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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 35408/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/19n, avverso la sentenza del 1 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di generale ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Bari per rispondere del reato di evasione, commesso in Bari il 27 marzo 2017, quando si sarebbe allontanato, senza giustificato motivo, dall'abitazione ove era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari.

2. Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 9 maggio 2017 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione.

3. La Corte di appello di Bari, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, appellata dall'imputato previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a otto mesi di reclusione.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione al mancato disconoscimento della recidiva, e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva.

5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.2.

Con il primo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame del merito della sentenza impugnata.

Il motivo si risolve, infatti, nella riproposizione della censura, già svolta in grado di appello e congruamente disattesa, secondo la quale l'imputato avrebbe rispettato il provvedimento di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per recarsi al lavoro.

La Corte di appello non incongruamente ha rilevato che il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari e autorizzato ad allontanarsene per raggiungere un'azienda agricola sita a breve distanza dall'abitazione, è stato sorpreso dagli operanti, in orario anteriore (ore 6.05) a quello stabilito per l'inizio della giornata lavorativa (ore 6.30), nell'atto di imboccare con il proprio veicolo una strada diversa da quella che lo avrebbe più rapidamente condotto all'azienda predetta.

Nella valutazione non illogica della Corte di appello il provvedimento adottato in data 16 novembre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., aveva un contenuto specifico ed inequivoco, in quanto consentiva all'imputato lo svolgimento di attività lavorativa solo presso la sede dell'azienda agricola del datore di lavoro (in [OSCURATO:PERSONA]) e non già sui fondi di proprietà dell'impresa presso la quale lavorava, siti nelle campagne circostanti Bari, Bitonto e Giovinazzo, come ritenuto dal ricorrente e richiesto nella istanza formulata dal difensore.

Le decisioni di merito precisano, inoltre, non certo illogicamente, che la strada imboccata dall'imputato non corrispondeva al tragitto più breve per raggiungere il luogo di lavoro e che l'orario (le ore 6.05), nel quale era stata accertato l'allontanamento domiciliare, era incongruo rispetto al tragitto necessario per recarsi, su un automezzo, al luogo di lavoro, distante solo un chilometro dall'abitazione dell'imputato.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione al mancato disconoscimento della recidiva, e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva.5.

Il motivo è infondato.

Il difetto di motivazione denunciato dal ricorrente è, invero, insussistente, in quanto la Corte di appello ha non certo illogicamente rilevato che l'imputato è gravato da numerosi e gravi precedenti, per delitti commessi anche con l'uso di armi, che si rivelano omogenei, quanto al bene giuridico leso (come il precedente per resistenza a pubblico ufficiale), rispetto al delitto commesso.

La Corte di appello, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè), ha, dunque, ritenuto che nel caso di specie la reiterazione dell'illecito costituisse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali La Corte di appello ha, inoltre, non certo incongruamente, ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche al ricorrente, in regime di equivalenza «con la significativa recidiva», in ragione della «non eccessiva distanza dell'allontanamento» posto in essere dall'imputato.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/19n, avverso la sentenza del 1 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di generale ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Bari per rispondere del reato di evasione, commesso in Bari il 27 marzo 2017, quando si sarebbe allontanato, senza giustificato motivo, dall'abitazione ove era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari. 2. Il Tribunale di Bari, con sentenza emessa in data 9 maggio 2017 all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione. 3. La Corte di appello di Bari, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, appellata dall'imputato previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a otto mesi di reclusione. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione al mancato disconoscimento della recidiva, e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.2. Con il primo motivo, il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 e 533 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine agli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione a un rinnovato esame del merito della sentenza impugnata. Il motivo si risolve, infatti, nella riproposizione della censura, già svolta in grado di appello e congruamente disattesa, secondo la quale l'imputato avrebbe rispettato il provvedimento di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per recarsi al lavoro. La Corte di appello non incongruamente ha rilevato che il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari e autorizzato ad allontanarsene per raggiungere un'azienda agricola sita a breve distanza dall'abitazione, è stato sorpreso dagli operanti, in orario anteriore (ore 6.05) a quello stabilito per l'inizio della giornata lavorativa (ore 6.30), nell'atto di imboccare con il proprio veicolo una strada diversa da quella che lo avrebbe più rapidamente condotto all'azienda predetta. Nella valutazione non illogica della Corte di appello il provvedimento adottato in data 16 novembre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., aveva un contenuto specifico ed inequivoco, in quanto consentiva all'imputato lo svolgimento di attività lavorativa solo presso la sede dell'azienda agricola del datore di lavoro (in [OSCURATO:PERSONA]) e non già sui fondi di proprietà dell'impresa presso la quale lavorava, siti nelle campagne circostanti Bari, Bitonto e Giovinazzo, come ritenuto dal ricorrente e richiesto nella istanza formulata dal difensore. Le decisioni di merito precisano, inoltre, non certo illogicamente, che la strada imboccata dall'imputato non corrispondeva al tragitto più breve per raggiungere il luogo di lavoro e che l'orario (le ore 6.05), nel quale era stata accertato l'allontanamento domiciliare, era incongruo rispetto al tragitto necessario per recarsi, su un automezzo, al luogo di lavoro, distante solo un chilometro dall'abitazione dell'imputato. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 99 cod. pen., in relazione al mancato disconoscimento della recidiva, e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva.5. Il motivo è infondato. Il difetto di motivazione denunciato dal ricorrente è, invero, insussistente, in quanto la Corte di appello ha non certo illogicamente rilevato che l'imputato è gravato da numerosi e gravi precedenti, per delitti commessi anche con l'uso di armi, che si rivelano omogenei, quanto al bene giuridico leso (come il precedente per resistenza a pubblico ufficiale), rispetto al delitto commesso. La Corte di appello, in conformità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè), ha, dunque, ritenuto che nel caso di specie la reiterazione dell'illecito costituisse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali La Corte di appello ha, inoltre, non certo incongruamente, ritenuto di riconoscere le circostanze attenuanti generiche al ricorrente, in regime di equivalenza «con la significativa recidiva», in ragione della «non eccessiva distanza dell'allontanamento» posto in essere dall'imputato. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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