CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 agosto 2022
Cassazione n. 33742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5891-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 25291/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/08/2022 R.G.N. 22554/2018; Oggetto REVOCAZIONE R.G.N. 5891/2023 Cron. Rep. Ud. 07/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 25291 del 2022 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano con la quale, in riforma del giudizio di prime cure, era stata rigettata la domanda della dirigente volta a far accertare l'illegittimità e l'ingiustificatezza del licenziamento intimato in data 15.12.2011; 2. questa Corte ha premesso, avuto riguardo a tutti i motivi di impugnazione, che gli stessi rendessero “autoevidente”, da un lato, come attingessero “apprezzamenti del giudice di secondo grado anzitutto squisitamente probatori”, e, dall'altro, contrapponessero “a valutazioni fattuali proprie differenti valutazioni dello stesso genere”; in ordine, specificamente, alla tempestività della contestazione disciplinare, ricordati i princìpi consolidati in materia, ha, poi, argomentato: “la decisione della Corte d'appello, in base a quanto accertato all'esito di istruttoria compiuta in secondo grado, è sicuramente conforme ai su riportati principi, avendo senz'altro dato estesamente conto del perché le complesse contestazioni mosse alla dirigente non potessero reputarsi intempestive. Né la ricorrente, ovviamente, può in questa sede di legittimità esigere un differente apprezzamento delle risultanze processuali, come invece fa la stessa nello sviluppo della censura in esame (cfr. pagg. 8-15 del ricorso), in cui o propone proprie valutazioni di fatto oppure si ‘appella’ al diverso convincimento che aveva espresso il primo giudice circa la tempestività (da quello esclusa) della contestazione”; non senza sottolineare anche che “la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell'immediatezza della contestazione disciplinare è riservata al giudice del merito (in tal senso, ad es., Cass. civ., sez. VI, 14.5.2018, n. 11583)”; 3. avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col ricorso si chiede la “revocazione per errore di fatto ex artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4 c.p.c.” della sentenza impugnata; con un primo motivo si dichiara che “l’errore percettivo consiste nel non aver rilevato che la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] non poteva modificare e/o intervenire sui sistemi di organizzazione e/o assegnazione delle ore di lavoro, atteso che ciò non era il suo compito e non rientrava nelle sue facoltà”; tali circostanze avrebbero “trovato puntuale riscontro nella documentazione versata in atti da IBM medesima, che non è mai stata contestata”, con un secondo motivo si sostiene che l’errore percettivo consisterebbe “nel fatto che l’azienda ha sempre avuto immediata percezione e contezza delle attività svolte dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”, mentre i giudici di legittimità non se ne sarebbero avveduti avuto riguardo al “profilo della tempestività della contestazione disciplinare”; 2. il ricorso è inammissibile; 2.1. opportuno premettere i consolidati princ ì pi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.;invero tale ipotesi sussiste solo se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016); pertanto, in generale , l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere, poi, i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, e cioè deve tradursi in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile; deve, infine, essere un errore essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le molte v. Cass. n. 14656 del 2017); in particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013; n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l’interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità; inoltre, non è idoneo ad integrare errore revocatorio l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione (Cass.n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013); è così consolidato l'orientamento secondo cui una sentenza di questa Corte non possa essere impugnata per revocazione qualora si ipotizzi che essa abbia mal valutato i motivi di ricorso, perché questo vizio costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto revocatorio (di recente, Cass. n. 6945 del 2022); 2.2. tali princìpi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, vengono del tutto trascurati o male intesi dalla parte ricorrente che con essi non si confronta adeguatamente, per cui l’invocata revocazione si pone certamente al di fuori del perimetro consentito da tale mezzo di impugnazione; invero, la parte ricorrente non enuclea quale sia il fatto storico – con le caratteristiche indicate innanzi, non potendosi certo ritenere tale la valutazione circa i poteri dirigenziali della [OSCURATO:PERSONA] - la cui verità sia incontrastabilmente esclusa e non rientra nell’area dei vizi revocatori la sindacabilità di eventuali errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. Cass.n. 20635 del 2017) né tanto meno l’omesso esame di atti difensivi (v. Cass. n. 791 del 2017); neanche si coglie, da parte ricorrente, l’effettiva portata della pronuncia erroneamente impugnata, che non sta nell’affermare o negare fatti, quanto piuttosto nell’evidenziare –come ricordato nello storico della lite - che l’originaria ricorrente per cassazione pretendeva inammissibili valutazioni di pertinenza del giudice di merito, invocando un sindacato radicalmente precluso a questa Corte di legittimità; in realtà, nella sostanza del gravame, ci si limita a proporre l’insoddisfazione per la risposta adottata dalla S.C., che non ha nulla a che vedere con l’errore revocatorio ex art. 391 bis e 395 c.p.c., non potendo costituire il ricorso per revocazione in cassazione un ulteriore grado di giudizio, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo – come più sopra ricordato - il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità; di recente (v. Cass. n. 4893 del 2023) è stato evidenziato che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass. SS.UU. n. 13181 del 2013; Cass. n. 8984 del 2018; Cass. n. 8630 del 2019); quanto all'effettività della tutela giudiziaria, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust., 03/09/2009, Olimpiclub; 30/09/2003, Kobler; 16/03/2006, Kapferer; conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c. Francia; 27/03/2014, Erfar-Avef c. Grecia; 03/07/2012, Radeva c. Bulgaria); il che convalida il contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» senza che rilevino pretesi errori di valutazione; 3. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,