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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12911/2026

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SSANDRO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiSan Vincenzo;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] E DELPERSONALE DELLA REGIONE SICILIANAin persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 215/2022depositata il 15/03/2022, RG 141/2021.Numero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 215/2022, pubblicata il15 marzo 2022, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato ledomande proposte, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], i quali, sul presupposto di aver prestato attivitàlavorativa presso la Regione Sicilia con contratto a tempo determinato aisensi dell’art. 31 della l.r. 10 agosto 1995, n. 37 e di essere statisuccessivamente assunti mediante trasformazione contrattuale a tempoindeterminato e collocati nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. 29dicembre 1985 n. 53, avevano chiesto il riconoscimento dell’anzianitàmaturata durante il servizio fuori ruolo ai fini del calcolo dell’indennità dibuonuscita, lamentando il fatto che la Regione avesse riconosciuto talecomputo solo ai fini del trattamento di quiescenza e dell’anzianitàgiuridica.2.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorrono ilavoratori con ricorso affidato a due motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] alle autonomie locali e della funzione pubblica è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnatapronunciato oltre i limiti delle domande e delle difese formulate in giudizio.Sostengono i ricorrenti che «la questione concernente il trattamentoeconomico spettante all’atto della cessazione del rapporto di lavoro aNumero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026tempo determinato non è stata introdotta dalle parti del giudizio, bensì dalgiudice di secondo grado che è giunto alla conclusione di dichiarare lariforma della sentenza di primo grado sulla base di una nuovaprospettazione estranea al merito della controversia originaria».Di qui l’asserita ultrapetizione.2.

Il motivo è infondato.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ildivieto di ultra o extrapetizione, di cui all'art. 112 c.p.c., implica che èprecluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintividella pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formatooggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene nonrichiesto o diverso da quello.Rimane invece nell’ambito dell’oggetto del giudizio il giudice che giungaad accogliere un’eccezione formulata dalle parti, sulla base di argomenti indiritto, ancorché non spesi dalle parti stesse, dato che il divieto diultrapetizione deve essere coordinato con il principio iura novit curia, dicui all'art. 113, comma 1, c.p.c., che consente al giudice di assegnare unadiversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchéall'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabilialla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre afondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quellierroneamente richiamati dalle parti (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 5832 del03/03/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018).Nella specie, il giudice d’appello ha preso le mosse dal motivod’impugnazione con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l’applicabilità, ailavoratori inquadrati nel ruolo speciale transitorio, dell’art. 10, comma 1,della l.r. n. 21 del 1986 e dunque del d.P.R. n. 1032 del 1973 (Testo unicodelle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili emilitari dello Stato).

Dopo aver condiviso tale assunto di partenza, la CorteNumero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026territoriale ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 19 del citato Testo unicoimplicasse la impossibilità di computare il servizio preruolo, riscattandoloai fini della buonuscita, qualora presso l’originaria amministrazione fosseprevisto il versamento di una contribuzione finalizzata alla successivaerogazione di un’indennità di buonuscita nell’ambito di quello stessorapporto.

Infine, la Corte territoriale ha osservato che dalla stessasentenza di primo grado era ricavabile che i contratti a tempo determinatoin forza dei quali i lavoratori avevano prestato il servizio preruoloprevedevano le trattenute previdenziali ed assistenziali, nonché lacorresponsione dell’indennità di fine rapporto al termine del rapporto.In altri termini, la sentenza impugnata, sulla base delle deduzionidell’[OSCURATO:PERSONA], tese a loro volta a contestare la pretesa degli odierniricorrenti di ottenere il computo del servizio preruolo ai fini dellabuonuscita al termine del rapporto a tempo indeterminato, ha escluso talespettanza alla luce di un’interpretazione giuridica delle norme diversa daquella fornita dal giudice di primo grado.

Il tutto facendo leva anche su unprecedente di questa Corte conforme alla soluzione poi accolta (Cass.,Sez.

L, Sentenza n. 9956 del 23/04/2018).Pertanto, nessun vizio di ultrapetizione è ad essa addebitabile.3.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamenteaddossato ai ricorrenti l’onere di provare la mancata liquidazione in lorofavore del trattamento di fine rapporto in relazione ai contratti a tempodeterminato precedentemente stipulati.3.1.

