cassa, per determinare i redditi tenuti al contributo di solidarietà. Il ricorrente aveva contestato anche la compensazione disposta dalla Cassa tra il credito per arretrati dovuti al professionista con i debiti contributivi del medesimo, in parte, a suo avviso, non dovuti e in parte inesigibili. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto degli assunti di accoglimento parziale del gravame della Cassa, ha ritenuto che il contributo soggettivo dell’avvocato in pensione che continua l’esercizio della professione è dovuto sulla percentuale di reddito (3% successivamente aumentata) dell’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione, mentre rigettava per il resto il gravame. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 113 e 132 comma 2 n.4 c.p.c., dell’art. 10 della legge n. 141/92 e dell’art. 2 comma 12 della legge n. 335/95 (nella formulazione originaria), in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva fatto derivare in capo all’avocato titolare di trattamento pensionistico che abbia continuato a esercitare la professione per più di cinque anni, l’obbligo contributivo anche per il reddito inferiore al limite di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 10 della legge n. 576/80. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 12 della legge n. 335 del 1995 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione, apportate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006 e del giudicato costituzionale di cui alle sentenze nn. 433/99, 428/92, 264/94, 201/99, 427/97, 338/95, 307/89, 822/88 della Corte Costituzionale, perché la Corte di appello non aveva considerato che il ricorrente aveva maturato il diritto a pensione nel dicembre 2002 così che non sisarebbero dovuti applicare nei suoi confronti tutti i regolamenti della Cassa e atti normativi indicati alle pp. 10 e 11 del ricorso, infatti, il giudice del merito avrebbe dovuto disapplicare le predette norme, specie quelle di natura regolamentare perché contrastanti con i diritti quesiti del ricorrente che essendo pensionato di vecchiaia con decorrenza dicembre 2002, doveva essere sottoposto all’applicazione rigorosa del principio del pro rata di cui alla formulazione originaria dell’art. 1 comma 12 della legge n. 335; sulla base di ciò, a decorrere dal sesto anno di maturazione del diritto al trattamento di pensione, il ricorrente pensionato dal dicembre del 2002, avrebbe dovuto versare il contributo soggettivo sul reddito inferiore alla “soglia” soltanto se tali importi richiesti dalla Cassa forense fossero stati utilizzati per incrementare, secondo il principio del “pro rata” il suo trattamento pensionistico. Con il terzo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1comma 5 della legge n. 141/92, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., laddove con violazione della ragionevolezza, della adeguatezza e della salvaguardia della tutela previdenziale restringe l’erogazione dei supplementi di pensione al 5° anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, senza considerare ai fini dell’incremento pensionistico i versamenti successivi; la medesima questione di legittimità costituzionale solleva in riferimento all’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, in relazione agliartt. 3 e 38 Cost., laddove ha autorizzato gli enti previdenziali privatizzati ad emettere regolamenti di variazione delle aliquote contributive e a riparametrare i coefficienti di rendimento ad ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, ma ha omesso di indicare le regole da seguire per il trattamento pensionistico dovuto agli iscritti già pensionati che continuano ad esercitare la professione in considerazione dei contributi versati dopo la maturazione del diritto a pensione; analoga questione di legittimità costituzionale anche in riferimento all’art. 18 comma 11 del DL 98/11 conv. in legge n. 111/11, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., laddove con violazione del profilo della ragionevolezza, della adeguatezza e della salvaguardia della tutela previdenziale obbligatoria, ha previsto in via generale a carico dei pensionati iscritti che continuano a svolgere attività produttiva di reddito, una contribuzione soggettiva minima obbligatoria, con aliquota non inferiore al 50% di quella posta a carico degli iscritti e laddove ha omesso di salvaguardare il diritto dei pensionati di vecchiaia a percepire supplementi di pensione in ragione degli importi versati e secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 1 comma 12 della legge n. 335/05, prima e dopo le modifiche apportate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia di previdenza forense, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983 n. 175, per l'avvocato pensionato, che prosegue l'attività professionale oltre la data del pensionamento, la riduzione alla misura del tre per cento del reddito del contributo soggettivo, decorre, alla luce del tenore letterale e della "ratio" della disposizione nonché in considerazione del principio di infrazionabilità dei contributi annuali, solamente a decorrere dal primo giornodell'anno successivo a quello di maturazione del quinquennio dal pensionamento (non diversamente da come successivamente disposto, con più chiara formulazione, dall'art. 5 della legge 11 febbraio 1992 n. 141)” (Cass. sez. un. n. 10033/97, cfr. 23421/18). Come è noto, il sistema della previdenza forense era (all’epoca dei fatti oggetto di causa) ed è tutt’ora ispirato al principio della solidarietà categoriale, tant’è vero che il legislatore, nell’area della previdenza, ha abbandonato precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando ora sistemi decisamente improntati al diverso carattere solidaristico(Corte Cost. n. 132/84, cfr. da ultimo Corte Cost. n. 67/18), così che è venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri contributivi e prestazioni previdenziali, restando giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di limiti ai benefici (Corte Cost. 169/86,cfr. anche, Corte Cost. n. 439 del 2005); pertanto, nella specie, occorre dare continuità al superiore precedente giurisprudenziale. Il secondo motivo è infondato; infatti, il principio del pro rata vieta alle Casse previdenziali privatizzate di rideterminare in peius il trattamento pensionistico già maturato per le pregresse annualità di anzianità contributiva imponendo, per converso, che le modificazioni al regime previdenziale di categoria si applichino solo alle annualità di anzianità contributive successivo all’intervento normativo della Cassa. Ed oggetto di controversia non è la rideterminazione, decurtazione o modificazione in peius o retroattiva del trattamento pensionistico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma oggetto del contendere è l’obbligo contributivo cui soggiace il pensionato attivo ed i regolamenti della Cassa menzionati dal ricorrente, che hanno modificato tale onere, hanno sempre operato pro futuro, sicché non può sussistere alcun dubbio di violazione del principio del pro rata. Le tre distintequestioni di costituzionalità sollevat e , infine, sono sia inammissibiliche manifestamente infondat e. Con la primaquestione , il ricorrente lamenta che l’art. 1 comma 5 della legge n. 141 del 1992, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost. , abbia ristretto l’erogazione dei supplementi di pensione al quinto anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, senza considerare ai fini dell’incremento pensionistico i versamenti successivi. Con la seconda questione, il ricorrente deduce che l’art. 1 comma 763 della legge n. 296 del 2006, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., - pur avendo i regolamenti di variazione delle aliquote contributive e dei coefficienti di rendimento rispettato formalmente il principio del pro rata – abbia omesso di indicare le re gole da seguire per il trattamento pensionistico dovuto agli iscritti già pensionati, che continuano ad esercitare la professione in considerazione dei contributi versati dopo la maturazione del diritto a pensione. Con la terza questione, il ricorrente prospetta che l’art. 18 comma 11 del DL n. 98 del 2011, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non abbia considerato il diritto dei pensionati di vecchiaia a percepire i supplementi di pensione in ragione degli importi versati dopo il quinto anno successivo alla maturazione del diritto a pensione, violando il criterio sinallagmatico “contribuzione versus prestazione”. Tali questioni sono, innanzitutto, inammissibili, perché chiedono alla Corte Costituzionale una pronuncia additiva (il ricorrente prospetta sial’aumento della pensione che l’esclusione dell’onere contributivo per il pensionato attivo da oltre cinque anni), la quale è possibile solo allorché esista un’unica soluzione costituzionalmente obbligata (cd. “a rime obbligate”) che nella specie, non è configurabile, in considerazione “dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale” (cfr. sul punto, Cass. n. 5287/18). Tali questioni sono, in ogni caso , infondate , in quanto, in ossequio al principio di solidarietà, non è necessario, per la legittimità costituzionale dell’obbligo contributivo, che a ciascuna contribuzione corrisponda un incremento della prestazione previdenziale (cfr. Corte Cost. n. 264/1994); inoltre, non sussiste la violazione del principio di irragionevolezza (art. 3 Cost.) o dell’art. 38 Cost., in quanto la Corte costituzionale ha ripetutamente ricordato che tale disposto normativo non comporta, in ossequio al principio di solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che – in forza dei contributi obbligatori e volontari – al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali (Cfr. Corte Cost. n. 307/1989). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente
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