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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17012/2026

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o l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] limited contro la sentenzan. 588/2021 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento, con ilquale era stato accertato nei confronti della società contribuente - in qualitàdi coobbligata solidale con il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]” - la debenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sui concorsipronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 perl’anno 2015 (periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/06/2015), quantificandola incomplessivi Euro 7.527,41, oltre interessi pari a Euro 682,21 e sanzioni paria Euro 12.043,86.2.

In sintesi, ai fini del presente giudizio, è sufficiente evidenziare chela CGT2 ha evidenziato che:− la Corte costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivodell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlataall’interpretazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodoantecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel sensoche era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anchenei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistemaconcessorio), riconoscendo, tuttavia, che il legislatore, con l’art.1, comma 66, legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta èdovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori delsistema concessorio e ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorieoperanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers priviNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni,svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce ilpresupposto dell’imposizione.

La Corte ha escluso chel’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossiadel titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia ilbookmaker) sia irragionevole;− non viola il principio della capacità contributiva la scelta diassoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapportotra il titolare della ricevitoria che agisce per conto terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizioprestato;− la sentenza della Corte costituzionale vale per gli anni d’impostafino al 2011, ma non per quello in cui è stato emesso l’attoimpositivo impugnato (2015);− ai fini della territorialità dell’imposizione, non rileva la conclusionedel contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è laprestazione di servizio consistente nell’organizzazione del giocoda parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, checonsiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella validaregistrazione della scommessa, documentata dalla consegna alloscommettitore della relativa ricevuta (Cass. n. 15731 del 2013),− le imposte sui giochi di azzardo non hanno natura armonizzata,sicché rileva l’art. 56 TFUE e la Corte di Giustizia (26/02/2020,causa C-788/18) ha preso diretta e specifica cognizione propriodelle medesime questioni oggetto di giudizio, escludendoqualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gliNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorionazionale, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in essisono stabiliti.

Inoltre, nel settore dei giochi di azzardo con postein danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettividi tutela dei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a unaspesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione diturbativa dell’ordine sociale, in generale, costituiscono motiviimperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni allalibera prestazione di servizi.

In assenza di armonizzazioneunionale della normativa sui giochi di azzardo, ogni Stato membroha il potere di valutare le esigenze che la tutela degli interessi ingioco implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisitidi proporzionalità (CGUE 24/10/2013, causa C-440/12, punto 47;8.9.2009, causa C-42/07);− è infondata la doglianza afferente al quantum debeatur e piùspecificamente alla ritenuta inapplicabilità del criterio induttivobasato sul triplo della raccolta media realizzata nella provincia incui risulta essere ubicato il punto di gioco, desunta dai dati deltotalizzatore nazionale: tale criterio è stato doverosamenteapplicato in ossequio a quanto stabilito dall’art. l’art. 1, comma644, lettera g) della legge 190/2014, il quale lo prevede per isoggetti che non abbiano aderito alla regolarizzazione fiscale, dicui al precedente comma 643, come nel caso di specie.

Non èfondata le tesi dell’appellante secondo cui detta disposizioneavrebbe avuto vigenza solo a decorrere dal 01/01/2016, quindi daepoca successiva al periodo di imposta qui in rilievo.

La legge23/12/2014, n. 190 è entrata in vigore, infatti, in data01/01/2015 ad eccezione della disposizione di cui al comma 16(in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), delle disposizioni di cui ai commi 281, 282,283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516,Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 (entrate in vigore dal29/12/2014), del comma 503 (in vigore dal 29/12/2014) e deicommi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 (in vigoredal 30/12/2014).3.

Contro la sentenza della CGT2, la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.4.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito con controricorso.5.

In data 10/06/2025 è stata comunicata la proposta di definizioneanticipata, con il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.6.

In data 09/07/2025 è stata proposta opposizione ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, occorre rilevare che, ad eccezione del secondomotivo di ricorso, le questioni proposte dalla ricorrente hanno visto plurimiinterventi - recentemente confermati anche da Cass., 23/05/2025, n.13818, Cass., 06/02/2025, n. 3052, Cass., 16/01/2025, n. 1111 (ex multis,Cass. 30/03/2021, n. 8757 e, successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n.8907 e n. 8911; Cass. 01/04/2021, n. 9081; Cass., 02/04/2021, n. 9144,n. 9153, n. 9160, n. 9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082, Cass.,07/03/2023, n. 6761; Cass., 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sonoqui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att.,cod. proc. civ.) – non solo da parte di questa Corte ma anche ad opera dellaCorte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con unformante giurisprudenziale, ormai, ampiamente consolidato.1.1.

