CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 13729/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bari avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bari. Visti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] MOROSINI, che ha chiesto per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica di Foggia propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 27 giugno 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Bari ha annullato l'ordinanza con la quale, in data 26 maggio 2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva disposto la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] VISAGGIO in relazione al reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. 2. La parte pubblica ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 648-ter.1, cod. pen.Il Tribunale avrebbe travalicato l'ambito dello scrutinio riservato al giudice del ' riesame in ordine alla gravità indiziaria dell'unico delitto in relazione al quale era stata avanzata richiesta cautelare (l'autoriciclaggio), arrivando ad affermare l'insussistenza di gravi indizi di reità in ordine ai reati presupposti della fattispecie di cui all'art. 648-ter 1, cod. pen. (falso in bilancio ed infedele dichiarazione fiscale). 3. La parte pubblica ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falso in bilancio. Secondo il ricorrente, il Tribunale, senza tenere conto degli elementi indiziari desumibili dalla documentazione contabile acquisita dalla Guardia di Finanza, si sarebbe limitato, con motivazione carente ed illogica, a desumere l'insussistenza del delitto di cui all'art. 2621 cod. civ. dal mero rispetto delle formalità necessarie alla pubblicità dell'aumento di capitale e dei documenti contabili in cui esso è appostato e dalla ritenuta inidoneità ingannatoria dei bilanci, così ignorando la natura di reato di pericolo propria del reato di falso in bilancio. I giudici del riesame, affermando che i documenti contabili oggetto di contestazione erano idonei a raggiungere lo scopo finale voluto dalle parti, pervengono ad una interpretazione di «idoneità decettiva fortemente soggettiva mentre invece appare corretto adottarne una di impronta oggettiva, la quale sia ancorata quantomeno alla possibilità di ingannare l'operatore economico di media diligenza» (vedi pag. 5 del ricorso). 3. La parte pubblica ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 2424, 2435-bis e 2478-bis cod. civ., norme extra-penali che concorrono a riempire il contenuto della norma incriminatrice prevista dall'art. 2621 cod. civ. I documenti contabili oggetto di esame presenterebbero vizi redazionali e artifici che renderebbero tali documenti inaffidabili e predisposti in violazione delle predette norme del codice civile. I giudici del riesame non avrebbero, inoltre, spiegato a quale criterio logico risponda la scelta di immobilizzare il valore di un cespite destinato al raggiungimento degli scopi sociali in una «riserva dalle finalità imprecise» (vedi pag. 6 del ricorso). 3. La parte pubblica ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, afferma la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di delitti della medesima specie, desumibile dai significativi profitti illeciti conseguiti dall'indagato, dal coinvolgimento in numerose compagini imprenditoriali, dalla titolarità di un patrimonio del tutto sproporzionato ai redditi lecitamente guadagnati, dal coinvolgimento in numerosi procedimenti penali e dalla conseguente sottoposizione a misura di prevenzione. 4. In data 29 dicembre 2022 il difensore dell'indagato ha depositato note conclusive con le quali ha affermato l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. A giudizio della difesa il primo motivo sarebbe totalmente destituito di fondamento in considerazione del fatto che il Tribunale del Riesame chiamato a vagliare la sussistenza del reato di autoriciclaggio doveva necessariamente verificare la gravità indiziaria in ordine al reato presupposto. Il difensore ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente non ha censurato la motivazione mediante la quale il Tribunale del Riesame ha escluso la gravità indiziaria del delitto di dichiarazione infedele con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. La difesa ha, infine, evidenziato l'assoluta mancanza di elementi concreti ed attuali da cui desumere la sussistenza delle esigenze cautelari apoditticamente affermata dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto appare inidoneo ad evidenziare una violazione di legge ovvero un vizio giuridico della motivazione dell'ordinanza censurata, suscettibile di essere valutato in sede di legittimità. Ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario, infatti, che sussistano gravi indizi attestanti anche l'esistenza del reato presupposto che si pone quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie. Appare, di conseguenza, evidente che il Tribunale ha correttamente proceduto a verificare la sussistenza del reato presupposto (nel caso di specie il reato di falso in bilancio) in considerazione del fatto che la condotta di autoriciclaggio presuppone necessariamente l'esistenza di un profitto proveniente da una pregressa condotta delittuosa con conseguente insussistenza della violazione di legge eccepita dal ricorrente. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto doglianze relative alla sussistenza del reato di falso in bilancio, sono privi della necessaria specificità e dedotti per motivi non consentiti, invocando di fatto una mera rivalutazione del compendio indiziario.Il ricorrente lungi dal proporre una incompatibilità tra il percorso argomentativo , del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale indiziario, rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. La parte pubblica ricorrente si limita a contestare in modo aspecifico le conclusioni cui giunge l'ordinanza impugnata, senza confrontarsi con il convincente percorso argomentativo seguito dal Tribunale e ciò a fronte di un completo iter motivazionale che valorizza adeguatamente una serie di elementi logico-fattuali che danno conto dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. 3.1. Il Tribunale, con percorso argomentativo approfondito, coerente con le emergenze indiziarie e scevro da vizi logici, ha affermato che le operazioni indicate nel capo di imputazione sono state correttamente rappresentate nei bilanci e nelle scritture contabili con conseguente insussistenza della necessaria «attitudine ingannatoria dei bilanci verso i terzi» (vedi pagg. da 9 a 12 della ordinanza impugnata). 3.2. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento indiziario, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In conclusione, l'ordinanza impugnata una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti acquisiti e s'appalesa esente da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi pertanto a rilievi in questa sede per i motivi ora esposti. 4. Il quarto motivo è dedotto in carenza di interesse in considerazione della inammissibilità dei motivi inerenti all'invocata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. P.Q.M. Dichiar