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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 24867/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10955/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'eccessività della pena irrogata con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. p.2) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' sidente [OSCURATO:PERSONA] nz:Zio7.p-e1; Aia /.íz Dec)U:2625'- : IL; Dì CASSKLIONE- U.P(._.P CEN-liZALE .) ) ( 9 k,s,\-/' (1 O CjWiL ey\iog. )\9S5c) tAjt CM/L- LAr ci/L eitinS„, Ut.r.n (-2. \N", 0A ju:, e),-) „\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10955/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'eccessività della pena irrogata con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. p.2) ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' sidente [OSCURATO:PERSONA] nz:Zio7.p-e1; Aia /.íz Dec)U:2625'- : IL; Dì CASSKLIONE- U.P(._.P CEN-liZALE .) ) ( 9 k,s,\-/' (1 O CjWiL ey\iog. )\9S5c) tAjt CM/L- LAr ci/L eitinS„, Ut.r.n (-2. \N", 0A ju:, e),-) „\
Sentenza Cassazione n. 24867/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris