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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 49602/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 9 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Messina in relazione al reato di cui all'ad 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto non sussistere a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione, rilevando che le intercettazioni depongono per il mancato stabile inserimento del soggetto all'interno del sodalizio e per l'autonomia delle sue condotte di spaccio. i.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che la intensità e frequenza dei contatti tra l'indagato ed i maggiorenti della compagine criminale, lungi dal deporre per un mero ed occasionale rapporto di fornitura, dimostrano la partecipazione dello stesso alla struttura associativa, anche in forza della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di considerare partecipe dell'associazione anche l'acquirente abituale.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla circostanza che le conversazioni intercettate, intercorse tra il 26 giugno 2020 ed il 18 luglio 2020, provino che il ricorrente ha posto in essere soltanto un singolo tentativo di acquisto di stupefacente dall'organizzazione criminale oggetto della contestazione per art. 74 citato, e non denotino, quindi, una stabilità di rapporti con essa.

Il pubblico ministero imposta il ricorso sulla giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di considerare parte dell'associazione finalizzata allo spaccio anche l'acquirente abituale, e sostiene che la intensità e frequenza dei contatti denoterebbero nel caso in esame l'esistenza nell'indagato di tale condizione di acquirente abituale; però non indica quali sarebbero gli ulteriori elementi di prova da cui si dovrebbe desumere tale condizione di acquirente abituale dall'organizzazione.

Se, infatti, gli elementi di prova sono quelli indicati dallo stesso Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, la conclusione del Tribunale sulla mancanza di gravi indizi della partecipazione dell'indagato all'associazione non è illogica, perché effettivamente si tratta di unico tentativo di acquisto di stupefacente, che non è sufficiente per integrare la condizione dell'acquirente abituale.

Se, invece, vi fossero degli elementi di prova ulteriori non valutati nella ordinanza impugnata, allora si verserebbe in presenza di un travisamento della prova per omissione (Sez. 6, Sentenza n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457: Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione.

Fattispecie relativa alla omessa valutazione del contenuto delle registrazioni ambientali eseguite su iniziativa della persona offesa, nonostante queste risultassero allegate alla informativa della polizia giudiziaria e fossero astrattamente idonee a disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna in appello, adottata in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado).

Però, il ricorso per cassazione che denuncia un travisamento della prova per omissione deve, a pena di inammissibilità, indicare, ed allegare, l'ulteriore elemento probatorio di cui è stata omessa la valutazione (Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073: in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).

Ne consegue nel caso in esame l'inammissibilità del ricorso per la estrema genericità con cui lo stesso è costruito e la mancata indicazione dell'eventuale elemento ulteriore di prova di cui è stata omessa la valutazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MESSINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Messina ha annullato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.i.p. del Tribunale di Messina in relazione al reato di cui all'ad 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto non sussistere a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all'associazione, rilevando che le intercettazioni depongono per il mancato stabile inserimento del soggetto all'interno del sodalizio e per l'autonomia delle sue condotte di spaccio. i. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che la intensità e frequenza dei contatti tra l'indagato ed i maggiorenti della compagine criminale, lungi dal deporre per un mero ed occasionale rapporto di fornitura, dimostrano la partecipazione dello stesso alla struttura associativa, anche in forza della giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di considerare partecipe dell'associazione anche l'acquirente abituale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale del riesame ha fondato la propria decisione sulla circostanza che le conversazioni intercettate, intercorse tra il 26 giugno 2020 ed il 18 luglio 2020, provino che il ricorrente ha posto in essere soltanto un singolo tentativo di acquisto di stupefacente dall'organizzazione criminale oggetto della contestazione per art. 74 citato, e non denotino, quindi, una stabilità di rapporti con essa. Il pubblico ministero imposta il ricorso sulla giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di considerare parte dell'associazione finalizzata allo spaccio anche l'acquirente abituale, e sostiene che la intensità e frequenza dei contatti denoterebbero nel caso in esame l'esistenza nell'indagato di tale condizione di acquirente abituale; però non indica quali sarebbero gli ulteriori elementi di prova da cui si dovrebbe desumere tale condizione di acquirente abituale dall'organizzazione. Se, infatti, gli elementi di prova sono quelli indicati dallo stesso Tribunale del riesame nella ordinanza impugnata, la conclusione del Tribunale sulla mancanza di gravi indizi della partecipazione dell'indagato all'associazione non è illogica, perché effettivamente si tratta di unico tentativo di acquisto di stupefacente, che non è sufficiente per integrare la condizione dell'acquirente abituale. Se, invece, vi fossero degli elementi di prova ulteriori non valutati nella ordinanza impugnata, allora si verserebbe in presenza di un travisamento della prova per omissione (Sez. 6, Sentenza n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457: Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione. Fattispecie relativa alla omessa valutazione del contenuto delle registrazioni ambientali eseguite su iniziativa della persona offesa, nonostante queste risultassero allegate alla informativa della polizia giudiziaria e fossero astrattamente idonee a disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna in appello, adottata in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado). Però, il ricorso per cassazione che denuncia un travisamento della prova per omissione deve, a pena di inammissibilità, indicare, ed allegare, l'ulteriore elemento probatorio di cui è stata omessa la valutazione (Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073: in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione). Ne consegue nel caso in esame l'inammissibilità del ricorso per la estrema genericità con cui lo stesso è costruito e la mancata indicazione dell'eventuale elemento ulteriore di prova di cui è stata omessa la valutazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
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