Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2025

Cassazione n. 14775/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4287/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70S43 G420 G); - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 445/2025Numero di raccolta generale 14775/2025 70M59 F384 Y); Data pubblicazione 02/06/2025 - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore; E SORIT – [OSCURATO:PERSONA] E RISCOSSIONI – S.P.A.- ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 1631/24/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 27 giugno 2017, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia era l’ingiunzione di pagamento indicata in atti, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. il versamento della somma di 32.918,29 € a titolo di TIA per gli anni di imposta 2010/2011.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

3. Con atto notificato in data 25 gennaio 2018 alle parti in epigrafe indicate, [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 Numero sezionale 445/2025 cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque Numero di raccolta generale 14775/2025Data pubblicazione 02/06/2025 motivi di impugnazione.

4. Solo l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controdeduzioni notificate il 6 marzo 2018.

5. Il Comune di Empoli e l [OSCURATO:SOCIETA]. sono restate intimate.

6. Con atto depositato in data 13 dicembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti costituite, è stato rappresentato che la lite è stata transatta, per cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. vi ha aderito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.

2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta.

3. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.

T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M.

F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 Numero sezionale 445/2025 la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le Numero di raccolta generale 14775/2025Data pubblicazione 02/06/2025 spese di giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4287/2018 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70S43 G420 G); - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 445/2025Numero di raccolta generale 14775/2025 70M59 F384 Y); Data pubblicazione 02/06/2025 - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore; E SORIT – [OSCURATO:PERSONA] E RISCOSSIONI – S.P.A.- ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 1631/24/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 27 giugno 2017, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia era l’ingiunzione di pagamento indicata in atti, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. il versamento della somma di 32.918,29 € a titolo di TIA per gli anni di imposta 2010/2011. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 3. Con atto notificato in data 25 gennaio 2018 alle parti in epigrafe indicate, [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 Numero sezionale 445/2025 cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque Numero di raccolta generale 14775/2025Data pubblicazione 02/06/2025 motivi di impugnazione. 4. Solo l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controdeduzioni notificate il 6 marzo 2018. 5. Il Comune di Empoli e l [OSCURATO:SOCIETA]. sono restate intimate. 6. Con atto depositato in data 13 dicembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti costituite, è stato rappresentato che la lite è stata transatta, per cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso e l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. vi ha aderito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. 2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta. 3. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 Numero sezionale 445/2025 la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le Numero di raccolta generale 14775/2025Data pubblicazione 02/06/2025 spese di giudizio.
Sentenza Cassazione n. 14775/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris