CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30823/2018 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE – R ISCOSSIONE - già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO S TEFANO V ARINI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52E23 H501 O), residente a Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] a Chiaia, n. 48, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71L21 F839 W), elettivamente domiciliato a Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – I [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2447/16/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 14 marzo 2018, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 2 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., così confermando la pronuncia di primo grado che aveva, a sua volta, accolto il ricorso del contribuente annullando l’iscrizione ipotecaria impugnata, premettendo che correttamente il primo Giudice aveva annullato l’iscrizione ipotecaria in ragione dell’omessa dimostrazione della notifica delle presupposte cartelle esattoriali «per mancata costituzione della concessionaria» (v. pagina n. 1 della sentenza impugnata) e che «l’iscrizione ipotecaria deve essere sempre preceduta dalla notifica di un avviso contenente il dettaglio della pretesa tributaria» (v. pagina n. 2 della sentenza in esame), osservando, poi, a fronte dell’appello proposto dall’agente della riscossione, che: -« le cartelle esattoriali non risultano malgrado la produzione delle relate di notifica comprovanti contezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle pretese esattoriali»; - « il preavviso della iscrizione ipotecaria di cui alla data dedotta come notificata in data 16 10 13 al Varini è stata ricevuta dal portiere indicato come Sello e a mezzo poste italiane»; - « la Concessionaria produce al riguardo la cartolina di ricezione senza invio della raccomandata informativa» (v. pagina nn. 2 e 3 della sentenza impugnata); 2. avverso tale sentenza l’Agenzi a delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 15 ottobre 2018, formulando due motivi d’impugnazione; 3.[OSCURATO:PERSONA] notificava controricorso in data 23 novembre 2018, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo impugnazione l’Agenzia della riscossione ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ponendo in evidenza l’errore in cui era incorsa la Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva, nonostante l’espresso motivo di appello avanzato sul punto, «implicitamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine ai ruoli emessi per crediti previdenziali e per sanzioni amministrative» (v. pagina n. 6 del ricorso), di cui alle cartelle di pagamento elencate alle pagine nn. 4 e 5 del ricorso in oggetto; 5. con la seconda censura l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, premettendo che il passaggio logico-giuridico della decisione riposava sulla premessa che «ai fini della legittimità della misura cautelare, è necessario fornire la prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento e della relativa comunicazione preventiva», nonché sul rilievo che «nella fattispecie è mancata la prova della regolarità della notifica degli atti pregressi all’iscrizione ipotecaria, atteso che in caso di consegna dell’atto a mani del portiere è sufficiente, ai fini probatori, l’invio della raccomandata informativa», ritenendo poi, nel merito, che l’Agente della riscossione aveva «prodotto la sola cartolina di ricezione, senza fornire la prova dell’inoltro della stessa» (v. pagina n. 6 del ricorso); 5.1.la ricorrente ha, quindi, censurato la sentenza, assumendo che la Commissione aveva «erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta dall’Agente della [OSCURATO:SOCIETA] attenesse all’esito dell’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta notifica», così reputando «che non risultasse fornita la prova dell’inoltro della stessa», laddove «al contrario, la documentazione allegata si riferisce agli avvisi di ricevimento ed i referti di notifica degli atti in parola» (così a pagina n. 6 del ricorso); 5.2. l’istante ha, poi, sostenuto la legittimità delle notifiche, ricordando che nel caso di notifica postale diretta da parte concessionario eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è sufficiente che l’atto sia stato consegnato ad una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile, senza necessità di spedire la raccomandata cd. informativa, per cui doveva considerarsi corretta «la notifica, eseguita direttamente a mezzo posta, mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile del destinatario, senza l’invio di ulteriore raccomandata informativa» (v. pagina 8 del ricorso); 5.3.in ordine «alla notifica degli atti sottesi alla misura cautelare, eseguita ex art. 26, co, 1, prima parte, del D.P.R. 602/73», la difesa dell’Agenzia ha richiamato l’art. 60, comma 1, lett. b) bis del d.P.R. n. 600/1972, assumendo che l’adempimento ivi previsto, concernente la spedizione della raccomandata semplice, era stato rispettato dal messo notificatore; OSSERVA 6.Il ricorso va accolto solo in relazione al suo primo motivo. 7. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] h a affermato nel ricorso, elencando i motivi di impugnazione ed opportunamente producendo il relativo atto di appello, di aver sollevato con i motivi di gravame la questione della giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti previdenziali ed alle sanzioni amministrative concernenti le contravvenzioni al codice della strada, lamentando che la Commissione tributaria regionale, pur non prendendosi cura di esaminare espressamente l’eccezione, avesse implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione. 7.1.Va dato conto, ai fini dell’autosufficienza del motivo in esame, che la ricorrente ha elencato nel ricorso (v. pagine nn. 4 e 5) le cartelle di pagamento (singolarmente indicate per numero, ammontare della pretesa e natura del credito) concernenti le pretese di natura non tributaria, siccome afferenti a sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada e per contributi previdenziali della cassa commercialisti ed ha rappresentato che con il primo motivo di appello aveva censurato la sentenza del primo Giudice per « l’omesso rilievo del parziale difetto di giurisdizione del Giudice adito, in ordine ai crediti previdenziali e alle sanzioni amministrative, per essere competente l’[OSCURATO:PERSONA]» (v. pagina n. 2 del ricorso). La ricorrente ha pure depositato agli atti l’istanza di cui all’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ. In tale direzione, deve considerarsi osservato il suindicato principio di autosufficienza del ricorso, dovendo lo stesso essere declinato nel senso, indicato dalla Corte EDU con la sentenza del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c. Italia), di ritenerlo rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi avvenga, alternativamente, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, essendo sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, num. 3 cod. proc..civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I civ., 19 aprile 2022, n. 12481). 7.2. Ciò posto, deve, invece, sempre preliminarmente osservarsi che analoga autosufficienza non sorregge il controricorso nella parte in cui la difesa del contribuente ha, del tutto genericamente, assunto che «ha inteso impugnare una illegittima iscrizione ipotecaria in quanto mai comunicata e carente dei titoli e le cartelle di pagamento presupposte limitatamente ai crediti di natura tributaria» (così a pagina n. 4 del controricorso), non avendo riassunto e/o riportato il relativo contenuto dell’originario ricorso, né localizzato in quale parte del ricorso originario tale limitazione sia stata operata. Va sul punto posto in rilievo che al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 cod. proc. civ., «in quanto è possibile», il che significa che la declinazione dei relativi criteri deve tener conto della diversa natura (rispetto al ricorso in cassazione) del controricorso, qualificato dalla funzione di contrastare l'impugnazione altrui, per cui, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi rilievi o esponga difese che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a detti rilievi, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto (cfr. Cass. Sez. V. 17 gennaio 2019, n. 1150). Pertanto, la difesa del controricorrente non è affatto esonerata dall’operare quantomeno un compiuto e ben possibile riferimento, anche per sintesi, alla narrazione dell’atto richiamato, indicando dove e come il fatto citato sia stato rappresentato (cfr., ancora sul principio, Cass. Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18483), restando, altrimenti, precluso al Giudice di legittimità andare alla ricerca di tali contenuti. 7.3.Tanto precisato, il primo motivo risulta fondato. Va premesso che nessun ostacolo derivava dalla contumacia in primo grado della parte appellante (agente della riscossione) circa la deducibilità, in grado di appello, dell’eccezione di difetto di giurisdizione, essendo sufficiente rilevare al riguardo che, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto (cfr. Cass. Sez. III, 1° giugno 2021, n. 15276). E’ costante poi, sin dall’arresto delle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U. civ. 9 ottobre 2008, n. 24883) l’orientamento secondo cui «una statuizione di merito comporta una pronunzia implicita sulla giurisdizione» (così, tra le tante, Cass., Sez. U. civ., 22 aprile 2013, n 9693/2013), il che comporta che, anche ove manchi un’espressa pronuncia da parte del giudice di secondo grado a fronte di una specifica eccezione (come nelle specie), il vizio va censurato ex art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ. 7.4.Ciò posto, si resta nel solco di principi pacifici ritenere che i crediti concernenti le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada ed i contributi previdenziali appartengono al giudice ordinario (cfr., ex multis,Cass., Sez, T. 14 luglio 2021, n. 20008), per cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario relativamente alle cartelle afferenti le contravvenzioni al codice della strad a ed ai crediti previdenziali, per essere munito della relativa giurisdizione il giudice ordinario. 8. Va invece dichiarato inammissibile il secondo motivo di impugnazione. 8.1. Giova rammentare che la Commissione regionale ha ritenuto con riferimento alle cartelle di pagamento, poste a base dell’iscrizione ipotecaria, che l’agenzia avesse prodotto gli avvisi di ricevimento, ma non anche le relative cartelle, risultando tale ordine di idee palese nell’esplicita affermazione secondo cui «le cartelle esattoriali non risultano, malgrado la produzione delle relate di notifiche comprovanti contezza da parte del Varini delle pretese esattoriali» (così nella sentenza impugnata), reputando per tale via, implicitamente, quanto chiaramente, che, ai fini della prova della notifica degli atto presupposti, fosse necessario anche il deposito delle cartelle di pagamento. Sotto altro profilo, il Giudice dell’appello ha reputato che la notifica della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria fosse sfornita della prova della spedizione della raccomandata informativa. 8.2.Le rationes decidendi della sentenza impugnata sono, pertanto, due. La prima di esse risulta fondata non solo sulla necessaria notifica delle cartelle di pagamento nella parte in cui il Giudice regionale ha dichiarato di condividere sul punto la decisione della Commissione tributaria provinciale, che viene riporta integralmente nella sentenza impugnata, ribadendosi che “è indubbio che – come motiva il primo grado – mancando la prova della eseguita regolare notifica di tutti gli atti prodromici, la iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 50 e 77 DPR n. 602 del 1973, risulta illegittima e da annullare”), ma anche sulla necessità del deposito delle cartelle medesime. Ciò è dato desumere, osservando che, dopo che l’agenzia aveva prodotto gli atti inerenti le notifiche delle cartelle, la Commissione regionale ha affermato “che le cartelle non risultano”, con ciò, quindi, ritenendo, implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, che fosse necessario, ai fini della prova in oggetto, anche il deposito delle cartelle, non avendo altrimenti senso il predetto rilievo circa il mancato deposito delle cartelle, «malgrado la produzione delle relate di notifiche». In tale direzione, la predetta statuizione non può essere relegata ad una mera divagazione argomentativa o - se si vuole ad mero obiter dictum, concorrendo, piuttosto, ad individuare un’autonoma articolazione della decisione, essendo idonea anche da sola a reggere – non importa ora se a torto o a ragione –i motivi della pronuncia, ove si consideri che il Giudice dell’appello ha deciso la controversia, osservando, da un lato, l’omesso deposito delle cartelle, nonostante la produzione delle relative notifiche e, per altro verso, che la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria non fosse assistita dalla prova dell’invio della raccomandata informativa. La seconda, concorrente, ragione decisoria attiene, quindi, alla necessità della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN o raccomandata informativa) in relazione alla notifica del preavviso avvenuta tramite posta e consegnata al portiere. 8.3. Tanto ritenuto, non può non osservarsi che nel motivo di ricorso non risulta censurata la prima ratio decidendi , avendo l’agenzia argomentato sulla notifica delle cartelle, nonostante che la Commissione tributaria regionale avesse riconosciuto provata la «contezza del Varini delle pretese esattoriali», ma reputando – come esposto - necessaria, ai fini della compiuta prova delle notifiche delle cartelle, anche la loro produzione. Per tale via, il motivo risulta inammissibile, non essendosi confrontato con la predettastatuizione (necessità della produzione delle cartelle), integrante – come sopra illustrato – un’autonoma ragione di decisione. 8.4.Non solo. La difesa erariale ha rappresentato che «dalle relate di notifica depositate dall'Agente della [OSCURATO:SOCIETA] nel giudizio di secondo grado, emerge che il notificante ha espressamente dichiarato di aver inoltrato la raccomandata informativa dell’avvenuta notifica e tale affermazione non risulta smentita da prova contraria» (va pagina n. 10 del ricorso). Senonchè, il motivo, per un verso, non si presenta sul punto autosufficiente, non avendo la ricorrente provveduto a trascrivere e/o a riassumere il contenuto dell’avviso di ricevimento della notifica (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez. V, 24 novembre 2022, n. 34689, che richiama Cass. Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038/2018 e Cass. 28 agosto 2005, n. 17424/2005; nello stesso senso Cass. 28 febbraio2017, n. 5185), mentre, sotto altro aspetto, si oppone frontalmente alla valutazione del Giudice dell’appello secondo cui «La concessionaria produce a riguardo la cartolina di ricezione senza l'invio della raccomandata informativa», con ciò, quindi, coinvolgendo la Corte, peraltro nell’ambito dell’inappropriato parametro di cui all’art. 360, primo comma nun. 3, cod. proc. civ., in un inammissibile apprezzamento di merito. 9. A lla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso va parzialmente accolto nel suo primo motivo e va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario relativamente alle cartelle afferenti le contravvenzioni al codice della strad a ed ai crediti previdenziali, per essere munito della relativa giurisdizione il giudice ordinario, mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso. 10. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l’inte grale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P . Q . M . la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara i