CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 38109/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di quantitativi indeterminati di energia elettrica prelevata indebitamente mediante utilizzo di mezzi fraudolenti. Rilevato che i difensori hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Carenza ed illogicità della prova, non essendo stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2. Manifesta contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo e materiale del reato 2. Difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dagli imputati. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza proposto da entrambi i ricorrenti sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con motivazione corretta, rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità: la Corte d'appello, argomentando congruamente sulla base delle risultanze in atti, ha posto in evidenza come gli imputati, i quali usufruivano indebitamente dell'energia elettrica negli immobili occupati, fossero ben consapevoli di trarre vantaggio dalla sottrazione dell'energia elettrica, precisando che, ai fini della configurazione del reato non è necessario che sia accertata la identità di colui il quale abbia materialmente manomesso il contatore. realizzando l'allaccio abusivo, dovendo rispondere del reato colui che si sia avvalso dell'allaccio abusivo (cfr. ex Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Ritenuto che le doglianze formulate si esprimono in termini puramente oppositivi e che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che le doglianze proposte da entrambi gli imputati sono manifestamente infondate. Invero, i profili riguardanti il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sono sostenuti da adeguata giustificazione: occorre in proposito rammentare che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere este