CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 1C=L-0 -52.,1 24 avverso la sentenza del 09/03/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Torino confermava la sentenza del Gup del tribunale di Torino del 11.2.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la pronuncia sopra indicataTdel—t-r-itraTraTe-, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo, la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) e comma 1 bis del Dlgs. 74/2000 e vizi di motivazione in punto di determinazione della imposta evasa. La corte non avrebbe applicato i principi che delineano il perimetro di definizione della fattispecie penale. I giudici in particolare, avrebbero erroneamente, ai fini della quantificazione della imposta evasa, tenuto conto dei costi che, seppure indeducibili, non potevano essere sommati all'ammontare dei compensi non dichiarati, posta la necessaria esclusione, dal calcolo, di costi non contabilizzati in virtù di mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza, in quanto oggettivamente esistenti. Con particolare riferimento al periodo imponibile del 2014 poi, si sarebbe assunta come riferimento una base imponibile erronea, per la somma intervenuta tra i redditi non dichiarati e i costi non deducibili. Medesimo discorso varrebbe per il 2015, laddove avrebbe dovuto calcolarsi la tassazione solo sui redditi non dichiarati. 4. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. Si rappresenta la particolare tenuità del fatto riguardo all'anno di imposta del 2015, a fronte di un ridotto scarto rispetto alla soglia di punibilità, e la sussistenza delle condizioni fondanti la predetta fattispecie. Rispetto alla richiesta di applicazione della fattispecie la corte di appello non si sarebbe pronunciata. E si ritiene che sussistendone i requisiti, si possa riconoscere la particolare tenuità anche in questa sede di legittimità, reiterandosi la richiesta. 5.Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Dlgs. 74/2000 e vizi di motivazione in punto di determinazione della imposta evasa rilevante. La corte di appello non avrebbe risposto alla doglianza proposta in punto di mancata illustrazione dell'asserito superamento della soglia di punibilità. 6. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 5 del Dlgs. 74/2000 e vizi di motivazione. Sarebbe assertiva la motivazione in punto di superamento della soglia di punibilità al riguardo. E la corte avrebbe supinamente aderito alle motivazioni del Gup, che a sua volta si sarebbe adeguato acriticamente alle valutazioni della Guardia di Finanza. Mancherebbe, da parte dei giudici, ogni vaglio critico rispetto all'accertamento della imposta evasa. E si aggiunge che si sarebbe omesso di considerare, sul punto, ai fini della determinazione del reddito imponibile, costi aziendali comunque emergenti dalla documentazione della Guardia di Finanza.7.Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 99, 132, 133 cod. pen.546 cod. proc. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione. Vi sarebbe omessa motivazione in rapporto alle censure proposte in sede di dosimetria della pena, con riguardo alla ridotta riduzione della pena per le attenuanti generiche, alla luce della incensuratezza dell'imputato e del suo comportamento collaborativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, nella misura in cui si introduce una censura - incentrata sul ritenuto erroneo calcolo anche di costi sostenuti, ancorchè indeducibili- del tutto nuova. Ciò emerge a fronte di un atto di appello il cui primo motivo, relativo ai capi 1 e 2 dell'art. 4 del Dlgs. 74/2000, dopo avere genericamente invocato l'assoluzione dell'imputato richiamando sbrigativamente passaggi della sentenza di primo grado a pagina 6 e 7, risulta incentrato piuttosto, sulla contestazione, ancora una volta apodittica e dunque generica, dell'utilizzazione a fini probatori del pvc della Guardia di Finanza come effettuata dal primo giudice, e sulla rappresentazione di come con il predetto atto di appello la difesa non fosse stata "ancora in grado di supportare quanto dedotto a favore del proprio assistito", con conseguente riserva, così che "a ciò si porrà rimedio", di motivi aggiunti per produrre "auspicabili decisioni favorevoli ...emesse dalla/e Commissione/i Tributaria/e del Piemonte". Lo stesso motivo prosegue con un richiamo, privo di ogni specifica illustrazione, a una mail inviata al primo giudice, che avrebbe riportato memorie rese in sede di accertamento con adesione e sullo stato del contezioso tributario relativo, oltre che ad una memoria riassuntiva finale, di cui sembrano riportarsi alcuni passaggi, invero recanti, oltre ad una generica lamentela sulla mancata indagine in ordine ad elementi passivi, la tesi della distinzione da farsi tra introiti corrispondenti alla attività professionale dell'imputato e poste attive da ricondursi ad una distinta attività commerciale di una società facente capo al ricorrente. In conclusione quindi, al di là del corretto riferimento, da parte dei giudici, nella sostanza - come evincibile anche alla luce della prima sentenza conforme - quanto ai costi non considerati come deducibili, a spese inesistenti siccome in alcun modo documentate, emerge, da una parte, una censura del tutto nuova, dall'altra, un motivo di gravame inerente i capi 1 e 2 cui attiene il motivo qui in esame, che appare esso stesso generico e quindi inammissibile. Rilievo, quest'ultimo, elevabile anche in questa sede, atteso che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non "abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5 - , n. 44201 del 29/09/2022 Rv. 283808 - 01). 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che dalla lettura dell'atto di appello oltre che della sentenza impugnata nella parte in cui si sintetizzano i motivi di gravame, non emerge alcuna richiesta di valutare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. Per cui anche tale censura è del tutto nuova. Deve altresì aggiungersi e ribadirsi che in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata - come nel caso di specie -, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. 3.Inammmissibile è poi il terzo motivo laddove con riguardo all'art. 4 comma 1 lett. b) del Dlgs. 74/2000 di cui ai primi due capi di imputazione, si sostiene che la corte di appello non avrebbe risposto alla doglianza proposta in punto di mancata illustrazione dell'asserito superamento della soglia di punibilità. Invero alla luce della ricostruzione sopra riportata, circa il contenuto dell'atto di appello con riguardo al motivo di gravame riguardante i due capi qui di interesse, non emerge alcuna specifica doglianza - peraltro in alcun modo specificamente richiamata nel suo articolarsi in sede di appello - in tema di superamento di soglia di punibilità cui la corte non avrebbe risposto, ribadendosi altresì l'inammissibilità del predetto gravame. 4.Con riguardo al quarto motivo inerente il reato di cui all'art. 5 del Dlgs. 74/2000 deve egualmente rilevarsi la assoluta genericità e quindi l'inammissibilità del secondo motivo di gravame di riferimento, rispetto al quale si assume l'adozione di una risposta del tutto erronea e scorretta da parte della corte di appello. Con conseguente novità delle censure qui in esame. E' sufficiente evidenziare, in proposito, che il motivo di appello di riferimento l'imputato, dopo avere genericamente invocato l'assoluzione richiamando sbrigativamente passaggi della sentenza di primo grado a pagina 7, sui "compensi non dichiarati...sommati ai costi considerati non deducibili", risulta incentrato sulla contestazione, apodittica e dunque generica, del superamento della soglia di euro 50.000 oltre che dell'utilizzazione a fini probatori del pvc della Guardia di Finanza come effettuata dal primo giudice. Come nel primo motivo di 'gravame, inoltre, anche nel secondo motivo si prosegue formulandosi "riserva di documentare le future decisioni in punto questione pregiudiziale tributaria ...e ciò in particolare per quanto riguarda le voci relative ad incassi etero derivati rispetto all'attività strettamente professionale dell'imputato ...ovvero effettuati da altri professionisti". Che tale sia il contenuto del motivo di gravame, emerge dalla stessa sentenza di appello, che cita la mera contestazione - lo si ripete, apodittica e dunque generica - del mancato superamento del tasso soglia. Puo' del resto aggiungersi per completezza che dalla cd. "doppia conforme" sussistente in questa sede, emerge una ben illustrata analisi dell'imposta evasa mediante una illustrazione dei criteri seguiti dalla Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, e condivisi dai giudici, per addivenire alla contestata determinazione. Rispetto alla quale appare meramente assertiva ovvero indimostrata l'affermazione della esistenza di costi aziendali non calcolati erroneamente. 5.Riguardo al quinto motivo, proposto per omessa motivazione in rapporto alle censure dedotte in sede di dosimetria della pena, con riguardo alla ridotta riduzione della pena per le attenuanti generiche, alla luce della incensuratezza dell'imputato e del suo comportamento collaborativo, deve rilevarsi egualmente la manifesta infondatezza. La motivazione seppur sintetica dopo avere illustrato le emergenze processuali delineanti i fatti ha espressamente definito congrua la pena finale (comprensiva della valutazione della portata delle attenuanti generiche) rispetto ai fatti emersi, con un giudizio sulla pena complessiva che appare non sindacabile, a fronte peraltro di un trattamento sanzionatorio vicino al minimo edittale. In proposito, deve rammentarsi che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo - come nel caso di specie alla luce di quanto sinora esposto - e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Rv. 267949 - 01). La motivazione formulata dalla corte, con cui si è espressamente evidenziata la "congruità" della pena, trova fondamento anche nell'ulteriore principio per cui in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Rv. 265283 - 01).6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il