Anche tale doglianza è infondata.Oggetto della domanda degli originari attori era la computabilità delservizio preruolo ai fini dell’indennità di buonuscita spettante all’esito delservizio in ruolo.

In base alla ricostruzione fornita dalla Corte d’appellodelle norme applicabili, corretta e comunque non censurata, taleNumero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026computabilità è sottoposta dalla legge a una condizione: che il trattamentodi fine rapporto al termine del servizio preruolo, spettante anche in caso dimancato versamento della contribuzione obbligatoria, di fatto non fossestato erogato.Ecco allora che la mancata percezione del trattamento di fine rapportoalla scadenza dei contratti a tempo determinato, lungi dall’atteggiarsi afatto estintivo del diritto fatto valere dai lavoratori, ne era il fattocostitutivo, che doveva essere pertanto da loro almeno allegato.Deve dirsi allora conforme alle regole sulla distribuzione dell’onere dellaprova la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver constatato chegli odierni ricorrenti nulla avevano dedotto in ordine alla liquidazione deltrattamento di fine rapporto alla fine del servizio preruolo, ha rigettatol’originaria domanda.3.2.

Peraltro, va osservato che la Corte d’appello di Messina ha trattodalla mancata deduzione in ordine alla mancata liquidazione la conclusioneche i dipendenti avessero «già ricevuto la prestazione di fine rapporto inrelazione ai periodi di servizio prestati a tempo determinato» (pag. 8,penultimo capoverso della motivazione).Secondo la Corte territoriale, la computabilità del servizio preruolo èdunque da escludere non già sulla base della mancata prova di un fattonegativo, bensì sulla base della prova del fatto positivo.Se è vera questa premessa, il motivo è da disattendere anche in nomedel consolidato principio per il quale la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,Numero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026c.p.c. (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenzan. 13395 del 29/05/2018).4.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Nulla va disposto sulle spese, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SSANDRO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiSan Vincenzo;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] E DELPERSONALE DELLA REGIONE SICILIANAin persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 215/2022depositata il 15/03/2022, RG 141/2021.Numero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 215/2022, pubblicata il15 marzo 2022, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato ledomande proposte, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], i quali, sul presupposto di aver prestato attivitàlavorativa presso la Regione Sicilia con contratto a tempo determinato aisensi dell’art. 31 della l.r. 10 agosto 1995, n. 37 e di essere statisuccessivamente assunti mediante trasformazione contrattuale a tempoindeterminato e collocati nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. 29dicembre 1985 n. 53, avevano chiesto il riconoscimento dell’anzianitàmaturata durante il servizio fuori ruolo ai fini del calcolo dell’indennità dibuonuscita, lamentando il fatto che la Regione avesse riconosciuto talecomputo solo ai fini del trattamento di quiescenza e dell’anzianitàgiuridica.2. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorrono ilavoratori con ricorso affidato a due motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] alle autonomie locali e della funzione pubblica è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnatapronunciato oltre i limiti delle domande e delle difese formulate in giudizio.Sostengono i ricorrenti che «la questione concernente il trattamentoeconomico spettante all’atto della cessazione del rapporto di lavoro aNumero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026tempo determinato non è stata introdotta dalle parti del giudizio, bensì dalgiudice di secondo grado che è giunto alla conclusione di dichiarare lariforma della sentenza di primo grado sulla base di una nuovaprospettazione estranea al merito della controversia originaria».Di qui l’asserita ultrapetizione.2. Il motivo è infondato.Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ildivieto di ultra o extrapetizione, di cui all'art. 112 c.p.c., implica che èprecluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintividella pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formatooggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene nonrichiesto o diverso da quello.Rimane invece nell’ambito dell’oggetto del giudizio il giudice che giungaad accogliere un’eccezione formulata dalle parti, sulla base di argomenti indiritto, ancorché non spesi dalle parti stesse, dato che il divieto diultrapetizione deve essere coordinato con il principio iura novit curia, dicui all'art. 113, comma 1, c.p.c., che consente al giudice di assegnare unadiversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchéall'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabilialla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre afondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quellierroneamente richiamati dalle parti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 5832 del03/03/2021, Sez. 6, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018).Nella specie, il giudice d’appello ha preso le mosse dal motivod’impugnazione con cui l’[OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l’applicabilità, ailavoratori inquadrati nel ruolo speciale transitorio, dell’art. 10, comma 1,della l.r. n. 21 del 1986 e dunque del d.P.R. n. 1032 del 1973 (Testo unicodelle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili emilitari dello Stato). Dopo aver condiviso tale assunto di partenza, la CorteNumero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026territoriale ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 19 del citato Testo unicoimplicasse la impossibilità di computare il servizio preruolo, riscattandoloai fini della buonuscita, qualora presso l’originaria amministrazione fosseprevisto il versamento di una contribuzione finalizzata alla successivaerogazione di un’indennità di buonuscita nell’ambito di quello stessorapporto. Infine, la Corte territoriale ha osservato che dalla stessasentenza di primo grado era ricavabile che i contratti a tempo determinatoin forza dei quali i lavoratori avevano prestato il servizio preruoloprevedevano le trattenute previdenziali ed assistenziali, nonché lacorresponsione dell’indennità di fine rapporto al termine del rapporto.In altri termini, la sentenza impugnata, sulla base delle deduzionidell’[OSCURATO:PERSONA], tese a loro volta a contestare la pretesa degli odierniricorrenti di ottenere il computo del servizio preruolo ai fini dellabuonuscita al termine del rapporto a tempo indeterminato, ha escluso talespettanza alla luce di un’interpretazione giuridica delle norme diversa daquella fornita dal giudice di primo grado. Il tutto facendo leva anche su unprecedente di questa Corte conforme alla soluzione poi accolta (Cass.,Sez. L, Sentenza n. 9956 del 23/04/2018).Pertanto, nessun vizio di ultrapetizione è ad essa addebitabile.3. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamenteaddossato ai ricorrenti l’onere di provare la mancata liquidazione in lorofavore del trattamento di fine rapporto in relazione ai contratti a tempodeterminato precedentemente stipulati.3.1. Anche tale doglianza è infondata.Oggetto della domanda degli originari attori era la computabilità delservizio preruolo ai fini dell’indennità di buonuscita spettante all’esito delservizio in ruolo. In base alla ricostruzione fornita dalla Corte d’appellodelle norme applicabili, corretta e comunque non censurata, taleNumero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026computabilità è sottoposta dalla legge a una condizione: che il trattamentodi fine rapporto al termine del servizio preruolo, spettante anche in caso dimancato versamento della contribuzione obbligatoria, di fatto non fossestato erogato.Ecco allora che la mancata percezione del trattamento di fine rapportoalla scadenza dei contratti a tempo determinato, lungi dall’atteggiarsi afatto estintivo del diritto fatto valere dai lavoratori, ne era il fattocostitutivo, che doveva essere pertanto da loro almeno allegato.Deve dirsi allora conforme alle regole sulla distribuzione dell’onere dellaprova la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver constatato chegli odierni ricorrenti nulla avevano dedotto in ordine alla liquidazione deltrattamento di fine rapporto alla fine del servizio preruolo, ha rigettatol’originaria domanda.3.2. Peraltro, va osservato che la Corte d’appello di Messina ha trattodalla mancata deduzione in ordine alla mancata liquidazione la conclusioneche i dipendenti avessero «già ricevuto la prestazione di fine rapporto inrelazione ai periodi di servizio prestati a tempo determinato» (pag. 8,penultimo capoverso della motivazione).Secondo la Corte territoriale, la computabilità del servizio preruolo èdunque da escludere non già sulla base della mancata prova di un fattonegativo, bensì sulla base della prova del fatto positivo.Se è vera questa premessa, il motivo è da disattendere anche in nomedel consolidato principio per il quale la violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata inapplicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di unaincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,Numero registro generale 20006/2022Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12911/2026Data pubblicazione 06/05/2026c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Sez. 3, Sentenzan. 13395 del 29/05/2018).4. Il ricorso va in conclusione rigettato.Nulla va disposto sulle spese, essendo l’[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2026Il PresidenteIrene Tricomi
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