Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:183
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0043_RES
Causa C‑43/24 [Shipova] (
i
)
K. M. H.
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Ostacoli – Domanda di modifica dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 4, paragrafo 3 – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Obbligo in capo al giudice di uno Stato membro di conformarsi alla giurisprudenza della corte costituzionale di tale Stato – Interpretazione conforme»
Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione in transizione di genere che ha esercitato tale diritto di libera circolazione e di libero soggiorno in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine – Cittadino dell’Unione che non possiede un documento d’identità contenente dati conformi all’identità di genere rivendicata – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere legalmente e di iscrivere il cambiamento dei dati relativi al genere nel registro dello stato civile – Normativa nazionale che non consente tale cambiamento – Inammissibilità
(Art. 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 51, § 1, e 52, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 4, § 3)
(v. punti 37- 51, dispositivo 1)
Stati membri – Obblighi – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obbligo dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di loro propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto – Portata – Interpretazione di una normativa nazionale da parte di una corte costituzionale – Interpretazione che potrebbe costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile dello Stato membro interessato – Interpretazione in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Inammissibilità
(Artt. 21, § 1, e 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 7)
(v. punti 58‑64, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte interpreta l’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 (
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) nell’ambito di una controversia relativa al riconoscimento e all’iscrizione nello stato civile, da parte delle autorità di uno Stato membro, del cambiamento di genere, di nome di battesimo, di patronimico e di cognome di una persona cittadina di tale Stato membro.
K. M. H. è una persona nata e registrata nei registri dello stato civile della [OSCURATO:PERSONA] come di sesso maschile, con un nome composto da un nome di battesimo, un patronimico e un cognome corrispondenti a tale sesso. Soffrendo di una disforia dell’identità di genere, K. M. H. ha avviato una terapia ormonale in Italia, dove vive attualmente e stabilmente con il suo partner.
In tale contesto, K. M. H. ha chiesto al Rayonen sad [OSCURATO:PERSONA] (tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) di dichiararla persona di sesso femminile, ordinando il cambiamento del suo nome di battesimo, del suo patronimico e del suo cognome, e disponendo che tale cambiamento figuri nel suo atto di nascita.
Nonostante i pareri medici e la perizia giudiziaria che confermavano l’identità di genere rivendicata da K.M.H., la sua domanda è stata respinta dai tribunali di primo grado e d’appello.
Adito con un’impugnazione avverso la decisione di rigetto pronunciata in appello, il giudice del rinvio osserva di essere vincolato da una decisione interpretativa dell’assemblea plenaria delle sezioni civili di tale giurisdizione, secondo la quale il diritto sostanziale in vigore in [OSCURATO:PERSONA] non prevede la possibilità di un cambiamento dei dati relativi al sesso, al nome e al numero di identificazione personale contenuti negli atti di stato civile di una persona transgender. Tuttavia, esso esprime dubbi sull’interpretazione adottata in tale decisione alla luce dei requisiti del diritto dell’Unione.
Pertanto, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla parità dei cittadini dell’Unione, alla loro libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, alla non discriminazione e alla tutela giurisdizionale effettiva ostino a tale normativa nazionale e all’interpretazione che ne è data dai giudici nazionali.
Giudizio della Corte
In limine, la Corte sottolinea che K.M.H., godendo della cittadinanza dell’Unione, ha esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine e può quindi avvalersi dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE, fatte salve le condizioni e le limitazioni previste dalla direttiva 2004/38.
Nel merito, in primo luogo, la Corte ricorda che lo status delle persone, in cui rientrano le norme sul cambiamento di cognome, patronimico, nome di battesimo o identità di genere di una persona, costituisce una questione di competenza degli Stati membri. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione, compreso l’obbligo di rilasciare, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, documenti di identità che consentano alla persona interessata di esercitare il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
In tale contesto, la Corte osserva che la discordanza tra l’aspetto di una persona e i dati relativi al genere che figurano sulla sua carta d’identità o sul suo passaporto è tale da comportare un rischio concreto per tale persona di dover dissipare dubbi per quanto riguarda la sua identità nonché l’autenticità del documento d’identità che essa presenta o la veridicità dei dati in esso contenuti, il che può ostacolare l’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro.
In secondo luogo, la Corte osserva che un ostacolo siffatto non può essere giustificato, poiché dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la normativa bulgara in questione deve essere considerata incompatibile con il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della CEDU, articolo che costituisce una soglia di protezione minima ai sensi dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo la «Carta»). Inoltre, tollerare una discriminazione fondata sulla differenza tra il sesso biologico e l’identità di genere equivarrebbe a porre in non cale, nei confronti di siffatta persona, il rispetto della dignità e della libertà al quale essa ha diritto e che la Corte deve tutelare.
Di conseguenza, l’articolo 21 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, ostano a una normativa nazionale che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, come il sesso, il cognome, il patronimico e il nome di battesimo, iscritti nei registri di stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda il freno che può rappresentare, per il giudice del rinvio, l’interpretazione vincolante della normativa in questione da parte della corte costituzionale dello Stato membro interessato, la Corte precisa che sia l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE sia l’articolo 7 della Carta sono autosufficienti e non devono essere precisati da altre disposizioni per poter conferire ai singoli diritti invocabili in quanto tali. Pertanto, qualora il giudice del rinvio non sia in grado di interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, tale giudice sarebbe tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza di tali articoli e a garantirne la piena efficacia, disapplicando all’occorrenza le disposizioni nazionali in parola, compresa l’interpretazione di queste ultime in contrasto con il diritto dell’Unione, fornita dalla corte costituzionale di tale Stato membro.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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1
) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (
GU 2004, L 158, pag. 77
e rettifiche in
GU 2004, L 229, pag. 35
).