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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 34365/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG (A).

I . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento con cui, in data 22/09/2022, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso proposta, in quanto presentata da difensore non munito di procura speciale rilasciata ai sensi e nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. 2.

Con l'unico motivo sollevato, deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di procura speciale.

La firma del Chiappinelli apposta in calce all'istanza reca la certificazione di conformità del difensore e la procura in atti è assolutamente valida perché conferita per ogni atto del procedimento.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 04/04/23 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, in via pregiudiziale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La proposizione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo dì procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 cod. proc. pen., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta ed inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato.

Dal consueto contenuto del mandato ad litem, come quello del caso in oggetto, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria (cfr. Sez. 4, n. 17199 del 31/01/2017 n.m.).

Sin da epoca risalente, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508) hanno affermato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta.

Ne deriva che possa essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio; mandato che non contiene uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria per ingiusta detenzione.

La ratio legis, sottesa alla scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 cod. proc. pen., è quella di garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; così affrancando il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore, ed escludendo che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile di cui agli artt. 83 e 84 cod. proc. civ.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue lea condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese al Ministero resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese al ministero resistente.

Così deciso il 4 maggio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG (A). I . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il provvedimento con cui, in data 22/09/2022, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione dallo stesso proposta, in quanto presentata da difensore non munito di procura speciale rilasciata ai sensi e nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. 2. Con l'unico motivo sollevato, deduce erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di procura speciale. La firma del Chiappinelli apposta in calce all'istanza reca la certificazione di conformità del difensore e la procura in atti è assolutamente valida perché conferita per ogni atto del procedimento. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 04/04/23 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, in via pregiudiziale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La proposizione dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, solo per mezzo dì procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 cod. proc. pen., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta ed inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Dal consueto contenuto del mandato ad litem, come quello del caso in oggetto, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria (cfr. Sez. 4, n. 17199 del 31/01/2017 n.m.). Sin da epoca risalente, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508) hanno affermato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Ne deriva che possa essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio; mandato che non contiene uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria per ingiusta detenzione. La ratio legis, sottesa alla scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 cod. proc. pen., è quella di garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; così affrancando il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore, ed escludendo che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile di cui agli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue lea condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese al ministero resistente. Così deciso il 4 maggio 2023 Il C
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