CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2002
Cassazione n. 26819/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla erronea applicazionedell’art. 493 cod. pen. è reiterativo di censura già proposta (su cui la Corte diappello ha motivato nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata) e come taleinammissibile posto che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento dilegittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n.34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità ilricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi diappello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni,meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata)senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù dellequali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamenteosservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della criticaargomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata sirealizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e glielementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto diimpugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto chefondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo sicontesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584);rilevato che il secondo motivo di ricorso (mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per non essere stato proposto in appello: è infattiprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il qualenon possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali ilgiudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché nondevolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577;Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01)rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]