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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 26553/2023

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onunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.195; -ricorrente- -controricorrenti- avverso la sentenza n. 398/2017 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata in data 01.03.2018, N.R.G. 307/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’.

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Udine deducendo di essere stato trasferito con decorrenza dal 1° gennaio 2000 dalla Provincia di Udine al MIUR, presso il quale era stato inquadrato nel personale A.T.A.; ha lamentato il mancato riconoscimento, presso il nuovo datore di lavoro, dell’anzianità maturata ed ha pertanto chiesto la condanna del MIUR alla ricostruzione della propria carriera economica, tenendo conto dell’anzianità maturata presso la Provincia di Udine, nonché l’accertamento dell’illegittimità della richiesta restitutoria avanzata nei suoi confronti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ha precisato di avere ottenuto il riconoscimento di un’anzianità convenzionale non conforme alla normativa unionale, corrispondente ad una retribuzione percepita al momento del trasferimento (c.d. maturato economico) inferiore a quella effettiva, e di avere già promosso un precedente giudizio che era andato estinto, nonostante fosse vittoriosa in entrambi i gradi di merito, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello e della mancata riassunzione della causa; la P.A. aveva avviato una procedura di recupero della somme da lui ricevute in base alla citata sentenza di appello, essendo venuto meno il titolo delle retribuzioni.

2. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 188/2016 il Tribunale di Udine ha rigettato il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato con sentenza n. 398/2017.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

5. Il MIUR ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti degli uomini e delle libertà fondamentali, in quanto la Corte di Strasburgo avrebbe stabilito l’illegittimità della normativa interna applicata nella specie, ossia dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, di interpretazione autentica dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999.

Non sarebbe stato rispettato neppure l’art. 1, Protocollo 1, allegato alla CEDU.

Il ricorrente contesta, poi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999, che avrebbe garantito al personale dipendentedegli enti locali il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

2. In conformità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. n. 14399/2021, 11160/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. va in primo luogo evidenziato che la doglianza concernente il contrasto con la normativa CEDU è inammissibile, atteso che, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost.; tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall’art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l’Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass., Sez.

L, n. 2286 del 30 gennaio 2018).

Inoltre, come chiarito, fra le tante, da Cass., Sez.

L, n. 3664 del 7 febbraio 2019, alla cui motivazione si fa integrale rinvio, la Corte costituzionale (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009) ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.

3. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, (da ora CGUE) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: - la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; - quando u n trasferimento, ai sensi della direttiva 77/187, porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo; - è compito del giudice del rinvio e saminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

4. La CGUE ha rilevato, altresì, che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e, quindi, assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) e ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza).

La CGUE ha precisato anche che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75; il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può “essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa ...questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario .....detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente”).

5. Sempre la CGUE ha evidenziato che, nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che, all’atto del trasferimento, erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), e, dunque, non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”).

La CGUE, inoltre, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Agrati), ha statuito che “vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate”.

6. In sintesi, la CGUE ha ritenuto che: -si verte nell’ambito del diritto dell’Unione europea; - di consegu enza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione europea; - l’interpretazione orientata alla luce del diritto europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; -la relativa verifica spetta al giudice nazionale.

7. Ulteriore conseguenza di questa impostazione è l'assorbimento del problema della conformità della norma in questione all’art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della CGUE e da quest’ultima considerata.

8. La sentenza della CGUE incide sul presente giudizio in quanto, in base agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte cost., sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011).

9. L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della CGUE (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr.

Corte cost., sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991).

10. La decisione della presente controversia deve avvenire, allora, alla luce dell’indicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto europeo, con l’effetto che l’esegesi della norma che regola la materia in senso conforme al diritto europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della CGUE, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia, valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati. 11.La pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, [OSCURATO:PERSONA] c.

Istituto per l’edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione europea affermando che “il rinvio operato dall’art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”.

12. Allo stesso modo, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte cost., n. 80 del 2011), sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione.

13. La Corte costituzionale italiana si è, poi, già espressa sulla specifica questione oggetto del contendere con la decisione n. 311 del 2009 che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei “motivi imperativi di interesse generale"”, ma anche sulla competenza a valutarli.

14. Dalle considerazioni che precedono discende che la domanda proposta avrebbe potuto trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla CGUE, ossia garantendo alla ricorrente la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto, dovendosi escludere che essa, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL del comparto di destinazione, possano pretendere un aumento della retribuzione.

Nella definizione della controversia i giudici di merito hanno tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati dalla Corte di Lussemburgo e, in particolare, con accertamento di fatto non censurato dalla ricorrente, hanno escluso il peggioramento retributivo rilevando che la comparazione doveva essere effettuata all’atto del trasferimento e che il peggioramento retributivo doveva essere sostanziale e, quindi, non giustificava l’accoglimento della domanda una differenza marginale.

15. Neppure può porsi una questione di legittimità costituzionale della legge n. 266 del 2005, considerato che questa stessa S.C. l’ha già ritenuta manifestamente infondata (cfr. Cass., n. 4049/2013; Cass., nn. 6780, 7053, 7698 del 2018) pur tenendo conto delle pronunce della Corte EDU successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 311/2009.

16. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice delle leggi, nell’escludere la violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, con l’art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i “motivi imperativi di interesse generale”, valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte Costituzionale (principio ribadito da Corte cost. n. 264/2012 e n. 166/2017).

17. In aggiunta a ciò, si osserva che, come sottolineato dalla corte territoriale, l’applicabilità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, era stata affermata dalla S.C. con la sentenza intervenuta nell’originario giudizio instaurato dall’attuale ricorrente, all’esito della quale non era seguita la riassunzione della causa.

18. Pertanto, trovava applicazione la regola per cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. 3,n. 8891 del 13 maggio 2020).

19. Il ricorso va pertanto rigettato.

20. La causa proviene da una lunga vicenda processuale, preceduta come detto anche da un altro giudizio con oggetto simile, alla fine estintosi per mancata riassunzione dopo la sentenza rescindente.

Poiché il ricorso per cassazione contiene difese in contrasto con un orientamento di questa Corte del tutto consolidato (v.

Cass. 31 marzo 2021, n. 8968 e, con riferimento a decisioni della medesima Corte territoriale, Cass. 25 maggio 2021 n.14399, in alcuni casi riguardanti vicende anche processuali del tutto analoghe alla presente: v.

Cass. 14 giugno 2022, n. 19151 e Cass. 27 aprile 2023 n. 11160) la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità deve seguire la regola della soccombenza.

21. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.195; -ricorrente- -controricorrenti- avverso la sentenza n. 398/2017 della Corte d’Appello di Trieste, pubblicata in data 01.03.2018, N.R.G. 307/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Udine deducendo di essere stato trasferito con decorrenza dal 1° gennaio 2000 dalla Provincia di Udine al MIUR, presso il quale era stato inquadrato nel personale A.T.A.; ha lamentato il mancato riconoscimento, presso il nuovo datore di lavoro, dell’anzianità maturata ed ha pertanto chiesto la condanna del MIUR alla ricostruzione della propria carriera economica, tenendo conto dell’anzianità maturata presso la Provincia di Udine, nonché l’accertamento dell’illegittimità della richiesta restitutoria avanzata nei suoi confronti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha precisato di avere ottenuto il riconoscimento di un’anzianità convenzionale non conforme alla normativa unionale, corrispondente ad una retribuzione percepita al momento del trasferimento (c.d. maturato economico) inferiore a quella effettiva, e di avere già promosso un precedente giudizio che era andato estinto, nonostante fosse vittoriosa in entrambi i gradi di merito, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di appello e della mancata riassunzione della causa; la P.A. aveva avviato una procedura di recupero della somme da lui ricevute in base alla citata sentenza di appello, essendo venuto meno il titolo delle retribuzioni. 2. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 188/2016 il Tribunale di Udine ha rigettato il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato con sentenza n. 398/2017. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 5. Il MIUR ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti degli uomini e delle libertà fondamentali, in quanto la Corte di Strasburgo avrebbe stabilito l’illegittimità della normativa interna applicata nella specie, ossia dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, di interpretazione autentica dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999. Non sarebbe stato rispettato neppure l’art. 1, Protocollo 1, allegato alla CEDU. Il ricorrente contesta, poi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999, che avrebbe garantito al personale dipendentedegli enti locali il diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza. 2. In conformità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. n. 14399/2021, 11160/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. va in primo luogo evidenziato che la doglianza concernente il contrasto con la normativa CEDU è inammissibile, atteso che, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, il giudice non può fare diretta applicazione delle disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma interna in contrasto con esse, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost.; tale assetto del sistema delle fonti non è stato modificato dal rinvio alla CEDU operato dall’art. 6, par. 3, del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, dato che tale norma disciplina il rapporto della CEDU con l’Unione europea e non quello con gli ordinamenti giuridici degli Stati membri (Cass., Sez. L, n. 2286 del 30 gennaio 2018). Inoltre, come chiarito, fra le tante, da Cass., Sez. L, n. 3664 del 7 febbraio 2019, alla cui motivazione si fa integrale rinvio, la Corte costituzionale (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009) ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. 3. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, (da ora CGUE) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nel rispondere alle quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia, ha ritenuto che: - la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro; - quando u n trasferimento, ai sensi della direttiva 77/187, porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo; - è compito del giudice del rinvio e saminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo. 4. La CGUE ha rilevato, altresì, che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e, quindi, assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame) e ha ritenuto che il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). La CGUE ha precisato anche che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (n. 75; il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva non può “essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa ...questa direttiva non osta a che sussistano talune disparità di trattamento retributivo tra i lavoratori trasferiti e quelli che, all’atto del trasferimento, erano già al servizio del cessionario .....detta direttiva, per quanto la concerne, ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente”). 5. Sempre la CGUE ha evidenziato che, nella definizione delle singole controversie, il giudice nazionale deve osservare i seguenti criteri: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (cfr. nn. 75, 77, 82 e 83) e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che, all’atto del trasferimento, erano già in servizio presso il cessionario (n. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di “peggioramento retributivo sostanziale” (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere “globale” (n. 76: “condizioni globalmente meno favorevoli”; n. 82: “posizione globalmente sfavorevole”), e, dunque, non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto “all’atto del trasferimento” (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: “all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza”). La CGUE, inoltre, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Agrati), ha statuito che “vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c'è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi di cui alle norme su indicate”. 6. In sintesi, la CGUE ha ritenuto che: -si verte nell’ambito del diritto dell’Unione europea; - di consegu enza, la normativa nazionale in esame deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione europea; - l’interpretazione orientata alla luce del diritto europeo comporta che il passaggio alle dipendenze dello Stato non può determinare per il lavoratore condizioni meno favorevoli; -la relativa verifica spetta al giudice nazionale. 7. Ulteriore conseguenza di questa impostazione è l'assorbimento del problema della conformità della norma in questione all’art. 6 del TUE in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della CGUE e da quest’ultima considerata. 8. La sentenza della CGUE incide sul presente giudizio in quanto, in base agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (per tutte, Corte cost., sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). 9. L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della CGUE (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost., sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991). 10. La decisione della presente controversia deve avvenire, allora, alla luce dell’indicata interpretazione della normativa nazionale orientata dal diritto europeo, con l’effetto che l’esegesi della norma che regola la materia in senso conforme al diritto europeo esclude la possibilità di disapplicarla o di sottoporla nuovamente al giudizio della CGUE, che si è espressa, su tutti i profili della sua compatibilità con il diritto europeo, compreso quello, posto con il quarto quesito dal Tribunale di Venezia, valutato dalla CGUE considerando espressamente anche il giudizio e gli argomenti formulati dalla Corte EDU nella sentenza Agrati. 11.La pronuncia della CGUE si colloca in ambiente normativo già caratterizzato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed è stata seguita dalla sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571.10, [OSCURATO:PERSONA] c. Istituto per l’edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano e altri, che si è espressa sul rapporto tra norme nazionali e convenzione europea affermando che “il rinvio operato dall’art. 6, par. 3, TUE alla CEDU non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa”. 12. Allo stesso modo, la Corte costituzionale italiana ha escluso che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti (Corte cost., n. 80 del 2011), sicché il giudice comune non ha il potere di disapplicare direttamente norme interne ritenendole contrastanti con la convenzione. 13. La Corte costituzionale italiana si è, poi, già espressa sulla specifica questione oggetto del contendere con la decisione n. 311 del 2009 che, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, considera i medesimi problemi, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei “motivi imperativi di interesse generale"”, ma anche sulla competenza a valutarli. 14. Dalle considerazioni che precedono discende che la domanda proposta avrebbe potuto trovare accoglimento nei soli limiti indicati dalla CGUE, ossia garantendo alla ricorrente la conservazione del medesimo trattamento economico in precedenza goduto, dovendosi escludere che essa, facendo leva sull’anzianità di servizio maturata ed applicata ai diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL del comparto di destinazione, possano pretendere un aumento della retribuzione. Nella definizione della controversia i giudici di merito hanno tenuto conto dei principi affermati e dei criteri indicati dalla Corte di Lussemburgo e, in particolare, con accertamento di fatto non censurato dalla ricorrente, hanno escluso il peggioramento retributivo rilevando che la comparazione doveva essere effettuata all’atto del trasferimento e che il peggioramento retributivo doveva essere sostanziale e, quindi, non giustificava l’accoglimento della domanda una differenza marginale. 15. Neppure può porsi una questione di legittimità costituzionale della legge n. 266 del 2005, considerato che questa stessa S.C. l’ha già ritenuta manifestamente infondata (cfr. Cass., n. 4049/2013; Cass., nn. 6780, 7053, 7698 del 2018) pur tenendo conto delle pronunce della Corte EDU successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 311/2009. 16. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice delle leggi, nell’escludere la violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, con l’art. 6 CEDU, ha ritenuto sussistenti i “motivi imperativi di interesse generale”, valorizzati anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e ha evidenziato che la decisione al riguardo implica una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti e, quindi, un bilanciamento di interessi che può essere compiuto solo dalla Corte Costituzionale (principio ribadito da Corte cost. n. 264/2012 e n. 166/2017). 17. In aggiunta a ciò, si osserva che, come sottolineato dalla corte territoriale, l’applicabilità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, era stata affermata dalla S.C. con la sentenza intervenuta nell’originario giudizio instaurato dall’attuale ricorrente, all’esito della quale non era seguita la riassunzione della causa. 18. Pertanto, trovava applicazione la regola per cui la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. 3,n. 8891 del 13 maggio 2020). 19. Il ricorso va pertanto rigettato. 20. La causa proviene da una lunga vicenda processuale, preceduta come detto anche da un altro giudizio con oggetto simile, alla fine estintosi per mancata riassunzione dopo la sentenza rescindente. Poiché il ricorso per cassazione contiene difese in contrasto con un orientamento di questa Corte del tutto consolidato (v. Cass. 31 marzo 2021, n. 8968 e, con riferimento a decisioni della medesima Corte territoriale, Cass. 25 maggio 2021 n.14399, in alcuni casi riguardanti vicende anche processuali del tutto analoghe alla presente: v. Cass. 14 giugno 2022, n. 19151 e Cass. 27 aprile 2023 n. 11160) la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità deve seguire la regola della soccombenza. 21. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a d
Sentenza Cassazione n. 26553/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris