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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30695/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7.3.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 15.9.2023, il GIP del Tribunale di Milano, procedendo nelle forma del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina pluriaggravata, lesioni personali e violenza privata in concorso e, pertanto, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui al n. 1 del comma terzo dell'art.628 cod. pen., operato l'aumento per la continuazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena finale di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;

2. la Corte di appello di Milano, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dagli imputati, con l'assistenza del difensore di fiducia, con il Procuratore Generale contemplante la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.267 di multa.

3. ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore ed un unico atto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio nella formazione della volontà: osservano, infatti, che, all'esito dell'accordo processuale raggiunto con il Procuratore Generale e l'adozione della sentenza, era stata loro respinta la richiesta di sostituzione delle misure cautelari tuttora in essere; segnalano la ingiustizia della decisione, appellata al Tribunale del Riesame, avendo essi confidato nel fatto che il comportamento processuale sarebbe stato positivamente valutato ai fini della sostituzione della misura, circostanza che aveva determinato la scelta di procedere al concordato in appello.

4. I ricorsi sono inammissibile. 4.1 II ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). 4.2 La motivazione soggettiva o, per meglio dire, l'aspettativa, asseritamente tradita o sfumata, degli odierni ricorrenti di vedersi positivamente riconosciuta la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari non può riflettersi in un vizio nella formazione della volontà attenendo alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e consapevolezza della scelta processuale in tal modo operata.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma — che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7.3.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15.9.2023, il GIP del Tribunale di Milano, procedendo nelle forma del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti di rapina pluriaggravata, lesioni personali e violenza privata in concorso e, pertanto, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di cui al n. 1 del comma terzo dell'art.628 cod. pen., operato l'aumento per la continuazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, li aveva condannati alla pena finale di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; 2. la Corte di appello di Milano, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dagli imputati, con l'assistenza del difensore di fiducia, con il Procuratore Generale contemplante la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 1.267 di multa. 3. ricorrono per cassazione, tramite il medesimo difensore ed un unico atto di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio nella formazione della volontà: osservano, infatti, che, all'esito dell'accordo processuale raggiunto con il Procuratore Generale e l'adozione della sentenza, era stata loro respinta la richiesta di sostituzione delle misure cautelari tuttora in essere; segnalano la ingiustizia della decisione, appellata al Tribunale del Riesame, avendo essi confidato nel fatto che il comportamento processuale sarebbe stato positivamente valutato ai fini della sostituzione della misura, circostanza che aveva determinato la scelta di procedere al concordato in appello. 4. I ricorsi sono inammissibile. 4.1 II ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). 4.2 La motivazione soggettiva o, per meglio dire, l'aspettativa, asseritamente tradita o sfumata, degli odierni ricorrenti di vedersi positivamente riconosciuta la condotta processuale ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari non può riflettersi in un vizio nella formazione della volontà attenendo alla sfera interna degli imputati e non già alla libertà e consapevolezza della scelta processuale in tal modo operata. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma — che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
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