CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati. Invero, con il primo motivo si contesta l'affermazione di penale responsabilità richiamandosi però circostanze relative a un diverso reato, non oggetto del giudizio (sembrerebbe un furto). In ogni caso, trattasi di profilo non dedotto in appello e, dunque, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognesi, Rv. 269745 - 01). Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, atteso che essa è stata irrogata nel minimo edittale, previo riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso