CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente di lavoro ORDINANZA sul ricorso 23208-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FIORI S.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei soci amministratori, legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ity - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 104 del 2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 26 febbraio 2020 e pubblicata il 6 marzo 2020 (R.G.N. 13/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L'[OSCURATO:PERSONA] e Fiori S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio l'INPS dinanzi al Tribunale di Gela, per chiedere l'annullamento del verbale dell'INPS, che aveva accertato la natura autonoma del rapporto lavorativo intercorso con il signor [OSCURATO:PERSONA], «solo formalmente ed erroneamente inquadrato quale lavoratore dipendente». Con sentenza n. 311 del 2017, pubblicata 1'11 dicembre 2017, il Tribunale di Gela ha rigettato il ricorso. 2.- L'[OSCURATO:PERSONA] e Fiori S.S. ha interposto gravame, respinto dalla Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 6 marzo 2020 con il numero 104 del 2020, che ha confermato la pronuncia di primo grado e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che le buste paga, le comunicazioni formate dal datore di lavoro e le generiche deposizioni assunte in causa non dimostrano in maniera rigorosa un rapporto di lavoro subordinato e non sono dunque idonee a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare affectionis vel benevolentiae causa. 3.- L'[OSCURATO:PERSONA] e Fiori S.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, con ricorso notificato il 26 agosto 2020 e affidato a un unico motivo. 4.- L'INPS resiste con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- L'[OSCURATO:PERSONA] e Fiori S.S. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, che denuncia violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle testimonianze acquisite, che avrebbero confermato in maniera inequivocabile e puntuale, con cognizione diretta dei fatti di causa, la natura subordinata del rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], retribuito in base alle giornate svolte e obbligato a rispettare le direttive dei figli Gaetano e [OSCURATO:PERSONA] e a giustificarsi per le assenze. 2.- L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto, dietro lo schermo della violazione di legge, denuncerebbe un vizio di motivazione con riguardo a una sentenza che conferma, in appello, la pronuncia di primo grado. 3.- L'eccezione è fondata, nei termini di seguito esposti. 4.- La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere utilmente denunciata in cassazione, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento e abbia preteso di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può essere ritualmente censurata in sede di legittimità anche quando il giudice abbia dichiarato di valutare secondo il suo prudente apprezzamento una prova assoggettata, per contro, a una regola legale di valutazione (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). Ove si deduca che il giudice ha soltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (sentenza n. 20867 del 2020, cit.). Si deve poi ribadire che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive: si devono dunque ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e tutte le circostanze che, per quanto non siano menzionati specificamente, sono tuttavia logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le molte, Cass., sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056). 5.- La sentenza impugnata (pagina 3) muove della premessa che, in caso di contestazione da parte dell'INPS, gravi sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133). Posta tale premessa, la Corte territoriale, con valutazione che collima con quella del giudice di primo grado, è giunta alla conclusione che tale prova non sia stata offerta. Non rappresentano prove idonee i documenti di formazione unilaterale del medesimo datore di lavoro che rivendica l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (pagina 4). Quanto alle deposizioni, lungi dal reputarle intrinsecamente inattendibili per lo status dei testimoni interrogati, i giudici d'appello hanno posto in risalto la carenza di elementi specifici in ordine al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato. I testimoni hanno delineato il «concetto astratto di subordinazione (uno comanda, l'altro ottempera)», senza fornire ragguagli di sorta sul concreto estrinsecarsi della subordinazione, e hanno riferito particolari evanescenti sul pagamento delle retribuzioni, senza specificare «la fonte conoscitiva» (pagina 5). 6.- Le critiche della parte ricorrente si prefiggono di scardinare la valutazione delle risultanze istruttorie, compiuta in termini concordi dai giudici di primo e di secondo grado, e di ottenere una revisione del giudizio di fatto, dietro il simulacro della violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. Le doglianze non tratteggiano alcuna delle fattispecie che danno àdito alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., secondo le indicazioni enucleate dalle sezioni unite di questa Corte. Nel ponderare, con accurato vaglio critico, tutti gli elementi acquisiti al giudizio, i riscontri documentali e le deposizioni assunte, la Corte territoriale ha esercitato il proprio prudente apprezzamento, senza attribuire alla valutazione d'una prova lo statuto caratteristico di un'altra prova. Le censure, nella loro essenza, si appuntano sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento, che potrebbe essere dedotto in cassazione nei ristretti limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Tale vizio, peraltro, neppure potrebbe essere denunciato a fronte d'una sentenza d'appello basata sulle medesime ragioni di fatto della pronuncia di primo grado (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.). 7.- Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso dev'essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. 8.- La parte ricorrente dev'essere condannata a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo. 9.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), la declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d