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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31336/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); è adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, in aderenza ai principi della giurisprudenza, ha escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto richiamando i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non contiene l'enunciazione specifica degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che avrebbero dovuto essere valutati dal Tribunale.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché è stato proposto per motivi manifestamente infondati: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); è adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, in aderenza ai principi della giurisprudenza, ha escluso la sussistenza della particolare tenuità del fatto richiamando i criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per genericità, perché, contrariamente a quanto previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non contiene l'enunciazione specifica degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che avrebbero dovuto essere valutati dal Tribunale. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso