CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Sindaco protempore, dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72L16 L117P), rap-presentato e difeso nel presente giudizio, giusta autorizzazione rilasciataai sensi dell'art. 44 co. 2, lett. a), dello Statuto dell'Ente (Delib. C.C. n. 34del 29/3/2002), per decreto sindacale n. 295 del 24/9/2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70L05 L117T, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), dell'[OSCURATO:PERSONA], iscritto all'albospeciale tenuto dal C.O.A. di Terni, unitamente e disgiuntamente all'[OSCURATO:EMAIL]) del Foro di Roma, entrambiabilitati a patrocinare avanti alle [OSCURATO:PERSONA], come da procuraspeciale del 24/9/2021 in calce al ricorso ex art. 83, co. 3 c.p.c, unitamen-te ai quali elegge domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, pressolo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tele[OSCURATO:TELEFONO] e p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026controBonifazi Bruno, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 27 marzo 1965, residente in Narni, Stra-da di Sant'Antonio, n. 6 (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 65C27 F844Z), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 agosto 1940 (codice fiscale: STN LTZ40M58 L117Z), rappresentati e difesi — giusta procura estesa in calce alcontroricorso — dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65R28 L117M)ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dello stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 86 (pec: giovanniranalli@ordineavvocatil; [OSCURATO:TELEFONO]).Controricorrentiavverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n° 403 depositata il29 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] un contributo per l'eliminazione dei danni edilizi a seguito del si-sma che colpì il Comune il 16 dicembre 2000, se lo vedevano revocare conDeterminazione dirigenziale del 3 dicembre 2014 per la quota parte, pariad euro 18.913,40, relativa ad una “chiesetta”, sul rilievo che tale edificionon fosse di loro proprietà.2.- Proposta opposizione all'ingiunzione emessa dal Comune ai sensidel r.d. 14 aprile 1910 n° 639 per il recupero della somma, il Tribunale diTerni la respingeva.Di diverso segno era la decisione della Corte d'appello, che con la sen-tenza indicata in intestazione accoglieva l'impugnazione proposta dal Boni-fazi e dalla Stentella, annullando la condanna monitoria.3.- Per quanto ancora qui rileva, osservava la Corte che, secondo il piùrecente e condivisibile orientamento di legittimità, l'onere probatorio nelNumero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026procedimento monitorio ex r.d. n° 639/1910 incombeva alla Pubblica am-ministrazione.Il Comune non aveva fornito la prova che la chiesetta appartenesse asoggetti diversi dagli intimati o fosse in possesso di altri e, anzi, nel decre-to del GIP, con cui era stata archiviato il procedimento penale a carico delBonifazi, era scritto che il terreno sul quale si trovava la chiesetta era diproprietà dell'imputato, il che escludeva la malafede nella dichiarazioneresa onde ottenere il contributo.Inoltre, lo stesso Sindaco del Comune, con ordinanza del 16 gennaio2001, aveva ordinato al Bonifazi lo sgombero della cappella, così ricono-scendone implicitamente la qualità di proprietario, mentre quest'ultimoaveva ottenuto la concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di restau-I dati del vecchio catasto non erano idonei a comprovare una realtà di-versa, tenuto conto della loro natura meramente presuntiva.Infine, anche disciplinando diversamente l'onere probatorio, il risultatosarebbe stato identico: in primo luogo, gli ingiunti avevano prodotto unverbale di divisione del 2 dicembre 1980, nel quale al loro dante causaveniva assegnata la particella 56 (già 56/A), che identificava anche lachiesetta, e il Comune non aveva indicato un diverso identificativo cata-stale del bene; secondariamente, ed in via incidentale, era anche verifica-bile il decorso del termine per l'usucapione, in quanto gli ingiunti avevanoposseduto l'immobile dal 1980 alla data di revoca del contributo, avvenutanel 2014.4.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Co-mune di Narni, affidando l'impugnazione a quattro mezzi illustrati da me-moria.Resistono il Bonifazi e la Stentella con controricorso illustrato da me-moria, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezzadell'impugnazione.Numero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., il Comune deduce la violazione dell'art. 116 dello stesso codice e lanullità della sentenza d'appello, in quanto la Corte di merito avrebbeomesso di attribuire valore di prova legale all'atto pubblico divisionale del2 dicembre 1980.Premesso che il contributo erogato in favore dei signori Bonifazi-Stentella era stato riconosciuto in base all'Ordinanza del Presidente dellaGiunta Regionale dell'Umbria del 12 gennaio 2001 n° 3 e che quest'ultimaall'art. 5, primo comma, prevedeva l'attribuzione di un contributo per il si-sma di Narni del 16 dicembre 2000 ai proprietari degli edifici danneggiati,dall'atto divisionale del 2 dicembre 1980, prodotto dagli stessi sovvenuti,emergerebbe che la chiesetta non faceva parte del compendio immobiliareassegnato tra i vari condividenti a [OSCURATO:PERSONA], dante causa dei signoriBonifazi-Stentella, sicché neanche essi ne erano proprietari.La Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno del materiale probato-rio, da un lato negando valore di prova legale al rogito divisionale, dall'al-tro attribuendo valore prevalente ad elementi probatori indiziari o atipici,quali la denuncia di successione presentata dai Bonifazi-Stentella, nellaquale la chiesetta era stata inserita tra i cespiti ereditati; il decreto di ar-chiviazione 6 ottobre 2003 nel procedimento penale a carico del Bonifazi,emesso dal GIP del Tribunale di Terni; l'ordinanza sindacale 16 gennaio2001, con la quale il Sindaco di Narni aveva ordinato al Bonifazi lo sgom-bero immediato dell'immobile adibito a chiesa (oltretutto senza considera-re, quanto a tale ultimo provvedimento, che il Comune all'atto della suaemissione non sapeva che i Bonifazi-Stentella non fossero proprietari delNumero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026bene); e la concessione edilizia, che viene emessa senza previo accerta-mento della proprietà dell'immobile da ristrutturare.6.- Il mezzo è infondato.La sentenza gravata è partita dal presupposto che la legittimità delcontributo per la ristrutturazione degli edifici del Comune di Narni colpitidal sisma del 16 dicembre 2000 dipendesse dalla proprietà degli stessi incapo ai richiedenti e tale asserzione non è posta in dubbio da alcuno deilitiganti.Col mezzo in esame il Comune afferma che il rogito divisionale del1980 comprovava l'assenza di proprietà in capo ai Bonifazi-Stentella dellachiesetta.Ora, l'art. 2700 del cod. civ. non attribuisce valore di prova legale atutto il contenuto dell'atto pubblico, ma solo a taluni aspetti.L'atto, infatti, fa piena prova fino a querela di falso della provenienzadel documento dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, non-ché degli altri atti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla suapresenza o da lui compiuti.Il rogito divisionale, dunque, aveva sicuramente valore legale nellaparte in cui ha dato atto della assegnazione della particella “56 (già 56/a)”al condividente Bonifazi, ma non aveva lo stesso valore in relazione ai beniche la componevano, ossia in relazione all'inclusione della chiesetta nel ci-tato mappale 56.La Corte, dunque, non vincolata sul punto dall'efficacia di prova legaledel rogito divisionale, ha legittimamente proceduto al prudente apprezza-mento (art. 116 cod. proc. civ.) non solo del rogito predetto, ma anchedelle altre prove documentali, dalle quali ha tratto il convincimento, incen-surabile nella odierna sede di legittimità, che il Comune, cui incombeval'onere di dimostrare che i Bonifazi-Stentella non erano proprietari del be-ne, non aveva assolto a tale incombente.Numero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sul punto, infatti, la Corte ha osservato (sentenza pagina 9) che i Bo-nifazi-Stentella avevano sostenuto che “la particella 56 (già 56/A) indenti-ficava la chiesetta” e che tale circostanza era stata negata dal Comune, ilquale, tuttavia, non era stato “in grado di indicare un diverso dato cata-stale di identificazione dell'immobile”, né aveva provato che altre personefisiche o enti ne fossero stati titolari in precedenza o successivamente.Trattasi, in tutta evidenza, di prudente apprezzamento del materialeistruttorio, interamente rimesso al giudice del merito.7.- Col secondo mezzo, formulato anch'esso ai sensi dell'art. 360 n°4 cod. proc. civ., il Comune denuncia la violazione dell'art. 112 del codicedi rito e la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.La Corte avrebbe pronunciato d'ufficio l'usucapione del bene, senzauna corrispondente domanda degli ingiunti.8.- Il mezzo è inammissibile, in quanto aggredisce un passaggio moti-vazionale che non fa parte della ratio decidendi della sentenza.La Corte di merito, infatti, ha escluso in base alle prove documentaliassunte in istruttoria che il Comune avesse dimostrato l'insussistenza dellaproprietà del bene in capo ai sovvenuti, ossia di uno dei requisiti occorren-ti per la revoca del contributo.Lo snodo motivazionale sull'usucapione è stato reso con la precisazioneche, anche invertendo l'onere della prova, il risultato decisionale non sa-rebbe mutato (sentenza pagina 8) e che la verifica della maturazione deltempo occorrente per usucapire veniva fatta “incidentalmente” (sentenzapagina 9).Si tratta, dunque, di uno snodo logico estraneo alla ragione posta afondamento della decisione.9.- Col terzo mezzo l'Ente locale si duole, ex art. 360 n° 3 del codicedi rito, della violazione e falsa applicazione del riparto dell'onere della pro-va nell'azione di indebito oggettivo e della conseguente violazione degliartt. 2033, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.Numero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026Trattandosi di un indebito oggettivo, il Comune, da un lato aveva pro-vato col rogito divisionale che gli ingiunti non erano proprietari della chie-setta e, dall'altro, la Corte non aveva considerato che l'attore nell'actio in-debiti deve solo allegare l'assenza di qualunque titolo di pagamento o, alpiù, provare l'inesistenza di una giusta causa di pagamento solo in rela-zione ai rapporti specifici intercorsi tra solvens ed accipiens e dedotti ingiudizio, mentre è onere del convenuto provare la giusta causa di esso.10.- Il motivo è infondato.Le massime citate dal ricorrente afferiscono ad ipotesi in cui si discutedi un pagamento privo di causa, mentre nella presente vicenda processua-le l'esistenza dell'obbligo restitutorio dipende dalla sussistenza o dallamancanza di proprietà del cespite in capo ai sovvenuti: dunque da unacircostanza che si pone come fatto storico costitutivo dell'obbligo stesso.Peraltro, giova anche osservare che, volta che il Comune abbia attri-buito il contributo per la ricostruzione sismica al soggetto che lo richiede,aderendo alla dichiarazione di costui di essere proprietario del bene (conuna condotta assimilabile a quella confessoria, ex art. 2730 e seguenti delcod. civ.), se vuole revocare tale contributo, è tenuto a provare le ragionidella revisione della sua adesione all'istanza del richiedente, dimostrandoche essa è stata determinata da un errore di fatto, la cui prova deve esse-re fornita dallo stesso Comune, secondo uno schema in qualche modo nondissimile da quello previsto dall'art. 2732 cod. civ.Ora, nella presente vicenda l'Ente locale non ha dato tale dimostrazio-ne, in quanto le prove documentali dimesse in atti non sono state suffi-cienti, secondo il giudizio della Corte territoriale, a comprovare la mancan-za di proprietà in capo ai signori Bonifazi-Stentella.In ogni modo, va rammentato che, secondo una giurisprudenza chepuò ormai dirsi costante, nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art.3 del r.d. n. 639 del 1910, la PA opposta assume la posizione sostanzialedi attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto ammini-Numero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026strativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, sicchégrava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del creditoportato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazionedei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass., sez. I,26 settembre 2019 n° 24040, con ricostruzione degli indirizzi giurispru-denziali pregressi e menzione di numerosi precedenti).Tale principio è stato applicato anche nel caso di contributi erogati dal-la PA a titolo di ristoro da calamità naturali, come nella presente fattispe-cie (per un caso analogo si veda Cass., sez. III, 9 ottobre 2023 n°28301): ne deriva, dunque, che anche nella presente fattispecie era oneredel Comune, che ha contestato il diritto soggettivo, da lui stesso ricono-sciuto ai sovvenuti, di ottenere il contributo per la ristrutturazione edilizia,di provare i fatti costitutivi posti a base del suo diritto al recupero del da-naro erogato.11.- Col quarto motivo, basato sull'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., ilComune si duole della violazione e falsa applicazione dei principi sul pos-sesso ad usucapionem e degli artt. 1146, primo comma, 1158 del cod. civ.La Corte ha ritenuto avverata l'usucapione in favore dei sovvenuti,senza considerare che, secondo la relazione della Guardia di finanza del 19dicembre 2006, il loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto domanda diacquisizione della chiesetta.Ne derivava che quest'ultimo non la possedeva animo rem sibi habendie che l'interversione del possesso poteva dirsi avvenuta solo con la denun-cia di successione del 7 giugno 2001 e con la sua trascrizione in data 28agosto 2001.12.- Il mezzo è inammissibile, in quanto censura un passaggio motiva-zionale che, come già sopra detto, non rientra nella ratio decidendi dellasentenza gravata.13.- In conclusione, il ricorso va respinto.Numero registro generale 24858/2021Numero sezionale 1322/2026Numero di raccolta generale 20330/2026Data pubblicazione 17/06/2026Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese in favore dei resistenti, per la cui liquidazione – fatta in base ald.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 18,9 mila) – si rimanda aldispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorren-te, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistentile spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensied euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ra-gione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuti. Dà atto della sussistenzadei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del con-tributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino