CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 26857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto ilvincolo della continuazione dei reati giudicati mediante tre sentenze (sentenzadel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina del 07/02/2022,confermata dalla Corte di appello in data 23/11/2022 e passata in giudicato il10/12/2022, di condanna alla pena di anni due di reclusione, per i reati di lesionie minaccia, commessi il 12 e il 14/09/2021 in Valdina; sentenza della Corte diappello di Messina del 26/05/2023, in riforma della pronuncia del Tribunale diMessina del 01/03/2022, passata in giudicato in data 11/06/2023, di condannaalla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione, posto in essere inValdina il 22/09/2019; sentenza del Tribunale di Messina del 13/03/2024,riformata dalla Corte di appello in data 21/02/2025 e passata in giudicato il04/07/2025, di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di cuiall’art. 7 decreto legge 28/01/2019 n. 4 (Disposizioni urgenti in materia direddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla legge 28marzo 2019, n. 26).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, mediante i quali deduce vizi ex art.606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., conriferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzioneerroneamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati mediante le sentenze suddette; la difesa, inoltre, chiede che vengasollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 671 cod. proc. pen., nellaparte in cui non include la alcoldipendenza, fra gli elementi da considerare inpunto di individuazione del medesimo disegno criminoso, al pari di altre forme didipendenza.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Quanto ai primi due motivi, infatti, ladedotta questione è stata risolta – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto taleprofilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione ditali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità; la struttura motivazionale che sorreggel’impugnata ordinanza, poi, è congruente, esaustiva e priva di spunti di illogicitào contraddittorietà. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.4. Con riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale,giova richiamare Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022, Riviera, Rv. 283779 – 01, amente della quale: ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione in sedeesecutiva, la condizione di alcoldipendenza non rileva ai fini dell'unicità deldisegno criminoso, non essendo equiparabile, secondo massime di comuneesperienza, allo stato di tossicodipendenza, la cui rilevanza si fonda sull'intentodel legislatore di attenuare le sanzioni derivanti dalla commissione di plurimireati collegati e dipendenti da tale stato, connotato dalla necessità di procurarsi,con impellente frequenza, i mezzi necessari all'acquisto delle sostanzepsicotrope›› e Sez. 7, n. 18669 del 13/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266720 – 01,secondo cui: ‹‹In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva,non pur estendersi allo stato di alcooldipendenza la rilevanza attribuita, ai finidell'unicit` del disegno criminoso, allo stato di tossicodipendenza, poiché talelimitazione si fonda sull'intento del legislatore di attenuare le conseguenzepunitive derivanti dalla commissione di reati da parte di soggetti indotti dallaricorrente necessità di assunzione di prodotti psicotropi a violare frequentementela legge per procurarsi i mezzi per il loro acquisto, con una impellente frequenzache, secondo massime di esperienza, non ricorre nella patologica assunzione dialcoolici››.A tutto voler concedere, comunque, la condizione di dipendenzadall’alcool è restata, nel caso di specie, sfornita di una adeguata provadocumentale.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.