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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2023

Cassazione n. 08504/2026

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Ministero Di Giustizia in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara n. 2133/2022 depositatail 04/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinioa spese dello Stato, propose opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170TU spese di giustizia e 15 D. Lgs. n. 150/11, innanzi al Tribunale diNumero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026Pescara avverso il decreto del 12 maggio 2022, con il quale era statoliquidato il suo compenso professionale, per l’attività difensiva svolta,nella misura di € 968,80.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che l’importo era stato liquidato in violazionedei minimi tariffari previsti dal D. M. n. 55/2014.

Chiese, pertanto, laliquidazione della maggior somma di euro 1.384,00, già ridotta del50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02, oltre accessori.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.Il Tribunale, con ordinanza del 7.2.2023, accolse l’opposizione, liquidòla maggior somma richiesta dall’opponente, ma non regolò le spesedel procedimento, considerata la natura della controversia e la nonopposizione da parte del Ministero.2.

Avverso la citata ordinanza, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cui ha fatto seguito il depositodi memorie illustrative da parte del ricorrente.All’udienza camerale del 19/11/2024 il Collegio, ravvisando l’erroneanotifica del ricorso all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato dell’Aquilaanziché all'Avvocatura Generale dello Stato, ha rinviato la causa anuovo ruolo, ordinando al ricorrente la rinnovazione della notifica delricorso all'Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giornisessanta dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, ai sensidell’art. 291 cod.proc.civ.In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con l’unico motivo di ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod.proc. civ., dell’art. 91 cod.proc.civ., poiché il Tribunale, nonostanteavesse integralmente accolto l’opposizione, non aveva liquidato lespese di lite in suo favore.

Il ricorrente premette che la ratiodell’art.91 c.p.c. è quella di non ledere ulteriormente la partecostretta a adire il giudice per avere ragione della propria pretesaperché, nonostante sia vittoriosa, subirebbe un danno costituitodall’omesso riconoscimento sia del compenso professionale, sia dellespese vive sostenute, quali il contributo unificato e i diritti dicancelleria.

Si sottolinea, inoltre, l’apparenza della motivazione delTribunale, basata “sulla natura della controversia e la non opposizionedel Ministero”, che non giustificherebbe la non ripetibilità delle spesedi lite.Il motivo è fondato.La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che, aifini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti,essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa algiudizio sicché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che,una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace oabbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciatoinsoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale(ex multis Cassazione civile, sez.

VI, 29/05/2018, n. 13498;Cassazione civile, sez.

VI, 15/10/2014, n. 21871; Cassazione civile,sez.

III, 26/06/2018, n. 16786).Il Tribunale ha, pertanto, errato nel dichiarare irripetibili le spese dilite sulla base della mera “non opposizione del Ministero”, siccomerimasto contumace, e del riferimento alla “natura della controversia”,posto che la natura contenziosa (e non volontaria) del procedimentoNumero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026sommario di cognizione (oggi semplificato), impone di regolare lespese di giudizio, a nulla rilevando la contumacia della partesoccombente.Infatti, questa Corte ha già chiarito che il difensore di personaammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso ildecreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propriaautonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onoraridel procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamentodelle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92,commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per lespese" (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4082; conforme, Cass. Sez. 6-2, 21/03/2018 n. 7072).L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere cassata e, on essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisanel merito, condannando il Ministero della Giustizia alle spese di litedel giudizio di opposizione, che si liquidano in € 700,00, consideratala riduzione del 50% ex art.130 DPR 115/2002.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come in dispositivo.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna il Ministero della Giustizia alle spese di lite delgiudizio di opposizione che liquida in € 700,00 oltre accessori comeper legge.Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dellaparte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026550,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministero Di Giustizia in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara n. 2133/2022 depositatail 04/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinioa spese dello Stato, propose opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170TU spese di giustizia e 15 D. Lgs. n. 150/11, innanzi al Tribunale diNumero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026Pescara avverso il decreto del 12 maggio 2022, con il quale era statoliquidato il suo compenso professionale, per l’attività difensiva svolta,nella misura di € 968,80.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dedusse che l’importo era stato liquidato in violazionedei minimi tariffari previsti dal D. M. n. 55/2014. Chiese, pertanto, laliquidazione della maggior somma di euro 1.384,00, già ridotta del50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02, oltre accessori.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.Il Tribunale, con ordinanza del 7.2.2023, accolse l’opposizione, liquidòla maggior somma richiesta dall’opponente, ma non regolò le spesedel procedimento, considerata la natura della controversia e la nonopposizione da parte del Ministero.2. Avverso la citata ordinanza, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., cui ha fatto seguito il depositodi memorie illustrative da parte del ricorrente.All’udienza camerale del 19/11/2024 il Collegio, ravvisando l’erroneanotifica del ricorso all'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato dell’Aquilaanziché all'Avvocatura Generale dello Stato, ha rinviato la causa anuovo ruolo, ordinando al ricorrente la rinnovazione della notifica delricorso all'Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giornisessanta dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, ai sensidell’art. 291 cod.proc.civ.In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026Con l’unico motivo di ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, cod.proc. civ., dell’art. 91 cod.proc.civ., poiché il Tribunale, nonostanteavesse integralmente accolto l’opposizione, non aveva liquidato lespese di lite in suo favore. Il ricorrente premette che la ratiodell’art.91 c.p.c. è quella di non ledere ulteriormente la partecostretta a adire il giudice per avere ragione della propria pretesaperché, nonostante sia vittoriosa, subirebbe un danno costituitodall’omesso riconoscimento sia del compenso professionale, sia dellespese vive sostenute, quali il contributo unificato e i diritti dicancelleria. Si sottolinea, inoltre, l’apparenza della motivazione delTribunale, basata “sulla natura della controversia e la non opposizionedel Ministero”, che non giustificherebbe la non ripetibilità delle spesedi lite.Il motivo è fondato.La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che, aifini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti,essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa algiudizio sicché la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che,una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace oabbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciatoinsoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale(ex multis Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498;Cassazione civile, sez. VI, 15/10/2014, n. 21871; Cassazione civile,sez. III, 26/06/2018, n. 16786).Il Tribunale ha, pertanto, errato nel dichiarare irripetibili le spese dilite sulla base della mera “non opposizione del Ministero”, siccomerimasto contumace, e del riferimento alla “natura della controversia”,posto che la natura contenziosa (e non volontaria) del procedimentoNumero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026sommario di cognizione (oggi semplificato), impone di regolare lespese di giudizio, a nulla rilevando la contumacia della partesoccombente.Infatti, questa Corte ha già chiarito che il difensore di personaammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso ildecreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propriaautonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onoraridel procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamentodelle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92,commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per lespese" (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4082; conforme, Cass. Sez. 6-2, 21/03/2018 n. 7072).L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere cassata e, on essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisanel merito, condannando il Ministero della Giustizia alle spese di litedel giudizio di opposizione, che si liquidano in € 700,00, consideratala riduzione del 50% ex art.130 DPR 115/2002.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vannoliquidate come in dispositivo. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna il Ministero della Giustizia alle spese di lite delgiudizio di opposizione che liquida in € 700,00 oltre accessori comeper legge.Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dellaparte ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 5382/2023Numero sezionale 2905/2025Numero di raccolta generale 8504/2026Data pubblicazione 06/04/2026550,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 08504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris