CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 30894/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ez.843 /2025 U.P.– 25 /06/2025 R.G.N.3706/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari -in parziale riforma della sentenza emessa in data 9 maggio 2022 all’esito del rito abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare - rideterminava la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ritenuta responsabile del delitto di falsa testimonianza per avere reso, in qualità di testimone, dichiarazioni mendaci nell’ambito del processo penale nei confronti dell’ex compagno [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],e motivi nuovi per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il ricorso principale è stata dedotta la violazione di legge e la omessa motivazione in relazione alla questione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della ritrattazione exart. 376 cod. pen. 2.2. Con i motivi aggiunti è stato approfondito il thema della ritrattazione ed è stata,altresì, dedotta la violazione di legge, in relazione all’art. 54 cod. pen., e vizio di motivazione per il travisamento della prova. Il dato captativo avrebbe, invero, consentito alla Corte di appello di rilevare il timore della Iannuzzi, indotta a deporre il falso per paura di subire aggressioni ulteriori da parte dell’ex compagno. 3. Alla odierna udienza – che si è svolta a trattazione scritta in assenza di istanza delle parti-il Pg ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il devolutum - introdotto con il ricorso principale e relativo al mancato riconoscimento da parte della Corte di appello della causa di non punibilità della ritrattazione –non può essere esaminato in questa Sede. La dedotta quaestio iuris veniva , infatti , posta all’attenzione della Corte distrettuale per la prima volta solo con i motivi nuovi di appello ex art. 585 cod. proc. pen. Emerge, infatti, dalla impugnata sentenza e dallo stesso ricorso che con l’atto di appello principale il giudice di seconda istanza veniva investito della questione del riconoscimento della scriminante dell’art. 54 cod. pen., della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 384 cod. pen. e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Di contro il tema relativo al riconoscimento della invocata causa di non punibilità veniva introdotto solo con i motivi nuovi ed aggiunti che –correttamente - non venivano esaminati nella impugnata sentenza . E’,infatti, principio di diritto consolidato quello secondo cui i motivi presentati a norma dell’art. 585 cod. proc. pen. non possono ampliare il devolutum introducendo questioni non dedotte con l’atto di appello principale. Come si desume dall’art.167 disp. att. cod. proc. pen., i motivi nuovi - pur potendo riguardare argomentinuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto deimotivi già presentati - non possono, comunque, introdurre un "thema decidendum"diverso da quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si riferisce l'originaria impugnazione. Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di legge e omissione motivazionale. 2.1. Ciò posto, è anche il caso di aggiungere che l’omesso esame dei motivi nuovi in appello non integrasempre e comunque il vizio di omessa motivazione deducibile in sede di legittimità,laddove il motivo – come nel caso in esame - sia manifestamente infondato. Ebbene, nel caso in esame, nella stessa sentenza impugnata si dà atto che Illuzziritrattava le dichiarazioni mendaci rese in dibattimento nel febbraio del 2020 nel successo mese di settembre 2020 , ma nell’ambito di altro distinto procedimento e innanzi alla Pg a seguito di ulteriore denunzia sporta per successive e diverse condotte vessatorie e persecutorie realizzate sempre ai suoi danni da parte dell’ex compagno. Una tale condotta- in quanto resa in a l tro procedimento - non avrebbe mai potuto integrare la invocata causa di non punibilità dovendo,a tenore dell’art. 376 cod. pen., la ritrattazione intervenire non oltre la chiusura del dibattimento e nell’ambito delprocedimento penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni. 3.E’ parimenti inammissibile la censura presentata con i motivi di ricorso aggiunti,relativa al mancato riconoscimento della scriminante dell’art. 54 cod. pen. e al connesso travisamento della prova. Anche in tal caso si tratta di questioni “nuove”, maiintrodotte con l’atto di ricorso principale - il cui petitum è stato limitato esclusivamente al mancato riconoscimento della ritrattazione-e che per quanto poc’anzi rilevato non sono esaminabili perché non facenti parte del devolutum. 4. Alla inammissibilità del ricorsosegue - ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. –la condanna al pagamento della ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma,