CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18664/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che all'odierna udienza nessuno è comparso per il ricorrente, ammesso alla richiesta di trattazione orale 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che il 18/11/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti il 17/7/2023 dal Tribunale di Trani in ordine alla ricettazione di due vetture provento di furto, una [OSCURATO:PERSONA] ed una Lancia Y, così riqualificata l'originaria imputazione di riciclaggio, di cui al capo Q) dell'imputazione. 2. Nel procedimento avente ad oggetto principalmente le attività di un sodalizio criminoso dedito alla commissione di una pluralità di delitti, quali furti pluriaggravati, ricettazioni, riciclaggio e rapine aggravate, anche dall'uso di armi, nel territorio di Berletta-Andria-Trani, da alcune intercettazioni riportate nella sentenza impugnata (alle pagg. 36-43 e, poi, più diffusamente, alle pagg. 64-75) era, infatti, emerso che i componenti del sodalizio, al fine di commercializzare i proventi dei furti, si rivolgevano anche ad un gruppo di Cerignola, con una serie di conversazioni intraprese da [OSCURATO:PERSONA] con un soggetto, dallo stesso chiamato "amico mio", che le sentenze di merito hanno ritenuto di identificare nel [OSCURATO:PERSONA], ed altresì con i suoi collaboratori, ai quali il gruppo di andriesi si rivolgeva per vendere le auto provento di furti, in particolare portando le vetture di cui al capo Q) presso la ditta di autodemolizioni Allcar gestita dal ricorrente. 3. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il ricorso per cassazione ad un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione di legge, con riferimento all'art. 648 cod. pen., ed il vizio di motivazione, che si assume carente ed illogica in ordine all'identificazione dell'interlocutore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno ricorrente, in quanto effettuata soltanto sulla base dell'appellativo "amico mio" e del nome [OSCURATO:PERSONA] emergente da una conversazione, senza alcuna indicazione delle conversazioni sintomatiche della partecipazione "a distanza" del [OSCURATO:PERSONA] all'attività di ricettazione, pur essendo lo stesso agli arresti domiciliari al momento dei fatti, e senza adeguatamente dimostrare la riconducibilità dei dialoghi intercettati alla ditta Allcar né la presenza sul posto dei coimputati. Assume, pertanto, il ricorrente che la Corte territoriale, senza indicare le concrete modalità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe valorizzato solo l'azione dei correi, che avevano previamente concertato di procurare veicoli di provenienza illecita per poi procedere al loro assemblaggio ed alla successiva negoziazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo addotto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché contesta esclusivamente il merito della decisione impugnata che, senza incorrere in illogicità alcuna, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la penale responsabilità del ricorrente in ordine alla ricettazione delle autovetture provento di furti ricevute presso la ditta di autodemolizioni Allcar gestita dal ricorrente. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369-01)). Il motivo proposto tende, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento dando adeguatamente conto, in primo luogo, degli spostamenti dell'autovettura sulla quale il 13/7/2021 viaggiavano i tre andriesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che con essa si portavano presso la ditta di autodemolizioni Allcar gestita dal [OSCURATO:PERSONA], ed il giorno successivo vi tornavano il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], uscendo dall'azienda in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], collaboratori del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha altresì evidenziato che, da una conversazione telefonica intercettata il 13 luglio, era emerso che in tale occasione veniva stabilito il prezzo della negoziazione tra parti e che il successivo 14/7/2021, mentre si trovava presso la ditta Allcar, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avviava una videochiamata per consentire al [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi collaboratori di visionare da remoto le automobili che in quel frangente il [OSCURATO:PERSONA] stava sezionando e preparando per la consegna (pag. 75 della sentenza impugnata). Significativamente, poi, il 14/7/2021 il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] per recarsi ad Andria a ritirare la merce acquistata utilizzavano un autocarro nella disponibilità della Allcar già in precedenza utilizzato per il trasporto di pezzi di automobile rubati. La certezza dell'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stata riconosciuta dalle sentenze di merito non solo sul rilievo che questi era il titolare della Allcar, ma anche in virtù di una pluralità di conversazioni telefoniche con le quali il [OSCURATO:PERSONA] chiamava il predetto "amico mio" ed in una di queste lo chiamava con il nome" [OSCURATO:PERSONA]", proprio del ricorrente, mentre in altra ancora, del 22/7/2021, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferiva di dover rintracciare il suo amico di Cerignola a casa sua, perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, misura alla quale era effettivamente sottoposto il [OSCURATO:PERSONA] in quel momento. 3Ulteriore conferma dei concordanti della colpevolezza del ricorrente in ordine alla ricettazione ascrittagli è stata riconosciuta dalla Corte territoriale nel rilievo che in una conversazione intercettata (rit 434/2021) nella qualel'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] rifiutava di ritirare veicoli di marca Citroen o Peugeot, in coerenza con l'attività della Allcar, che trattava solo ricambi del gruppo FCA. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M