CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli ha respinto l'opposizione presentata, ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen. e 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avverso il provvedimento con cui lo stesso ufficio giudiziario, il 28 gennaio 2021, ha rigettato l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa ad ottenere la riabilitazione dagli effetti pregiudizievoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni e sei mesi, cui egli è stato sottoposto con decreto del Tribunale di Napoli del 14 ottobre 2015. A tal fine, ha ribadito, a dispetto delle contestazioni dell'opponente, che egli — lungi dal fornire, come normativamente, previsto, prova di costante ed effettiva buona condotta — a far data dalla cessazione dell'esecuzione della misura preventiva si è accompagnato, in modo tutt'altro che sporadico o occasionale, a soggetti pregiudicati, in alcuni casi anche per reati associativi ovvero coinvolti in attività di contrabbando, per la quale egli risulta tuttora sottoposto a due procedimenti penali, e non si è dedicato a regolare attività lavorativa, sicché deve ritenersi che egli non si sia affrancato, prendendone le distanze, dall'articolato complesso di relazioni malavitose che hanno costituito terreno fertile per le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello tratto argomenti da elementi di scarsa significatività, connessi ad incontri — fugaci, estemporanei ed avvenuti alla luce del sole — con persone che egli conosce perché residenti nel suo stesso quartiere, ovvero nell'area in cui i controlli sono stati eseguiti. Segnala che le pendenze valorizzate dal giudice della prevenzione attengono a fatti remoti e rivendica di avere da tempo intrapreso un percorso di resipiscenza, dedicandosi ad onesta attività lavorativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. L'art. 70, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, subordina la riabilitazione del soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, oltre che al decorso di un lasso temporale minimo (pari a tre anni, nel caso di pericolosità generica, ed a cinque, in quello di pericolosità qualificata) a decorrere dalla cessazione della misura di prevenzione, all'avere l'istante dato, durante l'intero periodo, prova costante ed effettiva di buona condotta. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che «In tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita» (Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572; Sez. 2, n. 35545 del 25/06/2008, Gucciardi, Rv. 240660), sicché, «mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore» (Sez. 1, n. 39809 del 02/10/2008, Lombardo, Rv. 241652) e, ancora di recente, ha ribadito che «il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà» (Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha posto l'accento sull'assenza di elementi attestanti la positiva evoluzione della personalità di [OSCURATO:PERSONA] il quale, da un canto, non ha offerto congrua dimostrazione dell'avvio (o, quantomeno, della ricerca) di regolare attività lavorativa, primario sintomo del recupero di un corretto sistema di valori, e non ha allegato altre circostanze espressive di definitiva resipiscenza e, dall'altro, ha mantenuto, tra il 2016 ed il 2020, costanti frequentazioni, analiticamente indicate nel provvedimento impugnato, con soggetti pregiudicati ed orbitanti negli ambienti delinquenziali che hanno fatto da sfondo alle trascorse condotte devianti. Tanto basta, alla luce dei canoni ermeneutici sopra enunciati, a confermare che egli è venuto meno all'onere probatorio impostogli dall'art. 70 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo quanto affermato dalla Corte di appello attraverso un percorso argomentativo lineare, che trae coerentemente spunto dalle acquisite evidenze istruttorie. Con il ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], per contro, si limita a reiterare censure che, già sviluppate con l'atto di opposizione, sono state disattese dalla Corte di appello, la cui esposizione, ampia ed esaustiva, si palesa, anche in questo caso, aliena da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà. I giudici della prevenzione, in specie, hanno chiarito, in replica alle obiezioni dell'opponente, che i reiterati incontri con pregiudicati documentati dalle forze dell'ordine non sono stati casuali né istantanei, per come attestato dalla terminologia usata, indicativa di vere e proprie frequentazioni, idonee a mettere in luce la persistente contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con la malavita dell'area in cui egli risiede e, in particolare, il suo attuale interesse per attività illecite suscettibili di garantirgli cospicui profitti. Nello stesso senso milita, ha continuato la Corte di appello, il numero complessivo — sei, nell'arco di un quinquennio — degli incontri indicati nella relazione del Questore, sicuramente compatibile con l'assunto che lo vuole ancora legato a persone e gruppi dediti al crimine. Il provvedimento impugnato si rivela, in conclusione, tetragono alle doglianze del ricorrente, in quanto frutto di ineccepibile applicazione del disposto normativo e scevro da qualsivoglia deficit razionale. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle