CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 32860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4854/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], N. 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 824/2017 depositata il 29/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Bari con il quale,su istanza della società P.V.S.,le era stato intimato il pagamento della somma di euro 101.604 oltre interessi e spese a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l’allestimento di tre autoveicoli industriali destinati all’esportazione in Bulgaria (committente il M inistero dell’ambiente della Repubblica di Bulgaria). L’opponente proponeva anche domanda riconvenzionale per ottenere pronuncia di condanna della società opposta al pagamento di euro 154.542,49 a titolo di penale per il ritardoe per i danni dovuti a vizi dell’opera. 2. La società opposta P.V.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avverse. 3. Il Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minor somma di euro 51.640 oltre interessi dalla domanda con compensazione delle spese processuali. Il Tribunale riteneva provata la domanda risarcitoria della società [OSCURATO:SOCIETA] ma , a causa dell’ estrema difficoltà della quantificazione dei danni,liquidava in via equitativa l’importo di euro 50.000 da detrarre dal corrispettivo dovuto alla società opposta.A tale conclusione giungeva considerando:l’applicazione di una penale di euro 114.495 da parte del committente bulgaro, come desumibile, seppure non con estrema certezza, dal tenore della missiva dell’8 maggio 2009;l ’assenza di prova sufficiente sul fatto che i vizi della fornitura avessero avuto qualche ricaduta sul Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 compenso netto percepito dall’opponente;l’impossibilità di stimare l’effettiva consistenza dei vizi, pur sussistendone un principio di prova, e di ricollegarli all’inadempimento dell’opposta stante l’insufficienza della perizia stragiudiziale prodotta in giudizio e la non più attuale possibilità di una consulenza tecnica di ufficio. 4. La società P.V.S. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva nel giudizio di appello e chiedeva il rigetto del gravame. 6. La Corte d’Appello di Bari accoglieva l’appello e, in riforma della pronuncia, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo che confermava integralmente.Riteneva fondata la critica espressa con l’appello in merito all’interpretazione offerta dal primo giudice del regolamento contrattuale,con particolare riferimento alla tempistica convenuta per la riconsegna dei veicoli, una volta eseguito l’allestimento. Stante la non corrispondenza tra la proposta del 9 marzo 2007,contenente la previsione del termine di 90 giorni dalla consegna per l’allestimento con esclusione del conteggio del mese di agosto avanzata da P.V.S.e la controfferta del 19 dicembre 2007 avanzata da [OSCURATO:SOCIETA],risultava evidente che il perfezionamento del contratto non poteva essere ricollegato alla comunicazione della predetta controfferta, in quanto difforme dalla prima proposta . Pertanto, ex art.1326, primo comma, c.c., in difetto di un riscontro oggettivo in ordine al successivo scambio epistolare e stante la libertà di forma contrattuale, il perfezionamento del contratto doveva ancorarsi temporalmente al momento in cui aveva avuto inizio l’esecuzione delcontratto da parte di uno dei contraenti con implicita quanto inequivocabile accettazione delle condizioni offerte dalla controparte. Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 Nel caso di specie l’esecuzione del contratto era stata intrapresa per prima da [OSCURATO:SOCIETA] con la consegna a P.V.S.deiprimi due veicoli da allestire,consegna avvenuta in data 8 aprile 2008 a fronte delle condizioni offerte da quest’ultima società con la proposta del 9 marzo 2007. La suddetta proposta indicava come durata di efficacia il termine ultimo del 30 giugno 2007, ma la sua sopravvenuta inefficacia non risultava tempestivamente allegata dalle parti in corso di causa. Peraltro,sia il richiamo alla proposta in oggetto che le successive comunicazioni intercorse, come enunciato nella controfferta del 19 dicembre 2007,confermavano che erano in corso trattative e che quindi il termine del 30 giugno 2007 era stato ritenuto dalle parti ininfluente. Ne derivava che, al momento della consegna dei primi due veicoli da allestire, prima inequivocabile manifestazione di volontà della società committente di affidare a P.V.S.. l’esecuzione dell’opera di allestimento dei veicoli industriali in oggetto, le condizioni contrattuali enunciate nella proposta del 9 marzo 2007, mai modificate dalla proponente, erano state accettate inequivocabilmente da [OSCURATO:SOCIETA] con comportamento concludente. A conferma di ciò risultava che, con missiva del 23 dicembre 2008, la so cietà committente, senza nulla eccepire in ordine al ritardo nell’esecuzione dell’opera di allestimento, si impegnava a pagare l’importo della fattura n. 122 /08 , oggetto del successivo procedimento monitorio entro il gennaio 2009 per mere ragioni di contabilità, stabilendo altresì il ritiro del terzo veicolo per il 29 dicembre 2008. Sulla base di tali ragioni non era condivisibile quanto affermato dal primo giudice, non essendo configurabile un ritardo nell’adempimento ascrivibile a P.V.S. e n on essen do applicabile la penale pretesa in via riconvenzionale da [OSCURATO:SOCIETA] in quanto prevista solo nella controfferta del 19 dicembre 2007 giammai accettata dalla Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 società incaricata dell’allestimento. D’altra parte , la predetta nota del 23 dicembre 2008, contraria mente all’assunto della società appellata, non denunciava alcunché in ordine al preteso stato di necessità in cui era venuta a trovarsi e che avrebbe giustificato l’impegno di corrispondere un acconto sul terzo veicolo nonostante le pregresse pattuizioni.Né la società aveva offerto alcuna prova sul punto non essendo peraltro ammissibile la prova orale oramai abbandonata perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni. Peraltro, non risultava dimostrata neanche l’incidenza pregiudizievole del ritardo rispetto al connesso rapporto contrattuale intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA] e il committente bulgaro. A non diverse conclusioni doveva giungersi in merito alla sussistenza dei contestati difetti dell’opera espletata e, comunque , all’ascrivibilitàdegli stessi alla società appellante. Sul punto vi era una lacuna probatoria non colmabile in sede di appello non avendo la società appellata riproposto le richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni nonostante le stesse fossero state disattese dal primo giudice. D’altronde lo stesso giudice di primo grado si era espressoin sentenza in termini dubitativi in ordine alla sussistenza e al la consistenza dei vizi, per un verso ravvisando soltanto un principio di prova senza specificazione alcuna in ordine alla fonte di tale convincimento e, per altro verso , evidenziando l’insufficientevalenza probatoria della perizia stragiudiziale prodotta dalla società appellata e l’inutilità di una consulenza oramai non più attuale. Non poteva condividersi , pertanto , la liquidazione in via equitativa del danno risarcibile perché fondata su presupposti in fatto privi di significativo riscontro sia sull’an che sul quantum debeatur. Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 7. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi. 8. P.V.S. ha resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria insistendo nella richiesta di inammissibilità o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli articoli 1326 e 1327 c.c. Oggetto della censura è la violazione dell’articolo 1326 c.c. in quanto l’ordine di [OSCURATO:SOCIETA] del 19 dicembre 2007 che conteneva la previsione deltermine di consegna, delle condizioni di pagamento e della penale in caso di ritardo da parte dell’allestitore è cronologicamente successivo e difforme rispetto all’offerta formulata dalla controparte in data 9 marzo 2007 e,dunque, costituisce nuova proposta come previsto dal comma 5dell’articolo 1326 c.c. A seguito della nuova proposta nessun’altra manifestazione di volontà contrattuale è stata portata a conoscenza della ricorrente prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni in data 8 aprile 2008 allorché P.V.S.ha ricevuto in consegna i primi due veicoli e ha iniziato le prestazioni alle quali si era obbligata. Peraltro , la medesima società P.V.S. ha proposto la propria domanda sul presupposto che il preteso credito corrispettivo fosse sorto da l contratto conseguente all’ordine del 19 dicembre 2007 come si legge nel ricorso monitorio e come si evince anche dalla corrispondenza ante lite. La Corte d’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato, dunque, nel ritenere che l’esecuzione del contratto intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA] con la consegna a P.V.S.dei primi due veicoli da allestire avvenuta l’8 aprile 2008 si fondasse sulle condizioni offerte da quest’ultima società con la proposta del 9 marzo 2007. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 avrebbe deltutto ignorato l’esistenza della controproposta, la quale aveva avuto adesione da parte di P.V.S. dimostrata dal l’inizio dell’esecuzione, che equivale ad accettazione , completa ndo i l perfezionamento del negozio. L’avvenuta consegna dei veicoli da parte di [OSCURATO:SOCIETA] presso l’officina di P.V.S. che li ha ricevuti e ha cominciato ad allestirli integrerebbe uncomportamento concludente di accettazione dellacontroproposta del 19 dicembre 2007. 1.2 Il primo motivo di ricorso èfondato. La Corte d’Appello di Bari ha ritenuto che , vista la non corrispondenza dell’originaria proposta formulata dalla P.V.S. in data 9 marzo 2007 con la contro - offerta della [OSCURATO:SOCIETA] del 19 dicembre 2007, il perfezionamento del contratto doveva ricondursi al momento di inizio d ella sua esecuzione , con accettazione delle condizioni offerte da P.V.S. a [OSCURATO:SOCIETA]. Infatti, n ella specie l’esecuzione del contratto era stata intrapresa per prima da [OSCURATO:SOCIETA] con la consegna a P.V.S.dei primi due veicoli da allestire, in data 8 aprile 2008,a fronte delle condizioni offerte con l’originaria proposta del marzo 2007. La decisione è erronea in quanto la mancata accettazione dell’originaria proposta di P.V.S.da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva a sua volta effettuato una controproposta impedisce di ritenere che l’originaria proposta di P.V.S. sia stata accettata mediante esecuzione della prestazione (consegna dei veicoli da allestire). Al contrario, l ’accettazione della consegna dei veicoli da parte di quest’ultima implica, in mancanza di ulteriori interlocuzioni tra le parti, l’accettazione della controproposta fatta dalla ricorrente comprensiva delle scadenze contrattuali ivi stabilite. Peraltro, la stessa Corte d'Appello afferma l’irrilevanza del fatto che il termine dell’originaria proposta di P.V.S. era scaduto il 30 giugno 2007 Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 perché dalle successive comunicazioni intercorse, come enunciato nella controfferta del 19 dicembre 2007,emergeva che erano ancora in corso trattative tra le parti. Risulta evidente, pertanto, l’assoluta contraddittorietà di siffatta affermazione rispetto alla affermata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dell’originaria proposta del marzo 2007 formulata da P.V.S. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «Il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Quando, però, l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione) (nella specie, in applicazione del su r iportato principio, la C.S. ha confermato la decisione del merito, con cui si è ritenuto che l’ accettazione dell'originario proponente possa dedursi dalla ricezione, senza obiezioni, della merce speditagli in data successiva alla comunicazione della controproposta)»(Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 28/02/1985, Rv. 439691 -01). In altri termini: Il principio normativamente sancito (art 1326 cod.civ.), secondo cui un'acce ttazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, comporta l'ovvia conseguenza che solo con l'accettazione di quest'ultima si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l'altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione. (Sez. 3, Sentenza n. 527 del 17/02/1976, Rv. 379191 -01) Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 La sentenza della Corte d’Appello di Bari si è discostata dai suddetti principi e ha fatto erronea applicazione dell’art. 1326 c.c., attribuendo rilevanza alla condotta della [OSCURATO:SOCIETA] che ha dato esecuzione per prima al contratto, consegnando i mezzi per l’allestimento, senza considerare la mancata accettazione d a parte di quest’ultima dell’offerta di P.V.S. e la sua controproposta del 19 dicembre 2007 che , in bas e alla regola su menzion ata , vale come nuova offerta, a sua volta accettata dal P.V.S. mediante esecuzione del contratto con valore tacito di accettazione dell e diverse condizioni contrattuali proposte. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 1362e 1363 c.c. La censura ha ad oggetto l’ erronea interpretazione della proposta e dell’accettazione non effettuat a nell’ambito di un’interpretazione complessiva del contratto ex articolo 1363 c.c. Sulla base di tale criterio interpretativo la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere l’organica edinterna coerenza della controproposta del 19 dicembre 2007 e , in ogni caso , anche in virtù dell’articolo 1362 c.c.,l’interpretazione, in base al comportamento complessivo delle parti e alla corrispondenza intercorsa tra le stesse,non poteva che essere nel senso che la disciplina negoziale era quella della controproposta. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delprimo. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. La censura ha ad oggetto la valutazione della prova da parte della Corte d’Appello in ordine all’esistenza dei vizi lamentati , all’indicazione dei rimedi per la loro eliminazione,al costo relativo al Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 ritardo conseguentemente riportato nell’esecuzione del contratto con il governo bulgaro e all’applicazione della penale da parte di quest’ultimo a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. Le allegazioni , infatti , non erano state contestate dalla controparte, sicché non era necessario fornirne la relativa prova. In ogni caso Comit aveva prodotto sin dalla proposizione dell’opposizione la denuncia del 2 dicembre 2008 dei vizi riscontrati dal cliente finale corredata di documentazione fotografica, la comunicazione del governo bulgaro di aver sospeso l’emissione del certificato di accettazione provvisoria dei primi due veicoli con conseguente decorso delle penali contrattuali,le richieste di intervento per l’eliminazione dei vizi e la denuncia dei vizi anche in relazione al terzo veicolo,il riconoscimento del vizio da parte della P.V.S. ed altra documentazione. La controparte non aveva mai contestato taliallegazioni e , dunque , vi sarebbe violazione dell’art . 115 c.p.c. e del principio che pone l’onere della specifica contestazione e il dovere del giudice di decidere in base alle provee ai fatti allegati e non specificamente contestati. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione del principio di non contestazione da parte del Giudice d’appelloex art. 115 c.p.c. In proposito deve ribadirsi che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti previsti dal nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, lo abbia ritenuto non provato, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa Ric. 2018n.4854 sez. S2 -ud. 21/10/2022 "non contestazione", diventa inammissibile (in senso analogo Sez. 2, Ord. n. 27490 del 2019)». 4. In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, dichiara assorbit o il secondo