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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25728/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n.2680/2026 depositata il16/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 20 luglio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Considerato che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n.25/2008la sospensione dei termini processuali non opera nei procedimentiriguardanti controversie in materia di riconoscimento della protezioneinternazionale;Rilevato che il difensore in data 28 agosto 2026 ha depositato rinuncia alricorso e dichiarato che non si intende proporre opposizione;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9879/2026Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 25728/2026Data pubblicazione 23/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/09/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona n.2680/2026 depositata il16/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 20 luglio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Considerato che ai sensi dell’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs. n.25/2008la sospensione dei termini processuali non opera nei procedimentiriguardanti controversie in materia di riconoscimento della protezioneinternazionale;Rilevato che il difensore in data 28 agosto 2026 ha depositato rinuncia alricorso e dichiarato che non si intende proporre opposizione;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9879/2026Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 25728/2026Data pubblicazione 23/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/09/2026Laura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 25728/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris