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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16233/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e •[OSCURATO:PERSONA], con distinti motivi di ricorso; omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Furia luigi), vizio della motivazione sulla determinazione della pena applicata ([OSCURATO:PERSONA]).

2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale.

I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la determinazione della pena applicata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e •[OSCURATO:PERSONA], con distinti motivi di ricorso; omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Furia luigi), vizio della motivazione sulla determinazione della pena applicata ([OSCURATO:PERSONA]). 2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la determinazione della pena applicata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris