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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2025

Cassazione n. 00956/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16168-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16168/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 872/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 809/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato in data 11/10/2018 innanzi al Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro,la Studio 92 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio INPS, Agenzia delle Entrate – Riscossione , INAIL e impugnava l’estratto di ruolo intestato alla società e i trentanove titoli ivi riportati, per i venti più risalenti eccependo la prescrizione e per i successivi diciannove deducendo la mancata notifica degli stessi.

Il Tribunale di Lucca accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando prescritta la pretesa sottesa a taluni titoli, rigettava nel resto il ricorso principale e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dall’INAIL.

2. [OSCURATO:PERSONA] 92 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello in via principale avverso la sentenza del Tribunale di Lucca.

L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e spiegando, a sua volta , appello incidentale , dolendosi del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo.

L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituivano con separate memorie chiedendo il rigetto dell’appello principale.

3. Con la sentenza n. 872/2021 depositata in data 14/12/2021 la Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale.

4. [OSCURATO:PERSONA] 92 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi di impugnazione.

5. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’INPS si è limitato al deposito della procura.

L’INAIL si è costituito chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso.

6. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in data 23/05/2025.

7. La difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di decisione in data 04.07.2025.

8. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 9/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 –bis e dell’art. 6 - quater, comma 1, del d.lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD) in relazione alle notifiche effettuate via PEC dagli Enti convenuti, inesistenza delle notifiche.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dagli Enti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione al riconosciuto interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizionee l’inesistenza del credito.

6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla opposizione ex art.615 cod. proc. civ. in relazione al riconosciuto interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e l’inesistenza del credito

7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva.

8. Osserva il Collegio, in via preliminare, come nell’istanza di decisione a seguito della proposta di definizione anticipata, la parte ricorrente abbia chiesto dichiararsi l’estinzione per cessata materia del contendere affermando di avere aderito alla c.d. rottamazione-quater ai sensi della legge 197/2022, art. 1, commi 231 – 252 e come abbia dedotto di aver provveduto al pagamento della prima rata con conseguente diritto alla estinzione del procedimento con compensazione delle spese.

9. Agli atti del fascicolo non si rinviene, tuttavia, prova del pagamento affermato quanto alla prima rata.

In difetto di prova di detto pagamento la causa deve essere decisa nel merito.

10. In proposito va rilevato il difetto di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo.

Come riferisce la sentenza impugnata, la questione della inammissibilità del ricorso originario avverso l’estratto di ruolo per carenza di interesse era stata eccepita,fin dal primo grado, dall’INPS.

Una volta disattesa l’eccezione da parte del Tribunale di Lucca, l’INPS aveva riproposto l’eccezione spiegando appello incidentale.

La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto assorbita la questione e ha respinto l’appello della società in base al principio della ragione più liquida, individuata nella intervenuta e rituale notifica dei titoli e nella fondatezza delle pretese recate dai ruoli.

11. Poiché la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto assorbita la questione e non ha pronunciato sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sulla medesima questione non si è formato giudicato ed essa può essere rilevata da questa Corte.

In proposito si consideri che: nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sulgiudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens , in quanto la formazione delgiudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e laquestione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito del giudice di secondo grado) (Cass.25/09/2024,n. 25639 ).

12. Assumono, allora, rilievo i princìpi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte: «In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione» (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

E’ stato allora superato (da ultimo, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), con argomenti che devono essere ribaditi, l’orientamento, che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, riteneva ammissibile l’impugnazione dell’estratto del ruolo in caso di mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero di deduzione di eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell’interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice (Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294).

13. In base alla disciplina richiamata, applicabile ratione temporis nella sua attuale formulazione, l’impugnazione del ruolo e delle cartelle che si assumono invalidamente notificate è ammissibile in ipotesi tassative, integrate dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110; tali ipotesi non ricorrono nella specie, in difetto di ogni deduzione sul punto.

14. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile sulla scorta delle medesime argomentazioni già spese nella proposta di definizione anticipata.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti delle parti costituite.

Nulla per le spese dell’INPS non formalmente costituito.

16. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge nei confronti dell’INAIL e liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per compensi oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate Riscossione; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore dei controricorrenti, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16168-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16168/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 872/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 809/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 11/10/2018 innanzi al Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro,la Studio 92 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio INPS, Agenzia delle Entrate – Riscossione , INAIL e impugnava l’estratto di ruolo intestato alla società e i trentanove titoli ivi riportati, per i venti più risalenti eccependo la prescrizione e per i successivi diciannove deducendo la mancata notifica degli stessi. Il Tribunale di Lucca accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando prescritta la pretesa sottesa a taluni titoli, rigettava nel resto il ricorso principale e accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dall’INAIL. 2. [OSCURATO:PERSONA] 92 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello in via principale avverso la sentenza del Tribunale di Lucca. L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e spiegando, a sua volta , appello incidentale , dolendosi del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo. L’INAIL e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituivano con separate memorie chiedendo il rigetto dell’appello principale. 3. Con la sentenza n. 872/2021 depositata in data 14/12/2021 la Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA] 92 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi di impugnazione. 5. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS si è limitato al deposito della procura. L’INAIL si è costituito chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso. 6. Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in data 23/05/2025. 7. La difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di decisione in data 04.07.2025. 8. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 9/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 –bis e dell’art. 6 - quater, comma 1, del d.lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD) in relazione alle notifiche effettuate via PEC dagli Enti convenuti, inesistenza delle notifiche. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dagli Enti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA. 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione al riconosciuto interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizionee l’inesistenza del credito. 6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla opposizione ex art.615 cod. proc. civ. in relazione al riconosciuto interesse della ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e l’inesistenza del credito 7. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva. 8. Osserva il Collegio, in via preliminare, come nell’istanza di decisione a seguito della proposta di definizione anticipata, la parte ricorrente abbia chiesto dichiararsi l’estinzione per cessata materia del contendere affermando di avere aderito alla c.d. rottamazione-quater ai sensi della legge 197/2022, art. 1, commi 231 – 252 e come abbia dedotto di aver provveduto al pagamento della prima rata con conseguente diritto alla estinzione del procedimento con compensazione delle spese. 9. Agli atti del fascicolo non si rinviene, tuttavia, prova del pagamento affermato quanto alla prima rata. In difetto di prova di detto pagamento la causa deve essere decisa nel merito. 10. In proposito va rilevato il difetto di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo. Come riferisce la sentenza impugnata, la questione della inammissibilità del ricorso originario avverso l’estratto di ruolo per carenza di interesse era stata eccepita,fin dal primo grado, dall’INPS. Una volta disattesa l’eccezione da parte del Tribunale di Lucca, l’INPS aveva riproposto l’eccezione spiegando appello incidentale. La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto assorbita la questione e ha respinto l’appello della società in base al principio della ragione più liquida, individuata nella intervenuta e rituale notifica dei titoli e nella fondatezza delle pretese recate dai ruoli. 11. Poiché la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto assorbita la questione e non ha pronunciato sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sulla medesima questione non si è formato giudicato ed essa può essere rilevata da questa Corte. In proposito si consideri che: nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021), non può incidere sulgiudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità dello ius superveniens , in quanto la formazione delgiudicato sulla statuizione del giudice di primo grado, circa la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, era stata impedita dall'appello dell'opposta e laquestione era rimasta implicitamente assorbita dalla statuizione sul merito del giudice di secondo grado) (Cass.25/09/2024,n. 25639 ). 12. Assumono, allora, rilievo i princìpi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte: «In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione» (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). E’ stato allora superato (da ultimo, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), con argomenti che devono essere ribaditi, l’orientamento, che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, riteneva ammissibile l’impugnazione dell’estratto del ruolo in caso di mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero di deduzione di eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell’interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice (Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294). 13. In base alla disciplina richiamata, applicabile ratione temporis nella sua attuale formulazione, l’impugnazione del ruolo e delle cartelle che si assumono invalidamente notificate è ammissibile in ipotesi tassative, integrate dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110; tali ipotesi non ricorrono nella specie, in difetto di ogni deduzione sul punto. 14. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile sulla scorta delle medesime argomentazioni già spese nella proposta di definizione anticipata. 15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti delle parti costituite. Nulla per le spese dell’INPS non formalmente costituito. 16. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge nei confronti dell’INAIL e liquidate in euro 6.000,00 (seimila) per compensi oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate Riscossione; condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore dei controricorrenti, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte
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