Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00915/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28407/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata – avverso la sentenza n. 666/19/14, depositata il 15 aprile 2014, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 666/19/14, depositata il 15 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dalla contribuente, - a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni, - relativamente ai periodi di imposta dal 2003 al 2007, e sulla base di avvisi di accertamento divenuti definitivi in difetto di impugnazione giudiziale; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -la contribuente era stata ammessa a concordato preventivo che era stato omologato con decreto del Tribunale in data 25 maggio 2011; - il decreto di omologa aveva prodotto « la definitività del credito erariale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] senza bisogno di emissione di ruoli e di cartelle di pagamento »; né si giustificava la formazione di un ruolo straordinario in quanto il «credito tributario risulta essere stato inserito nel passivo del concordato.»; - per di più l’emissione delle cartelle era stata operata con esposizione «di un credito erariale superiore rispetto a quello evidenziato nella massa passiva del concordato, con l’addebito aggiuntivo di interessi moratorie dei compensi di riscossione. »; -doveva, quindi, convenirsi con le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine alla invalidità della procedura seguita dall’Agenzia;

2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, resiste con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. n. 267 del 1942, artt. 51, 160, 168, 169, 171, 177, 180, 181, 182-tere 184, ed al d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 11, 14, 15-bis, 25, 50 e 90; -si assume, in sintesi, che: -la notifica delle cartelle di pagamento era stata eseguita in data successiva alla definitività del decreto di omologa; -la preclusione delle azioni esecutive riguarda va (solo) il periodo intermedio, - quello decorrente dalla data di presentazione del ricorso e sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, - nel concordato preventivo non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 51, cit., in ordine al divieto di azioni esecutive per crediti maturati durante il fallimento; - il divieto in questione, peraltro, non poteva riferirsi alla (mera) iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, venendo in considerazione attività di natura non esecutiva, né cautelare, in quanto volta a rendere «edotto il contribuente del contenuto del ruolo»; - lo stesso accertamento dei crediti, in sede di concordato preventivo, rivestiva natura amministrativa così che al creditore ammesso non poteva ritenersi preclusa l’azione di accertamento di un maggior credito rispetto a quello considerato ai fini dell’approvazione del concordato; - la stessa disciplina delle decadenze (art. 25, c it.) rendeva evidente la natura necessitata della notifica delle cartelle di pagamento in contestazione;2. – parte controricorrente ha depositato dapprima un’istanza di sospensione del giudizio, quindi un’ulteriore memoria nella quale ha dedotto di aver definito «solo parzialmente la presente controversia», ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018; 2.1 - dalla documentazione presente al fascicolo di ufficio non è dato desumere la presentazione di un’istanza di definizione agevolata; -il riferimento della controricorrente alle disposizioni di cui al d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., viene operato in relazione a giudizio che ha ad oggetto, - piuttosto che atti impositivi, nella fattispecie divenuti definitivi, come si è anticipato, per difetto di impugnazione, - due cartelle di pagamento, rispetto alle quali si prospettano come più pertinenti le disposizioni di favore di cui allo stesso d.l. n. 119 del 2018, art. 3; 2.2 - v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni scritte dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’effettivoperfezionamento di una definizione agevolata, così come prospettatadalla controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dall’Agenzia delle Entrate, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza,in ordine alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento in contestaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28407/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; -intimata – avverso la sentenza n. 666/19/14, depositata il 15 aprile 2014, della Commissione tributaria regionaledel Veneto; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 666/19/14, depositata il 15 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di due cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dalla contribuente, - a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni, - relativamente ai periodi di imposta dal 2003 al 2007, e sulla base di avvisi di accertamento divenuti definitivi in difetto di impugnazione giudiziale; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -la contribuente era stata ammessa a concordato preventivo che era stato omologato con decreto del Tribunale in data 25 maggio 2011; - il decreto di omologa aveva prodotto « la definitività del credito erariale nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] senza bisogno di emissione di ruoli e di cartelle di pagamento »; né si giustificava la formazione di un ruolo straordinario in quanto il «credito tributario risulta essere stato inserito nel passivo del concordato.»; - per di più l’emissione delle cartelle era stata operata con esposizione «di un credito erariale superiore rispetto a quello evidenziato nella massa passiva del concordato, con l’addebito aggiuntivo di interessi moratorie dei compensi di riscossione. »; -doveva, quindi, convenirsi con le conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine alla invalidità della procedura seguita dall’Agenzia; 2. -l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, resiste con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., al r.d. n. 267 del 1942, artt. 51, 160, 168, 169, 171, 177, 180, 181, 182-tere 184, ed al d.p.r. n. 602 del 1973, artt. 11, 14, 15-bis, 25, 50 e 90; -si assume, in sintesi, che: -la notifica delle cartelle di pagamento era stata eseguita in data successiva alla definitività del decreto di omologa; -la preclusione delle azioni esecutive riguarda va (solo) il periodo intermedio, - quello decorrente dalla data di presentazione del ricorso e sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, - nel concordato preventivo non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 51, cit., in ordine al divieto di azioni esecutive per crediti maturati durante il fallimento; - il divieto in questione, peraltro, non poteva riferirsi alla (mera) iscrizione a ruolo, con conseguente emissione della cartella di pagamento, venendo in considerazione attività di natura non esecutiva, né cautelare, in quanto volta a rendere «edotto il contribuente del contenuto del ruolo»; - lo stesso accertamento dei crediti, in sede di concordato preventivo, rivestiva natura amministrativa così che al creditore ammesso non poteva ritenersi preclusa l’azione di accertamento di un maggior credito rispetto a quello considerato ai fini dell’approvazione del concordato; - la stessa disciplina delle decadenze (art. 25, c it.) rendeva evidente la natura necessitata della notifica delle cartelle di pagamento in contestazione;2. – parte controricorrente ha depositato dapprima un’istanza di sospensione del giudizio, quindi un’ulteriore memoria nella quale ha dedotto di aver definito «solo parzialmente la presente controversia», ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018; 2.1 - dalla documentazione presente al fascicolo di ufficio non è dato desumere la presentazione di un’istanza di definizione agevolata; -il riferimento della controricorrente alle disposizioni di cui al d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., viene operato in relazione a giudizio che ha ad oggetto, - piuttosto che atti impositivi, nella fattispecie divenuti definitivi, come si è anticipato, per difetto di impugnazione, - due cartelle di pagamento, rispetto alle quali si prospettano come più pertinenti le disposizioni di favore di cui allo stesso d.l. n. 119 del 2018, art. 3; 2.2 - v’è, pertanto, necessità di acquisire informazioni scritte dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’effettivoperfezionamento di una definizione agevolata, così come prospettatadalla controricorrente. P.Q.M. La Corte, dispone acquisirsi informazioni scritte dall’Agenzia delle Entrate, assegnando termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza,in ordine alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento in contestaz
Sentenza Cassazione n. 00915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris