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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06060/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Massafra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 6/7/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 1163/2019, irrevocabile il 9/6/2020, che l'aveva condannata alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e al risarcimento del danno per il delitto ex art. 642 cod.pen. in danno di [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della condannata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al presupposto della certezza della conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio.La difesa lamenta che la Corte distrettuale ha disatteso l'istanza difensiva, escludendo la sussistenza di una incolpevole mancata conoscenza del processo, in quanto il decreto di citazione a giudizio veniva notificato alla condannata presso la sua residenza in Massafra, [OSCURATO:PERSONA] 7, e il plico risultava materialmente ritirato dalla madre il 17/8/2018, sebbene la Florio all'epoca fosse in stato di detenzione domiciliare in altro Comune.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto che il ritiro dell'atto da parte della madre sia avvenuto sulla base di delega scritta rilasciata dalla Florio, sebbene la stessa non sia allegata all'incarto e la cartolina di ritorno non specifichi che il cognome Ciaurro corrisponde a quello della madre della prevenuta.

Pertanto, i giudici territoriali hanno fondato la decisione su circostanze di cui non vi è prova in atti.

Aggiunge la ricorrente che la Florio è stata assistita da un difensore d'ufficio e non ha mai provveduto ad elezione di domicilio sicché la Corte ha presunto la conoscenza del processo da un atto non notificato a mani proprie in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando dati incerti.

Inoltre, l'ordinanza impugnata risulta palesemente illogica laddove ritiene ragionevole che la Ciaurro, ritirato il plico contenente la citazione a giudizio, l'abbia consegnato alla figlia, senza considerare i compromessi rapporti tra le due. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato.

Osserva la Corte che le considerazioni poste dall'ordinanza impugnata a fondamento della reiezione dell'istanza difensiva sono giuridicamente corrette.

Infatti, a norma dell'art. 8 L. 890/82, in caso di notificazione a mezzo posta, il mancato reperimento presso il domicilio in indirizzo del destinatario o di persona abilitata a riceverla in sua vece, comporta che il piego può essere ritirato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dal destinatario stesso o da "un suo incaricato".

In tale ipotesi "l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente". 1.1 Nel caso a giudizio la difesa non dubita che l'atto sia stato ritirato dalla [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente, in data 17/8/2018, pur lamentando la mancata compiuta identificazione della delegata e l'assenza di delega scritta agli atti del processo.

Tuttavia, siffatti rilievi non hanno fondamento giacché la regolarità del ritiro del plico da parte della delegata è attestata dall'impiegato postale, il quale ha firmato in calce alla sottoscrizione dell'incaricata e la contestazione dell'autenticità dell'atto postula, per costante giurisprudenza, la proposizione di querela di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Rv. 278512; n. 33870 del 18/06/2019, Rv. 277026). 2 d),L 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che è valida la notifica effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, il plico sia depositato presso l'ufficio postale con regolare avviso e poi ritirato da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma quinto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'incaricato al ritiro si qualifica come "alter ego" del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 2 , n. 17307 del 13/03/2019, Rv. 276661; Sez. 5, n. 40728 del 27/10/2006, Rv. 235769).

Si è, altresì, affermato che l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 6, n. 21434 del 17/04/2012, Rv. 252787; Sez. 4, n. 40274 del 28/9/2006; Sez. 3 n. 17708 del 20/1/2015, Rv. 263351).

2. Appaiono, dunque, pertinenti e persuasive le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all'avvenuto rilascio da parte della prevenuta di una delega al ritiro dell'atto e alla successiva consegna ad opera della delegata, congiunta della ricorrente, del piego contenente la citazione a giudizio.

Infatti, la circostanza relativa alla detenzione domiciliare della Florio in Comune diverso da quello di residenza è genericamente dedotta, in assenza di indicazioni circa la pretesa decisività, tenuto conto della prossimità tra i comuni di Massafra e Crispiano, loc.

L'Annastuola, e del tutto sfornita di supporto è la tesi di rapporti familiari deteriorati al punto da precludere la consegna dell'atto giudiziario, pur in presenza di espresso incarico al ritiro.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 13 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Massafra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 6/7/2021 -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 1163/2019, irrevocabile il 9/6/2020, che l'aveva condannata alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e al risarcimento del danno per il delitto ex art. 642 cod.pen. in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della condannata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al presupposto della certezza della conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio.La difesa lamenta che la Corte distrettuale ha disatteso l'istanza difensiva, escludendo la sussistenza di una incolpevole mancata conoscenza del processo, in quanto il decreto di citazione a giudizio veniva notificato alla condannata presso la sua residenza in Massafra, [OSCURATO:PERSONA] 7, e il plico risultava materialmente ritirato dalla madre il 17/8/2018, sebbene la Florio all'epoca fosse in stato di detenzione domiciliare in altro Comune. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che il ritiro dell'atto da parte della madre sia avvenuto sulla base di delega scritta rilasciata dalla Florio, sebbene la stessa non sia allegata all'incarto e la cartolina di ritorno non specifichi che il cognome Ciaurro corrisponde a quello della madre della prevenuta. Pertanto, i giudici territoriali hanno fondato la decisione su circostanze di cui non vi è prova in atti. Aggiunge la ricorrente che la Florio è stata assistita da un difensore d'ufficio e non ha mai provveduto ad elezione di domicilio sicché la Corte ha presunto la conoscenza del processo da un atto non notificato a mani proprie in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, valorizzando dati incerti. Inoltre, l'ordinanza impugnata risulta palesemente illogica laddove ritiene ragionevole che la Ciaurro, ritirato il plico contenente la citazione a giudizio, l'abbia consegnato alla figlia, senza considerare i compromessi rapporti tra le due. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. Osserva la Corte che le considerazioni poste dall'ordinanza impugnata a fondamento della reiezione dell'istanza difensiva sono giuridicamente corrette. Infatti, a norma dell'art. 8 L. 890/82, in caso di notificazione a mezzo posta, il mancato reperimento presso il domicilio in indirizzo del destinatario o di persona abilitata a riceverla in sua vece, comporta che il piego può essere ritirato presso l'[OSCURATO:PERSONA] dal destinatario stesso o da "un suo incaricato". In tale ipotesi "l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente". 1.1 Nel caso a giudizio la difesa non dubita che l'atto sia stato ritirato dalla [OSCURATO:PERSONA], madre della ricorrente, in data 17/8/2018, pur lamentando la mancata compiuta identificazione della delegata e l'assenza di delega scritta agli atti del processo. Tuttavia, siffatti rilievi non hanno fondamento giacché la regolarità del ritiro del plico da parte della delegata è attestata dall'impiegato postale, il quale ha firmato in calce alla sottoscrizione dell'incaricata e la contestazione dell'autenticità dell'atto postula, per costante giurisprudenza, la proposizione di querela di falso (Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, Rv. 278512; n. 33870 del 18/06/2019, Rv. 277026). 2 d),L 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che è valida la notifica effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, il plico sia depositato presso l'ufficio postale con regolare avviso e poi ritirato da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma quinto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'incaricato al ritiro si qualifica come "alter ego" del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 2 , n. 17307 del 13/03/2019, Rv. 276661; Sez. 5, n. 40728 del 27/10/2006, Rv. 235769). Si è, altresì, affermato che l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Sez. 6, n. 21434 del 17/04/2012, Rv. 252787; Sez. 4, n. 40274 del 28/9/2006; Sez. 3 n. 17708 del 20/1/2015, Rv. 263351). 2. Appaiono, dunque, pertinenti e persuasive le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all'avvenuto rilascio da parte della prevenuta di una delega al ritiro dell'atto e alla successiva consegna ad opera della delegata, congiunta della ricorrente, del piego contenente la citazione a giudizio. Infatti, la circostanza relativa alla detenzione domiciliare della Florio in Comune diverso da quello di residenza è genericamente dedotta, in assenza di indicazioni circa la pretesa decisività, tenuto conto della prossimità tra i comuni di Massafra e Crispiano, loc. L'Annastuola, e del tutto sfornita di supporto è la tesi di rapporti familiari deteriorati al punto da precludere la consegna dell'atto giudiziario, pur in presenza di espresso incarico al ritiro. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 13 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 06060/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris