CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 12906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali il predetto risultava condannato in forza delle sentenze emesse: dal Tribunale di Enna il 22 settembre 2016, per un reato in materia di stupefacenti commesso in Agira il giorno 8 giugno 2013; dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 11 ottobre 2018, per reati in materia di stupefacenti commessi in Agira fra i mesi di febbraio e di luglio 2012. 2. Con ordinanza in data 8 aprile 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sia vizi di motivazione, per inadeguata valutazione degli indici dai quali il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto desumere che i reati giudicati erano stati commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore giuridico e ha reso congrua motivazione, a sostegno della negazione della possibilità di ritenere la continuazione. Sono ragionevoli le valutazioni contenute nell'ordinanza impugnata, secondo le quali la medesimezza del disegno criminoso fra i delitti giudicati non si ravvisa, avuto riguardo, da un lato, alla distanza temporale fra i reati commessi fra il febbraio e il luglio 2012, oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta emessa in data 11 ottobre 2018, e il reato commesso il giorno 8 giugno 2013, oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Enna il 22 settembre 2016; dall'altro lato, alla diversità del tipo di sostanza stupefacente, posto che si trattò di cessione di cocaina per le condotte meno recenti e di cessione di manjuana per l'altra condotta. A fronte di tali notazioni, non colgono nel segno le generiche osservazioni formulate dal ricorrente, perché non pongono in luce specifiche indicazioni - in ipotesi, non considerate dal giudice dell'esecuzione - dalle quali possa ricavarsi che detti reati siano stati programmati unitariamente. 1.2. La motivazione dell'ordinanza, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Per converso, il ricorso non è caratterizzato da specificità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]