CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21251/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore.– intimata –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– resistente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPIEMONTE n. 245/2017 depositata in data 15 febbraio 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21731/2017Numero sezionale 4813/2026Numero di raccolta generale 21251/2026Data pubblicazione 22/06/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] unpreavviso di iscrizione ipotecaria della somma complessiva di euro96.819,34, basato, per quanto attiene alla materia tributaria, sulla cartellaesattoriale n. 11020060038801624000 (contenente pretese ai fini IRPEF,IVA ed IRAP con riferimento all’anno d’imposta 2002, nonché sanzioni edinteressi relativamente alle tre imposte predette) e dell’avviso diaccertamento n. T7G011404345 (contenente pretese ai fini IRPEF, IVA edIRAP con riferimento all’anno d’imposta 2007, nonché sanzioni ed interessirelativamente alle tre imposte predette).2. Avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, la contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 187/2016, rigettava il ricorso dellacontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.del Piemonte; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello e la conferma della decisione di primo grado.5. La C.t.r. del Piemonte, con sentenza n. 245/2017, depositata in data 15febbraio 2017, rigettava l’appello della contribuente.6. Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositatomera nota di costituzione per la partecipazione all’eventuale discussioneorale mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa unfatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, laC.t.r. non ha preso in considerazione fatti storici che non sono statiNumero registro generale 21731/2017Numero sezionale 4813/2026Numero di raccolta generale 21251/2026Data pubblicazione 22/06/2026prodotti in giudizio né in primo né in secondo grado (in particolare, lacorrispondenza del contenuto degli atti notificati alla contribuente con lacartella esattoriale e l’avviso di accertamento di cui sopra) e non hadichiarato l’inidoneità degli avvisi di ricevimento prodotti a provare laregolarità della notifica avvenuta, posto che le copie di tali avvisi (prodottein giudizio) non sarebbero in grado di ottemperare all’onere di regolarenotifica.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 137, 140, 148, 149, c.p.c., nonché dell’art. 2697c.c., dell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.non ha dichiarato la nullità dell’atto impugnato per inesistenza dellanotifica della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento allacontribuente, in relazione al mancato assolvimento dell’onere probatorioda parte dell’Ufficio; più nel dettaglio, la C.t.r. non ha preso inconsiderazione che la contribuente aveva lamentato non solo la mancataricezione della notifica della cartella e dell’avviso di accertamento, maanche la ricezione di un atto diverso (o di nessun atto) a mezzo dellaconsegna del plico oggetto di notifica, oltre alla inidoneità degli avvisi diricevimento, prodotti a sostegno della regolarità della notifica, a provare lamedesima. La C.t.r., poi, non ha enunciato il principio secondo cui se ilcontribuente contesta di non aver mai ricevuto gli atti tributari che siassumono notificati (o comunque di averli ricevuti incompleti),l’Amministrazione finanziaria e/o il concessionario non possono produrresolo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma devono esibire copiaintegrale della stessa; in altri termini, in assenza della prova suddetta (cononere a carico dell’Ufficio), la C.t.r. non avrebbe potuto dichiarare laregolarità della notifica ed avrebbe dovuto dichiarare la conseguentenullità del preavviso di iscrizione ipotecaria.Numero registro generale 21731/2017Numero sezionale 4813/2026Numero di raccolta generale 21251/2026Data pubblicazione 22/06/20261.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., dell’art. 25, d.P.R. n. 602/1973 edell’art. 1 del d.l. n. 106/2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha dichiarato la prescrizione deglirelativi crediti tributari fossero prescritti, in quanto il preavviso diiscrizione ipotecaria impugnato in primo grado è stato notificato solamentein data 24 febbraio 2015, mentre i crediti tributari oggetto della pretesatributaria afferivano agli anni di imposta 2002 e 2007.2. Va premesso che in data 19 maggio 2021, la contribuente s.r.l., haaderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l.n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copiadella domanda medesima nonché un estratto da cui non risulta ilpagamento di tutte le rate.Invero, avendo aderito il contribuente alla definizione agevolata previstadall’art. 3 (e non 6), comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dallalegge n. 136/2018 manca agli atti la prova che le rate siano state tuttepagate.In mancanza di un dato fondamentale che impedisce di ritenereperfezionata la fattispecie estintiva collegata alla procedura definitoria,l’istanza rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interessedel ricorrente ad una pronuncia di merito sicché il ricorso va dichiaratoinammissibile a tale titolo. (Nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n.34109). Non si provvede sulle spese per mancanza di attività difensiva daparte delle intimate.Non è applicabile il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nellaNumero registro generale 21731/2017Numero sezionale 4813/2026Numero di raccolta generale 21251/2026Data pubblicazione 22/06/2026finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè talemeccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria delgravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quellasopravvenuta, come nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse(cfr. tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.) P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse.Così deciso in Roma, il 5 giugno 2026.La PresidenteRoberta Crucitti