Per tale motivo non può essere riscontrata l’istanza di rinvioall’udienza pubblica proposta dalla ricorrente nell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., considerato che le questioni oggetto dei motivi di ricorso incassazione sono già state affrontate da questa Corte in numerose pronunce,citate già nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. eulteriormente richiamate nei punti seguenti del presente provvedimento.Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che, nelgiudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sononormalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza cameralenelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazioneex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto,ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dallaCorte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia soloapparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione diprincipi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverserispetto a quelle già vagliate.» (Cass., Sez.

U, 19/02/2024, n. 4331, v.anche Cass., Sez.

U, 05/06/2018, n. 14437; Cass. 26/10/2022, n. 31679).2.

Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c.2.1.

Con tale motivo la ricorrente rileva che l’atto impositivo impugnatoè stato emesso ai sensi della legge n. 220 del 2010, normativa che ha lafinalità di reprimere l’attività di gioco illecita e che non può, quindi, trovareapplicazione nel caso di specie.

Difatti, l’art. 1, comma 66, lett. b) legge n.220 del 2010 – che ha modificato i connotati dell’imposta introdotta nel1998, con l’inserimento della figura dell’obbligato solidale d’imposta -risponde ad un preciso obiettivo legislativo, puntualmente ed esplicitamenteindicato all’art. 1, comma 64, legge n. 220 del 2010, distinguendo tra duecategorie di operatori: quella dei concessionari (d.lgs. 504/1998) e quelladei soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessionee/o di autorizzazione (legge n. 220 del 2010).

La ricorrente sviluppa, quindi,a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione una serie di richiami giurisprudenzialiNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026che evidenziare che, alla luce del carattere lecito dell’attività svolta daStanleybet, non vengono in rilievo i parametri normativi posti a fondamentodell’atto impositivo impugnato.2.2.

Il motivo è infondato: in primo luogo si legge nella sentenzaimpugnata: «Quanto alle ritenute frizioni con il diritto unionale, in puntodiritto di non discriminazione, di parità di trattamento e principio diaffidamento, gli argomenti dell’appellante sembrano basarsi sullaconsiderazione della natura sanzionatoria dell’intervento normativo di cuialla L. n. 220 del 2010, con la conseguenza che le disposizioni ivi contenutetroverebbero applicazione solo in relazione allo svolgimento di una attivitàdi gioco illecita (ritenuta non ravvisabile con riguardo alla appellante) e, nelcaso di applicazione nei confronti di questa, finirebbe col configurarsi unaviolazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamentononché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, con l’ulterioreeffetto di determinare un contrasto interno alla giurisprudenza nazionale(civile e penale) in ordine alla questione in esame.»In secondo luogo, rinviando alle pronunce di questa Corte richiamatesupra, sub 1, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svoltadal bookmaker estero privo di concessione non produce nessuna influenzasulla soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse e noncomporta, quindi, la sottrazione della società contribuente dall'ambito delladisciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione delpresupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenutanell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010.

Sul punto è, pertanto, infondatala contestazione di omessa pronuncia censurata con il primo motivo diricorso.3.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 644 lett. g), legge n. 190 del 2014,come modificato dall’art. 1, comma 926 legge n. 208 del 2015 nonchéNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.3.1.

La ricorrente richiama il contenuto dell’art. 24, comma 10, d.l. n.98 del 2011 conv. dalla legge n. 111 del 2011 per evidenziare che taledisposizione riferita alle scommesse non affluite al totalizzatore nazionale,indica nel dettaglio le modalità di quantificazione della base imponibiled’imposta, prevedendo che: «Nel caso di scommesse comunque non affluiteal totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibileall'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficiodell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'impostadovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anchese forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocateeffettuate.

In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente sioppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagliuffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Statodetermina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta mediadella provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto diaccertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale.

Ai finidella determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui alpresente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia discommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504.»Con la legge n. 190 del 2014 il legislatore è intervenuto in materia e haintrodotto un diverso meccanismo di quantificazione dell’imposta, ai sensidell’art. 1, comma 644 lett g), secondo il quale: «l'imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascunesercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite indenaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovitelematicamente.

L'imposta si applica su di un imponibile forfettariocoincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.»3.2.

Nel caso di specie l’avviso di accertamento oggetto del presentegiudizio è relativo all’anno di imposta del 2015, annualità certamente nonsoggetta al nuovo criterio di quantificazione d’imposta che si applica dal 1°gennaio 2016.

Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha quantificatol‘[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del2014.3.3.

Il motivo di ricorso è fondato.Difatti, secondo l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015: «Ai soggettiindicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura diregolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivisuccessivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offronoscommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero disoggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionaledell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, intale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni dicui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allelettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016»Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) allelettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituitedalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole:«1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».»3.4.

Come rilevato da questa Corte (Cass., 12/06/2025, n. 15716;Cass., 16/03/2026, n. 5924 in corso di massimazione) la disposizioneappena richiamata ha prorogato i termini originariamente fissati dalla leggen. 190 del 2014 (v.

Cass. n. 24213 del 2023 e n. 25989 del 2022) e, inparticolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190del 2014.

Quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che, per i periodid’imposta non oggetto di regolarizzazione, l’imposta dovuta deve esserecomputata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il puntodi raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione, apartire dal 2015.

A seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926,della legge n. 208 del 2015, invece, risulta applicabile dal 01/01/2016,senza alcuna limitazione, con la conseguenza che trova applicazione, per ilperiodo d’imposta 2015, la precedente normativa di cui all’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011.

Sul punto si rende, pertanto, necessaria una nuovavalutazione da parte del giudice del rinvio.4.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56 ss.

TFUE e dei principi del diritto dell’Unione diparità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 deld.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge220/2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 legge n. 190 del2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.4.1.

È stato, inoltre, richiesto il rinvio, anche d’ufficio, ex art. 267, terzocomma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvioNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc.della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predettoregolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.4.2.

La ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando che l’avvisodi accertamento emesso dall’ADM merita di essere annullato stante lamanifesta incompatibilità della normativa nazionale in materia di ImpostaUnica con l’art. 56 TFUE, nonché con i principi di diritto dell’Unione di paritàdi trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza deldiritto.4.3.

Rileva che l’operatore comunitario Stanleybet non può essereforzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker esteri,essendo stato protagonista e destinatario di numerose pronunce del giudiceunionale e nazionale, che hanno accertato l’illegittima esclusione dalle garepubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommessesportive e, per l’effetto, hanno riconosciuto la piena legittimità della suaillegittimi ostacoli al suo ingresso nel sistema concessorio italiano – e nongià per effetto di una libera scelta – che Stanleybet si è vista costretta aoperare in modo transfrontaliero da Malta e, conseguentemente, ad iviassolvere l’imposizione specifica sulle attività di gioco ([OSCURATO:PERSONA]).

Laposizione della ricevitoria di Stanleybet è oggettivamente deteriore rispettoa quella del bookmaker concessionario, poiché essa – a differenza diquest’ultimo – non è in condizione di rivalersi sul giocatore dell’onereimpositivo e, per l’effetto, è destinata a restarne definitivamente incisa.4.4.

Rileva, poi, come la sentenza della CGUE 20/02/2018, causa C-788/18 sia caratterizzata da contraddittorietà e insufficiente motivazione,tale da non consentire un’interpretazione esaustiva dei dubbi sollevati dalGiudice a quo con riferimento al primo e secondo quesito e una correttaNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026individuazione dell’iter logico giuridico posto alla base della propriadecisione.4.5.

Inoltre, tra le condizioni previste per aderire alla procedura diregolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, della Legge di Stabilità, erarichiesto che il soggetto interessato presentasse «una dichiarazione diimpegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda dirilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del testo unico di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773».Condizione necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione era, quindi,l’ottenimento della licenza per l’esercizio delle scommesse in Italia.

Tra imotivi ostativi che impediscono l'ottenimento della licenza di cui all’art. 88citato si rinviene quello legato all'aver commesso il reato di esercizioabusivo dell'attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4 della Legge 401.Inoltre, nel corso dell’anno 2014, in costanza del termine per l’adesionealla regolarizzazione, l’ADM ha pretestuosamente avviato una notizia direato per associazione a delinquere finalizzata all’omessa dichiarazione deiredditi e all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommessa e, a seguire,notizia di reato contro il board [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquerefinalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro.Le misure cautelari sono state annullate dal Tribunale del Riesame diRoma e l’ordinanza è stata confermata dalla Corte di Cassazione.I procedimenti sono stati archiviati nel dicembre 2017.La pendenza dei predetti procedimenti non ha consentito l’adesione allaprocedura prevista dal comma 643, legge n. 190 del 2014.

Di contro, i CTDaffiliati alla Stanleybet sono stati costretti ad aderire alla regolarizzazioneprevista ai sensi del comma 644 e a subire le seguenti principalidiscriminazioni:a) calcolo induttivo della base imponibile d’imposta, sulla base dellatriplicazione dei valori medi provinciali;Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026b) il centro "non regolarizzato" non potrà fruire del beneficioconcernente la sanatoria delle annualità precedenti.4.6.

L’applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica(nella specie legge n. 220 del 2010) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei CTD,determina situazioni di manifesta discriminazione ai danni di questi ultimi;discriminazione condotta, ancora una volta, in violazione della libertà diprestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss.

TFUE, così comeinterpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionalerichiamata.4.7.

Il motivo è infondato nella parte in cui censura l’incompatibilità dellanormativa nazionale in materia di [OSCURATO:PERSONA] con l’art. 56 TFUE, nonchécon i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento, nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte (v. supra, sub 1), con laconseguenza che non vi sono neppure i presupposti per il rinviopregiudiziale alla CGUE chiesto dalla parte ricorrente.

La CGUE (sentenza26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasi discriminazionetra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorioitaliano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sonostabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società… nello Statomembro interessato».

Non può essere, inoltre, evocata la libera prestazionedi servizi garantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incidere sul sistemanazionale interno di imposizione dell’attività di gioco e scommessa, cheesula completamente dalla nozione di tributo armonizzato.

Non ricorrononeppure i requisiti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonessendo ravvisabile il trattamento discriminatorio denunciato dalla partericorrente.Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/20264.8.

Il motivo è, invece, inammissibile per carenza di interesse inrelazione a quanto evidenziato in sede di esame del secondo motivo diricorso (posto che l’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 trovaapplicazione con riferimento al periodo d’imposta decorrente dal01/01/2016 e, pertanto, non a quello che viene in rilievo nel presentegiudizio), mentre è infondato con riferimento alla questione relativa allamancata procedura di regolarizzazione ex art. 1, comma 643, legge n. 190del 2014 e alla conseguente richiesta di disapplicazione dell’art. 1, comma644, legge n. 190 del 2014 prospettata dalla ricorrente a pag. 34 del ricorsoin cassazione.Peraltro, occorre evidenziare come l’art. 1, comma 643, legge n. 190del 2014, ai fini della regolarizzazione, richiedesse, alla lettera a), la «dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con ladomanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unicodi cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno deiconcessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestualeversamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, dacompensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui allalettera e)» e alla lettera e) che: «la regolarizzazione fiscale si perfezionacon il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'impostaanteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine didecadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previstedall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta diun terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pariimporto che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016».Di conseguenza, la regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643,prevedeva un’impegnativa di regolarizzazione fiscale accompagnata dalNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026versamento dell’importo indicato nella lettera e) dell’art. 1, comma 643,legge n. 190 del 2014, con la conseguenza che, sotto tale profilo, le censuresvolte dalla ricorrente sono infondate.Sono assorbite dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, in ognicaso, manifestamente infondate anche le ulteriori questioni di illegittimitàcostituzionale prospettate dalla ricorrente con riferimento all’art. 1, comma644 cit. (v. anche Cass. n. 7673 del 22/03/2025).5.

Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza peromessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo allaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5,comma 1 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 4, legge n.212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.5.1.

La ricorrente rileva che il giudice di appello ha omesso dipronunciarsi su tale questione.Evidenzia, poi, come, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizionidi incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normatributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997e 10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza delsoggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzionetributaria5.2.

Ciò è tanto vero che è stata necessaria «l’adozione di norme diinterpretazione autentica» (i.e. l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010)per “disvelare” un siffatto recondito significato.6.

Il motivo è infondato: le condizioni di obiettiva incertezza sonosussistite fino alla norma di interpretazione autentica adottata nel 2010.Difatti, come osservato dalla Corte costituzionale (n. 27 del 2018): « Con ladisposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n.220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata, ribadendo, da un lato, che l’impostaè dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistemaNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di “gestione”include anche l’attività svolta “per conto di terzi”, compresi i bookmakerscon sede all’estero e privi di concessione.»6.1.

Nel caso di specie, venendo in rilievo l’anno d’imposta 2015, nonerano più attuali e, comunque, superate le incertezze interpretativeanteriori alla novella del 2010, riconosciute anche dalla giurisprudenza diquesta Corte (Cass., 12/04/2021, n. 9531).7.

In conclusione, è fondato, nei termini di cui in motivazione, il secondomotivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.8.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] limited contro la sentenzan. 588/2021 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento, con ilquale era stato accertato nei confronti della società contribuente - in qualitàdi coobbligata solidale con il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresaindividuale “[OSCURATO:PERSONA]” - la debenza dell'[OSCURATO:PERSONA] sui concorsipronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 perl’anno 2015 (periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/06/2015), quantificandola incomplessivi Euro 7.527,41, oltre interessi pari a Euro 682,21 e sanzioni paria Euro 12.043,86.2. In sintesi, ai fini del presente giudizio, è sufficiente evidenziare chela CGT2 ha evidenziato che:− la Corte costituzionale, con riferimento all’ambito soggettivodell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlataall’interpretazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodoantecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel sensoche era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anchenei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistemaconcessorio), riconoscendo, tuttavia, che il legislatore, con l’art.1, comma 66, legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l’imposta èdovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori delsistema concessorio e ha esplicitato l’obbligo delle ricevitorieoperanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers priviNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni,svolgendo anch’esse una attività gestoria che costituisce ilpresupposto dell’imposizione. La Corte ha escluso chel’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossiadel titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia ilbookmaker) sia irragionevole;− non viola il principio della capacità contributiva la scelta diassoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti perconto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapportotra il titolare della ricevitoria che agisce per conto terzi e ilbookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche lecommissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizioprestato;− la sentenza della Corte costituzionale vale per gli anni d’impostafino al 2011, ma non per quello in cui è stato emesso l’attoimpositivo impugnato (2015);− ai fini della territorialità dell’imposizione, non rileva la conclusionedel contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è laprestazione di servizio consistente nell’organizzazione del giocoda parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, checonsiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella validaregistrazione della scommessa, documentata dalla consegna alloscommettitore della relativa ricevuta (Cass. n. 15731 del 2013),− le imposte sui giochi di azzardo non hanno natura armonizzata,sicché rileva l’art. 56 TFUE e la Corte di Giustizia (26/02/2020,causa C-788/18) ha preso diretta e specifica cognizione propriodelle medesime questioni oggetto di giudizio, escludendoqualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali ebookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gliNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorionazionale, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in essisono stabiliti. Inoltre, nel settore dei giochi di azzardo con postein danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettividi tutela dei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a unaspesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione diturbativa dell’ordine sociale, in generale, costituiscono motiviimperativi d’interesse generale atti a giustificare restrizioni allalibera prestazione di servizi. In assenza di armonizzazioneunionale della normativa sui giochi di azzardo, ogni Stato membroha il potere di valutare le esigenze che la tutela degli interessi ingioco implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisitidi proporzionalità (CGUE 24/10/2013, causa C-440/12, punto 47;8.9.2009, causa C-42/07);− è infondata la doglianza afferente al quantum debeatur e piùspecificamente alla ritenuta inapplicabilità del criterio induttivobasato sul triplo della raccolta media realizzata nella provincia incui risulta essere ubicato il punto di gioco, desunta dai dati deltotalizzatore nazionale: tale criterio è stato doverosamenteapplicato in ossequio a quanto stabilito dall’art. l’art. 1, comma644, lettera g) della legge 190/2014, il quale lo prevede per isoggetti che non abbiano aderito alla regolarizzazione fiscale, dicui al precedente comma 643, come nel caso di specie. Non èfondata le tesi dell’appellante secondo cui detta disposizioneavrebbe avuto vigenza solo a decorrere dal 01/01/2016, quindi daepoca successiva al periodo di imposta qui in rilievo. La legge23/12/2014, n. 190 è entrata in vigore, infatti, in data01/01/2015 ad eccezione della disposizione di cui al comma 16(in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), delle disposizioni di cui ai commi 281, 282,283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516,Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 (entrate in vigore dal29/12/2014), del comma 503 (in vigore dal 29/12/2014) e deicommi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 (in vigoredal 30/12/2014).3. Contro la sentenza della CGT2, la società contribuente ha propostoricorso in cassazione con quattro motivi.4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito con controricorso.5. In data 10/06/2025 è stata comunicata la proposta di definizioneanticipata, con il rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.6. In data 09/07/2025 è stata proposta opposizione ex art. 380-bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre rilevare che, ad eccezione del secondomotivo di ricorso, le questioni proposte dalla ricorrente hanno visto plurimiinterventi - recentemente confermati anche da Cass., 23/05/2025, n.13818, Cass., 06/02/2025, n. 3052, Cass., 16/01/2025, n. 1111 (ex multis,Cass. 30/03/2021, n. 8757 e, successivamente, Cass. civ. 31/03/2021, n.8907 e n. 8911; Cass. 01/04/2021, n. 9081; Cass., 02/04/2021, n. 9144,n. 9153, n. 9160, n. 9162, n. 9168; Cass. 26/05/2022, n. 17082, Cass.,07/03/2023, n. 6761; Cass., 05/08/2024, n. 22034) le cui motivazioni sonoqui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att.,cod. proc. civ.) – non solo da parte di questa Corte ma anche ad opera dellaCorte costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con unformante giurisprudenziale, ormai, ampiamente consolidato.1.1. Per tale motivo non può essere riscontrata l’istanza di rinvioall’udienza pubblica proposta dalla ricorrente nell’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., considerato che le questioni oggetto dei motivi di ricorso incassazione sono già state affrontate da questa Corte in numerose pronunce,citate già nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. eulteriormente richiamate nei punti seguenti del presente provvedimento.Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che, nelgiudizio di cassazione, l'art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sononormalmente destinati ad essere definiti all'esito dell'adunanza cameralenelle forme previste dall'art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazioneex art. 391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione di diritto,ipotesi quest'ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dallaCorte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia soloapparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione diprincipi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverserispetto a quelle già vagliate.» (Cass., Sez. U, 19/02/2024, n. 4331, v.anche Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437; Cass. 26/10/2022, n. 31679).2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata lanullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsaapplicazione della legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratiolegis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente rileva che l’atto impositivo impugnatoè stato emesso ai sensi della legge n. 220 del 2010, normativa che ha lafinalità di reprimere l’attività di gioco illecita e che non può, quindi, trovareapplicazione nel caso di specie. Difatti, l’art. 1, comma 66, lett. b) legge n.220 del 2010 – che ha modificato i connotati dell’imposta introdotta nel1998, con l’inserimento della figura dell’obbligato solidale d’imposta -risponde ad un preciso obiettivo legislativo, puntualmente ed esplicitamenteindicato all’art. 1, comma 64, legge n. 220 del 2010, distinguendo tra duecategorie di operatori: quella dei concessionari (d.lgs. 504/1998) e quelladei soggetti che esercitano una attività illecita, in assenza di concessionee/o di autorizzazione (legge n. 220 del 2010). La ricorrente sviluppa, quindi,a pag. 16 ss. del ricorso in cassazione una serie di richiami giurisprudenzialiNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026che evidenziare che, alla luce del carattere lecito dell’attività svolta daStanleybet, non vengono in rilievo i parametri normativi posti a fondamentodell’atto impositivo impugnato.2.2. Il motivo è infondato: in primo luogo si legge nella sentenzaimpugnata: «Quanto alle ritenute frizioni con il diritto unionale, in puntodiritto di non discriminazione, di parità di trattamento e principio diaffidamento, gli argomenti dell’appellante sembrano basarsi sullaconsiderazione della natura sanzionatoria dell’intervento normativo di cuialla L. n. 220 del 2010, con la conseguenza che le disposizioni ivi contenutetroverebbero applicazione solo in relazione allo svolgimento di una attivitàdi gioco illecita (ritenuta non ravvisabile con riguardo alla appellante) e, nelcaso di applicazione nei confronti di questa, finirebbe col configurarsi unaviolazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamentononché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, con l’ulterioreeffetto di determinare un contrasto interno alla giurisprudenza nazionale(civile e penale) in ordine alla questione in esame.»In secondo luogo, rinviando alle pronunce di questa Corte richiamatesupra, sub 1, il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svoltadal bookmaker estero privo di concessione non produce nessuna influenzasulla soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse e noncomporta, quindi, la sottrazione della società contribuente dall'ambito delladisciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione delpresupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenutanell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010. Sul punto è, pertanto, infondatala contestazione di omessa pronuncia censurata con il primo motivo diricorso.3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 644 lett. g), legge n. 190 del 2014,come modificato dall’art. 1, comma 926 legge n. 208 del 2015 nonchéNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.3.1. La ricorrente richiama il contenuto dell’art. 24, comma 10, d.l. n.98 del 2011 conv. dalla legge n. 111 del 2011 per evidenziare che taledisposizione riferita alle scommesse non affluite al totalizzatore nazionale,indica nel dettaglio le modalità di quantificazione della base imponibiled’imposta, prevedendo che: «Nel caso di scommesse comunque non affluiteal totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibileall'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficiodell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'impostadovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anchese forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocateeffettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente sioppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagliuffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Statodetermina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta mediadella provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto diaccertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai finidella determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui alpresente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia discommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504.»Con la legge n. 190 del 2014 il legislatore è intervenuto in materia e haintrodotto un diverso meccanismo di quantificazione dell’imposta, ai sensidell’art. 1, comma 644 lett g), secondo il quale: «l'imposta unica di cui aldecreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascunesercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite indenaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovitelematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettariocoincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provinciaNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello diriferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non si applicaconseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111.»3.2. Nel caso di specie l’avviso di accertamento oggetto del presentegiudizio è relativo all’anno di imposta del 2015, annualità certamente nonsoggetta al nuovo criterio di quantificazione d’imposta che si applica dal 1°gennaio 2016. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha quantificatol‘[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del2014.3.3. Il motivo di ricorso è fondato.Difatti, secondo l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015: «Ai soggettiindicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura diregolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivisuccessivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offronoscommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero disoggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionaledell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, intale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertantoperfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazionenazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni dicui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) allelettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016»Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026e «5 gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) allelettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituitedalle seguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole:«1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».»3.4. Come rilevato da questa Corte (Cass., 12/06/2025, n. 15716;Cass., 16/03/2026, n. 5924 in corso di massimazione) la disposizioneappena richiamata ha prorogato i termini originariamente fissati dalla leggen. 190 del 2014 (v. Cass. n. 24213 del 2023 e n. 25989 del 2022) e, inparticolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190del 2014. Quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che, per i periodid’imposta non oggetto di regolarizzazione, l’imposta dovuta deve esserecomputata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il puntodi raccolta, era originariamente applicabile, per espressa previsione, apartire dal 2015. A seguito della proroga stabilita dall’art. 1, comma 926,della legge n. 208 del 2015, invece, risulta applicabile dal 01/01/2016,senza alcuna limitazione, con la conseguenza che trova applicazione, per ilperiodo d’imposta 2015, la precedente normativa di cui all’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011. Sul punto si rende, pertanto, necessaria una nuovavalutazione da parte del giudice del rinvio.4. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione diparità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 deld.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge220/2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 legge n. 190 del2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.4.1. È stato, inoltre, richiesto il rinvio, anche d’ufficio, ex art. 267, terzocomma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvioNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc.della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predettoregolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.4.2. La ricorrente censura la sentenza impugnata rilevando che l’avvisodi accertamento emesso dall’ADM merita di essere annullato stante lamanifesta incompatibilità della normativa nazionale in materia di ImpostaUnica con l’art. 56 TFUE, nonché con i principi di diritto dell’Unione di paritàdi trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza deldiritto.4.3. Rileva che l’operatore comunitario Stanleybet non può essereforzatamente assimilato alla generalità indistinta dei bookmaker esteri,essendo stato protagonista e destinatario di numerose pronunce del giudiceunionale e nazionale, che hanno accertato l’illegittima esclusione dalle garepubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommessesportive e, per l’effetto, hanno riconosciuto la piena legittimità della suaillegittimi ostacoli al suo ingresso nel sistema concessorio italiano – e nongià per effetto di una libera scelta – che Stanleybet si è vista costretta aoperare in modo transfrontaliero da Malta e, conseguentemente, ad iviassolvere l’imposizione specifica sulle attività di gioco ([OSCURATO:PERSONA]). Laposizione della ricevitoria di Stanleybet è oggettivamente deteriore rispettoa quella del bookmaker concessionario, poiché essa – a differenza diquest’ultimo – non è in condizione di rivalersi sul giocatore dell’onereimpositivo e, per l’effetto, è destinata a restarne definitivamente incisa.4.4. Rileva, poi, come la sentenza della CGUE 20/02/2018, causa C-788/18 sia caratterizzata da contraddittorietà e insufficiente motivazione,tale da non consentire un’interpretazione esaustiva dei dubbi sollevati dalGiudice a quo con riferimento al primo e secondo quesito e una correttaNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026individuazione dell’iter logico giuridico posto alla base della propriadecisione.4.5. Inoltre, tra le condizioni previste per aderire alla procedura diregolarizzazione di cui all'art. 1, comma 643, della Legge di Stabilità, erarichiesto che il soggetto interessato presentasse «una dichiarazione diimpegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda dirilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del testo unico di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773».Condizione necessaria al fine di aderire alla regolarizzazione era, quindi,l’ottenimento della licenza per l’esercizio delle scommesse in Italia. Tra imotivi ostativi che impediscono l'ottenimento della licenza di cui all’art. 88citato si rinviene quello legato all'aver commesso il reato di esercizioabusivo dell'attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4 della Legge 401.Inoltre, nel corso dell’anno 2014, in costanza del termine per l’adesionealla regolarizzazione, l’ADM ha pretestuosamente avviato una notizia direato per associazione a delinquere finalizzata all’omessa dichiarazione deiredditi e all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommessa e, a seguire,notizia di reato contro il board [OSCURATO:PERSONA] per associazione a delinquerefinalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro.Le misure cautelari sono state annullate dal Tribunale del Riesame diRoma e l’ordinanza è stata confermata dalla Corte di Cassazione.I procedimenti sono stati archiviati nel dicembre 2017.La pendenza dei predetti procedimenti non ha consentito l’adesione allaprocedura prevista dal comma 643, legge n. 190 del 2014. Di contro, i CTDaffiliati alla Stanleybet sono stati costretti ad aderire alla regolarizzazioneprevista ai sensi del comma 644 e a subire le seguenti principalidiscriminazioni:a) calcolo induttivo della base imponibile d’imposta, sulla base dellatriplicazione dei valori medi provinciali;Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026b) il centro "non regolarizzato" non potrà fruire del beneficioconcernente la sanatoria delle annualità precedenti.4.6. L’applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica(nella specie legge n. 220 del 2010) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei CTD,determina situazioni di manifesta discriminazione ai danni di questi ultimi;discriminazione condotta, ancora una volta, in violazione della libertà diprestazione dei servizi ad essi riconosciuta dagli artt. 56 ss. TFUE, così comeinterpretati dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionalerichiamata.4.7. Il motivo è infondato nella parte in cui censura l’incompatibilità dellanormativa nazionale in materia di [OSCURATO:PERSONA] con l’art. 56 TFUE, nonchécon i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento, nondiscriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte (v. supra, sub 1), con laconseguenza che non vi sono neppure i presupposti per il rinviopregiudiziale alla CGUE chiesto dalla parte ricorrente. La CGUE (sentenza26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha escluso qualsiasi discriminazionetra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorioitaliano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sonostabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare,ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società… nello Statomembro interessato». Non può essere, inoltre, evocata la libera prestazionedi servizi garantita dall’art. 56 TFUE, quale varco per incidere sul sistemanazionale interno di imposizione dell’attività di gioco e scommessa, cheesula completamente dalla nozione di tributo armonizzato. Non ricorrononeppure i requisiti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonessendo ravvisabile il trattamento discriminatorio denunciato dalla partericorrente.Numero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/20264.8. Il motivo è, invece, inammissibile per carenza di interesse inrelazione a quanto evidenziato in sede di esame del secondo motivo diricorso (posto che l’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 trovaapplicazione con riferimento al periodo d’imposta decorrente dal01/01/2016 e, pertanto, non a quello che viene in rilievo nel presentegiudizio), mentre è infondato con riferimento alla questione relativa allamancata procedura di regolarizzazione ex art. 1, comma 643, legge n. 190del 2014 e alla conseguente richiesta di disapplicazione dell’art. 1, comma644, legge n. 190 del 2014 prospettata dalla ricorrente a pag. 34 del ricorsoin cassazione.Peraltro, occorre evidenziare come l’art. 1, comma 643, legge n. 190del 2014, ai fini della regolarizzazione, richiedesse, alla lettera a), la «dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con ladomanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unicodi cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno deiconcessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestualeversamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, dacompensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui allalettera e)» e alla lettera e) che: «la regolarizzazione fiscale si perfezionacon il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'impostaanteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine didecadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previstedall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta diun terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pariimporto che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016».Di conseguenza, la regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643,prevedeva un’impegnativa di regolarizzazione fiscale accompagnata dalNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026versamento dell’importo indicato nella lettera e) dell’art. 1, comma 643,legge n. 190 del 2014, con la conseguenza che, sotto tale profilo, le censuresvolte dalla ricorrente sono infondate.Sono assorbite dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso e, in ognicaso, manifestamente infondate anche le ulteriori questioni di illegittimitàcostituzionale prospettate dalla ricorrente con riferimento all’art. 1, comma644 cit. (v. anche Cass. n. 7673 del 22/03/2025).5. Con il quarto motivo è stata denunciata la nullità della sentenza peromessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo allaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 5,comma 1 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 4, legge n.212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.5.1. La ricorrente rileva che il giudice di appello ha omesso dipronunciarsi su tale questione.Evidenzia, poi, come, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizionidi incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normatributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997e 10, comma 3, L. 212/2000, valgono ex se a escludere la colpevolezza delsoggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzionetributaria5.2. Ciò è tanto vero che è stata necessaria «l’adozione di norme diinterpretazione autentica» (i.e. l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010)per “disvelare” un siffatto recondito significato.6. Il motivo è infondato: le condizioni di obiettiva incertezza sonosussistite fino alla norma di interpretazione autentica adottata nel 2010.Difatti, come osservato dalla Corte costituzionale (n. 27 del 2018): « Con ladisposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n.220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata, ribadendo, da un lato, che l’impostaè dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistemaNumero registro generale 12229/2024Numero sezionale 3617/2026Numero di raccolta generale 17012/2026Data pubblicazione 30/05/2026concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di “gestione”include anche l’attività svolta “per conto di terzi”, compresi i bookmakerscon sede all’estero e privi di concessione.»6.1. Nel caso di specie, venendo in rilievo l’anno d’imposta 2015, nonerano più attuali e, comunque, superate le incertezze interpretativeanteriori alla novella del 2010, riconosciute anche dalla giurisprudenza diquesta Corte (Cass., 12/04/2021, n. 9531).7. In conclusione, è fondato, nei termini di cui in motivazione, il secondomotivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi.8. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione e rigetta gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris