Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23125/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del Tribunale di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono inammissibili: - per la dirimente considerazione che denunciano il vizio di motivazione, il che è a dirsi anche per la prospettata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta con il secondo motivo (cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, nonché - quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01); e per la violazione dell'art. 612 cod. pen. enunciata con il quarto motivo, con cui è stata dedotta soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01);- e, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del Tribunale di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono inammissibili: - per la dirimente considerazione che denunciano il vizio di motivazione, il che è a dirsi anche per la prospettata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., dedotta con il secondo motivo (cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01, nonché - quanto alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01); e per la violazione dell'art. 612 cod. pen. enunciata con il quarto motivo, con cui è stata dedotta soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01);- e, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 23125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris